CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con sentenza del 19/5/2022 ha confermato la sentenza di condanna del GIUDIDE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. L'atto, presentato il 13 giugno 2022, è sottoscritto personalmente dall'imputato e il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis