CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.13615/2014 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale consolidante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma al viale Delle Milizie n.4; -controricorrente- tributi r.g. n.13615/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 132/22/13 , della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 2 4 ottobre 2013 , depositatain data 29 novembre 2013 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi contro l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.132/22/13, della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 24 ottobre 2013, depositatain data 29 novembre 2013 e non notificata, che ha parzialmente accoltogli appelli riuniti dell’ufficio contro l e decisioni della Commissione tributaria provinciale di Milano, che avevano accolto i ricorsi della società contribuente avverso gli avvisi di accertamento di secondo livello per Ires, Irap ed Ivaper gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva la deducibilità integrale dell'accantonamento al fondo TFM, derivante da un atto specifico di data certa, che nel caso in esame non era stato in alcun modo contestato dall’amministrazione finanziaria ed era individuabile nel verbale di assemblea tenuto in data 24 marzo 2004 dai soci della società "[OSCURATO:PERSONA] s . r . l . ", nel quale v eniva nominato amministratore unico il dr. [OSCURATO:PERSONA] e deliberato a favore dello stesso sia il compenso ordinario annuo che il trattamento di fine mandato. Secondo la C.t.r.,per gli accantonamenti del Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] (TFM) non esisteva una specifica previsione legislativa concernente i parametri di determinazione dell'indennità e, conseguentemente, dei relativi accantonamenti annuali e, quindi, bisognava ritenere che questi fossero deducibili in conformità alle previsioni contenute negli atti costitutivi del diritto, quali le deliberazioni assembleari, valide se precedenti all’ac cantonamento e r.g. n.13615/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] trascritte sui libri societari, tenuti e conservati così come stabilisce l'art.2421 cod. civ. Secondo la C.t.r. eradel tutto estraneo alla normativa il riferimento all'art. 2120 cod.civ. e ai parametri ivi indicati per i rapporti di lavoro subordinato. Invero, ladisciplina civilistica nulla disponeva in ordine al compenso agli amministratori e, tanto meno, in ordine all'entità e ai criteri di calcolo dell'indennità di fine mandato, restando l'intera deducibilità dell'importo accantonato. Il rinvio al primo comma dell'art. 105 del T.u.i.r.d oveva intendersi nel senso di limitare la deducibilità degli accantonamenti in parola a quelli maturati nel periodo d'imposta, a nulla rilevando le disposizioni legislative applicabili al trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati. La C.t.r. riteneva, dunque, che correttamente i giudici di prime cure avessero ammesso la deducibilità per competenza degli accantonamenti in questione. 3. Nelle more del processo di cassazione, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanza di sospensione del giudizio, depositando istanza di definizione agevolata della controversia, ex art.6 dl. n.119/2018 , e documentazioneattestante il pagamento della prima rata. In particolare, la controricorrente deduceva di aver definito gli avvisi di accertamento nr. T9D092E05611/2011 (2006), nr. T9D032E05608/2011 (2006), nr. T9D030703114 - T9D080703118/2010 (2005), T9D0900703145/2010 (2005), nr. R1R03EE01982/2009 (2004) e l'avviso di contestazione nr. T9DC00701050/2010 (2005) e di aver provveduto al versamento della prima rata relativa agli avvisi di accertamento nr. T9D092E05611/2011, nr. T9D032E05608/2011 e T9D0900703145/2010. r.g. n.13615/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente deduceva, inoltre, che, per la definizione degli altri avvisi di accertamento avevaprovveduto al pagamento la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di consolidata ecoobbligata in solido. La società [OSCURATO:SOCIETA]., dunque, dichiaravadi volersi avvalere delle disposizioni previste dall'art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli degli artt. 50, primo comma,lett. c bis, e 105, primo e quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 ( T .u.i.r.), in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Ritiene l’Agenzia che, proprio agli specifici fini fiscali, i compensi degli amministratori sono assimilati dall'art. 50, primo comma, lett. e bis T .u.i.r. ai redditi da lavoro dipendente; per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente, che notoriamente è considerato una forma di retribuzione differita, l'art. 105 T.u.i.r. al primo comma stabilisce che i relativi accantonamenti sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi . Secondo la ricorrente, ilriferimento alla disciplina del rapporto di lavoro appare giustificare il richiamo analogico all'art. 2120 cod.civ., visto che il rapporto di lavoro degli amministratori è assimilato a quello dipendente; inoltre, il quarto comma dell'art. 105 citato richiama espressamente i primi 2 commi,anche per i rapporti di collaborazione (art. 17, primo comma, lett. e, T.u.i.r.), mostrando di r.g. n.13615/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assimilare anche gli accantonamenti di fine mandato a quelli del TFR. Ragionevole apparirebbe,quindi, l'applicazione , anche in questo caso , della quantificazione della quota di TFR maturabile nell'anno secondo il principiodi cui all'art. 2120 c od. civ. (compenso annuo /13,5), quota che ex art. 105 citato costituisce il limite dell'accantonamento fiscalmente deducibile. Corretto era perciò da ritenere il recupero, operato dall'Ufficio, dell'importo degli accantonamenti annu ali eccedenti tale limite. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione degli artt.1 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 132 cod. proc. civ.e 118 disp. att. al cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. L’Agenzia sostiene che la C.t.r. non aveva esaminato lo specifico motivo di appello con cui la ricorrente aveva contestato la validità delle delibere assembleari con le quali era stato stabilito il TFM dell’amministratore. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione degli artt.1 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. al cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. Rileva l’Agenzia che la sentenza omette di motivare in ordine al motivo di appello relativo all’indebito utilizzo, anche ai fini Irap, di un credito di imposta riconosciuto ai fini Ires. 2.1. Preliminarmente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6 del decretolegge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Invero, la controricorrente hadepositato istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, r.g. n.13615/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ed, a seguito della disposta sospensione, il processo è stato fissato all’odierna camera di consiglio, comunicata alle parti. Parte contribuenteha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione,ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. L’Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria(vedi Cass., sez. L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella l. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10dicembre 2016, n. 225). Risulta, dunque, che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), ń risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Rilevato che, aisensi dell’art.2 , comma 7 , d.l. n. 199/2018, la definizione del coobbligato giova anche agli altri, deve, pertanto, ai sensi del comma 13 dell'a rt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, dichiararsi l’estinzione del processo con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate . r.g. n.13615/2014 Cons. est. Andreina