CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 12488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7986/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via 1 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7986/2016 Numero sezionale 1048/2022 Numero di raccolta generale 12488/2022 dell'Orso n.74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] PaoloData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA], che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 828/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 828/2015, depositata il 18/2/2016 - in controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Consorzio CO.GE.RI., concessionario del CIPE per la realizzazione di una galleria facente parte della «Bretella di Raccordo esterna-[OSCURATO:PERSONA] -Asse di supporto ASI», per sentirlo condannare al rilascio di un terreno di mq 4000, di proprietà dei primi, nel Comune di Napoli, concesso in locazione al Consorzio, con scrittura privata del 17/7/2001, per la durata di un anno, prorogata di un ulteriore anno con successiva scrittura del 2002, nonché al pagamento dell’ultima rata della locazione non corrisposta, della penale pattuita e dell’indennità per la protratta occupazione sine titulo, con domanda di garanzia del Consorzio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e della Regione [OSCURATO:PERSONA], - ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato l’obbligo del Consorzio di rilasciare, alla data del 17/1/2003, la porzione di fondo e inammissibilità della domanda di condanna del Consorzio al rilascio del fondo e aveva condannato il convenuto, respinta la domanda di rivalsa, al 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7986/2016 Numero sezionale 1048/2022 Numero di raccolta generale 12488/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 pagamento in favore degli attori (ad esclusione di [OSCURATO:PERSONA], carente di legittimazione attiva), della somma di € 20.658,28 a titolo di penale, nonché della somma di € 337.880,87, a titolo di indennizzo per il godimento del bene, dal 18/1/2003, di € 11.913,64, quale ultima rata del corrispettivo concordato, oltre interessi, di € 50,00 per ogni settimana di ritardo dal 20/11/2002 al soddisfo. In particolare, in punto di eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata per la prima volta in appello dal Consorzio appellante, per essere la scrittura del 2001 un accordo sostitutivo di un provvedimento autoritativo di occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio, nell’ambito di una procedura ablatoria finalizzata al compimento di opera pubblica, i giudici d’appello hanno sostenuto che detta eccezione andava disattesa, considerato che (come già ritenuto dalla stessa Corte di merito nella decisione n. 767/2011, non ancora passata in giudicato, relativa ad azione risarcitoria promossa dai Musella nei confronti del Consorzio per i danni conseguenti all’abbandono di materiali nell’area oggetto della scrittura privata del 17/7/2001) il contratto stipulato il 17/7/2001 (con conseguente applicazione dell’art.11 L. n.241/1990 nella versione ante Novella di cui alla L. n. 152005, che ha abolito la riserva di legge in materia di accordi sostitutivi) aveva natura privatistica di contratto di locazione, non rientrando tra quelli tipici, consentiti ratione temporis dalla legge n.241/1990, sostitutivi di un provvedimento amministrativo, ed avendo le parti espressamente affermato, all’art.9, l’estraneità del contratto al pregresso accordo endoprocedimentale del 1992 e ad altra controversia definita con sentenza del Tribunale di Napoli del 2001 e quindi al procedimento espropriativo, e perché il Consorzio aveva agito come privato contraente; peraltro, oggetto della domanda era la condanna del Consorzio all’adempimento del contratto di locazione e non il 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7986/2016 Numero sezionale 1048/2022 Numero di raccolta generale 12488/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 risarcimento del danno da comportamento illecito dell’Amministrazione. Avverso la suddetta pronuncia, il Consorzio COGE.RI. propone ricorso per cassazione, notificato il 14-15/4/2016, affidato a un motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con controricorso, notificato il 2/5/2016) e dell’[OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso notificato il 13/4/2016). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, sia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ex art.360 n. 1 c.p.c., per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo esso Consorzio agito, nell’acquisizione della detenzione dell’area per l’esecuzione delle attività propedeutiche al completamento di una galleria, in veste, esplicitata in sede di sottoscrizione dei contratti del 2001 e del 2002, di concessionario del CIPE (cui poi erano subentrati, prima, l’[OSCURATO:PERSONA], e poi la Regione [OSCURATO:PERSONA]) per la realizzazione di opera pubblica ed avendo la controversia ad oggetto l’esecuzione di un accordo (la scrittura privata del 17/7/2001, avente natura di accordo sostitutivo di un provvedimento di detenzione di occupazione provvisoria) rientrante nell’ambito di quelli previsti dall’art.11 L. n.241/1990, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.11 L. n. 241/1990, ante Novella 2005, nonché dell’art.1362 c.c. e ss. sia l’insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., sempre in punto . 2. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] hanno eccepito che sulla natura privatistica (non quindi di accordo sostitutivo ex art.11 L. n. 241/1990) dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è formato un giudicato 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7986/2016 Numero sezionale 1048/2022 Numero di raccolta generale 12488/2022 esterno, ex art.2909 c.c., per effetto di sentenza di questa Corte di Data pubblicazione 19/04/2022 Cassazione a Sezioni Unite n. 8074/2015, che, decidendo sull’impugnazione proposta dal Consorzio CO.GE.RI. avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 767/2011. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] chiedono la condanna del Consorzio per lite temeraria ex art.96 c.p.c. 3.L’eccezione di preclusione da giudicato esterno sollevata dai controricorrenti è fondata. Questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 8074/2015, in altra controversia che aveva ad oggetto azione, promossa da Musella nei confronti del Consorzio CO.GE.RI., di risarcimento dei danni occorsi da sversamento di materiali nell’area occupata dal Consorzio in forza degli accordi del 2001 e del 2002, sopra indicati, ha già respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Consorzio, rilevando che: a) il contratto di locazione in oggetto aveva natura privatistica e non era collegato alla esecuzione dell'opera pubblica della quale il Consorzio era concessionario, considerato che la galleria sotterranea oggetto dei lavori pubblici era stata già realizzata dal Consorzio e la richiesta di godimento del terreno era nata da un'esigenza estranea all'esecuzione dell'opera, essendo stata determinata dal cd. «disastro di Secondigliano» (la disponibilità del fondo era stata pattuita per «sovvenire ad un'esigenza dell'autorità giudiziaria di conservare» i materiali di risulta dello scavo conseguente allo scoppio su cui erano in corso indagini); b) inoltre, all'occupazione in esame non era applicabile ratione temporis il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 49, dato che la dichiarazione di pubblica utilità risaliva ad epoca anteriore all'entrata in vigore delle norme del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (t.u. espropriazioni), avvenuta il 30.6.2003, e gli accordi sostitutivi di cui alla L. n. 241, ex art. 11, prima della revisione generale della legge sul procedimento amministrativo (dovuta alla L. n. 15 del 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7986/2016 Numero sezionale 1048/2022 Numero di raccolta generale 12488/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 2005), erano ammessi solo nei casi espressamente previsti dalla legge, requisito anche questo carente nel singolare caso in esame. Si è quindi accertato che la locazione in oggetto era finalizzata ad attività diversa da quella di esproprio o di esecuzione di un'opera pubblica, che era già ultimata. 4. Ora, le sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia «panprocessuale»), sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, poiché le pronunce dei detti giudici sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) in tema di giurisdizione, e di spiegare, conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori del processo (Cass. SU. 1007/1993; Cass. SU 9352/1994; Cass. SU 95/2000; Cass. 15208/2015). 4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata del Consorzio, ai sensi dell’art.96, comma terzo, c.p.c., richiesta dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], considerato che l’inammissibilità del ricorso è conseguenza della sopravvenienza della sentenza n. 8074/2015, intervenuta, in altro giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto la stessa scrittura privata, ben prima dell’instaurazione del presente giudizio di cassazione (cfr. Cass. 18512/2020), cosicché deve ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto, quanto meno, con colpa grave. Il ricorrente deve essere quindi condannato al pagamento in favore delle controparti Musella, in aggiunta alle 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7986/2016 Numero sezionale 1048/2022 Numero di raccolta generale 12488/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia e tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla suddetta parte vittoriosa per questo grado di giudizio; nella specie, essa pù essere fissata in via equitativa, ex art. 1226 c.c., nell'importo ulteriore di euro 8.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta alle spese di lite, dell'importo ulteriore di euro 8.000,00. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 30 marzo 2022. Il Presidente 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8