CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 35298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di POTENZA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in data 24 gennaio 2022, il Tribunale di Potenza, sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza emessa in data 26 novembre 2021 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt.416 bis, commi 1,2,3,4, e 5 cod. pen. con l'aggravante dell'art. 71 D.Ivo 159/2011 (capo 1) e art.73 Dpr 309/90, art.416bis 1 cod. pen., art. 71 Divo 159/2011 (capi 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) per avere partecipato ad una associazione a delinquere di stampo mafioso denominata clan " [OSCURATO:PERSONA] " operante in provincia di Potenza con proiezioni in Matera e con alleanze con analoghe strutture operanti in Basilicata e Calabria ai cui vertici si pongono con il ruolo di promotori e capi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con una precisa ripartizione di ruoli; in particolare il Postiglione quale partecipe aveva posto a disposizione del gruppo la sua pasticceria "Dolce & Dolci" sita in Potenza alla via Verdi, quale base logistica e luogo di incontro degli affiliati (Capo1); nonché per avere in concorso con altri provveduto in numerose occasioni alla cessione di sostanza stupefacente nell'interesse e per conto del clan. (capi da 52 a 63). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del capo 1). Lamenta il ricorrente che il ruolo assegnato al ricorrente all'interno della compagine associativa non risulta sorretto dai necessari gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza valorizza l'incontro avvenuto preso la pasticceria del ricorrente tra lo Scalese, genero di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] per riferire a quest'ultimo "una innbasciata" e chiedere a Postiglione di inviargli "un pensierino". Accanto a questo episodio sono evidenziati solo altri incontri, per un numero non superiore a cinque, presso la pasticceria nell'arco di sei mesi. Diversamente da quanto sostenuto dalla impugnata ordinanza è stata in passato rigettata una richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale, richiesta presentata in ragione di una asserita violenza esercitata dal ricorrente insieme allo Stefanutti per redarguire [OSCURATO:PERSONA] per avere testimoniato contro [OSCURATO:PERSONA] e in relazione all'acquisto della pasticceria, acquisto per il quale il ricorrente ha dimostrato di avere redditi propri sufficienti per l'acquisto della pasticceria; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cossidente non sono state ritenute attendibili . A ciò si aggiunga che il ricorrente è stato assolto nell'ambito del proc. "Iena2" da reati di natura associativa, essendo stato escluso il suo coinvolgimento nelle attività illecite del [OSCURATO:PERSONA] di cui lo stesso risulta parente. L'ordinanza impugnata si è limitata a recepire acriticamente le risultanze contenute nell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] è un pasticciere e nelle intercettazioni si discute di dolci, coerentemente con l'attività dallo stesso esercitata; in sede di interrogatorio di garanzia ha ammesso di cedere sostanza stupefacente al genero Cerone avendola acquistata allo stesso prezzo con cui l'ha poi venduta, ma questa modesta attività di cessione non ha alcun collegamento con l'organizzazione criminale della quale lo stesso è ritenuto partecipe. 2.2.Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione avuto riguardo alle esigenze cautelari in punto di attualità e di concretezza e in relazione alla idoneità della misura cautelare applicata. Le condotte di cessione di stupefacente sono risalenti nel tempo; il Postiglione è gravato da un unico e risalente precedente penale e gli unici elementi a suo carico sono rappresentati da poche conversazioni di cd. "droga parlata". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. primo e il secondo motivo sono inammissibili in quanto generici, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di appello e riproposte in questa sede. L'ordinanza impugnata ha dato atto che gli elementi introdotti dalla difesa sono consistiti nella produzione documentale relativa a precedenti procedimenti a carico del ricorrente nel corso dei quali gli elementi indiziari non erano stati valutati come sufficienti a fondare l'emissione di misure di prevenzione e misure cautelari in relazione alla sua partecipazione associativa. Nondimeno, il Tribunale nel passare nuovamente in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione di stampo mafioso riconducibile al clan "[OSCURATO:PERSONA]-Stefanutti", che alla condotta di partecipazione dell'indagato, ha motivatamente disatteso le doglianze alla luce dei nuovi elementi di indagine emersi nei confronti del Postiglione ed in particolare delle numerose intercettazioni e della significativa valenza indiziaria della conversazione ambientale nella vettura nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] del 23 novembre 2019, confermando dunque la concludenza dei gravi indizi di colpevolezza, oltre alla permanenza delle esigenze di cautela. Siffatta argomentazione, nella sua duplice declinazione, è stata contestata, con il ricorso di legittimità, mediante la mera riproduzione delle censure disattese, indirizzate, da un lato, alla minimalistica e generica rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza, dall'altro alla riduttiva valutazione delle esigenze cautelari. 1.1. Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art.416 bis cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto dalla sua partecipazione, quale riferimento dei vertici nella continuativa e significativa commercializzazione di sostanze stupefacenti, nella messa a disposizione della sua pasticceria sita in Potenza alla via Verdi, quale luogo di incontro degli affiliati e degli stessi vertici "[..] al riparo di fonti intercettive e da occhi indiscreti[..]." L'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le singole condotte, dando atto che la diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l'impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari. Il provvedimento impugnato richiama in primo luogo il carattere della continuità e della rilevanza della sua partecipazione associativa: - gli incontri svoltisi presso la pasticceria ed in particolare l'incontro con il [OSCURATO:PERSONA], fungendo da tramite tra questi e il coindagato Sarli; - i significativi contatti del Postiglione con i vertici: appena il [OSCURATO:PERSONA] è rimesso in libertà il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contatta il Postiglione; nella vettura del Sarli nel novembre 2019, dopo l'arresto dello Stefanutti, il Postiglione chiede a Sani di incontrare [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, le investigazioni e in particolare la conversazioni ambientali nella vettura del Sarli del novembre 2019, riportate e commentate nella impugnata ordinanza, danno conto del significativo contributo offerto al clan dal ricorrente, superando la "equivocità indiziaria" dei precedenti provvedimenti giudiziari richiamati dalla difesa, allorquando il [OSCURATO:PERSONA] sceglie la pasticceria del Postiglione per incontrare lo Scalese e per chiedergli di riferire al suocero Stefanutti, detenuto, della necessità di munirsi di un'arma in vista dell'attentato intimidatorio da consumarsi in danno dell'imprenditore Cruoglio. La ordinanza impugnata disattende anche la specifica censura relativa alla inattendibilità della narrazione del collaboratore di giustizia Cossidente, con motivazione logica e coerente, e riferisce anche della funzione di messaggero dal ricorrente svolta, secondo le indicazioni fornite dal collaboratore. 1.2. La ulteriore condotta di commercializzazione di sostanza stupefacente è altresì valorizzata nell'ordinanza impugnata attraverso le risultanze intercettizie che descrivono il ricorrente e i suoi contatti con numerosi collaboratori (pusher) tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], continuativamente impegnati in attività di cessione di stupefacente. In proposito va ricordato, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, che questa Corte di legittimità ha chiarito come, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano nelle dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. (ex multis Sez.4, n.20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279521). Ebbene, tale attenta valutazione nel caso in esame, non solo risulta essere avvenuta come si ricava dalle argomentate valutazioni delle singole conversazioni allorquando gli interlocutori indicavano lo stupefacente utilizzando un linguaggio convenzionale, conversando di "dolci e torte"; le conversazioni hanno altresì trovato riscontro, in alcuni casi, anche nell'arresto dei coindagati e nel sequestro della sostanza (arresto del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il ricorso propone, al riguardo, una generica rilettura del contenuto delle intercettazioni, valorizzando il dato di realtà dell'attività lavorativa di pasticciere del Postiglione, ma omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516) Alla luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla dimostrazione indiziaria di un effettivo contributo prestato in favore del clan, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'agente "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini ( Sez. 5, n.45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, che riprende ed attualizza i principi espressi da Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; N. 12554 del 2016, Rv. 267418; N. 6882 del 2016, Rv. 266064).2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °culi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 3.Inammissibile il terzo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato relativo all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata, richiamando espressamente le recenti pronunzie di questa Corte in tema di presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e superamento di siffatta presunzione, motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari quali: - il ruolo di primo piano rivestito nell'associazione; -la personalità del ricorrente connotata "da devianza fuori controllo" in ragione della sua progressiva e sempre crescente dedizione ad attività illecite; - la mancata indicazione difensiva di circostanze specifiche rivelatrici di una possibile cessazione dei legami con la organizzazione tali da superare la presunzione legata alla contestazione del reato di cui all'art.416 bis cod. pen.. Siffatti elementi sono interpretati correttamente dall'ordinanza impugnata, quali espressione di attualità e concretezza del pericolo; sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata appare immune da censure. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Canc