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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 20630/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13943/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in SALERNO via GENERALE GONZAGA N. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria pro soluto di alcuni crediti delle banche appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALESSIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente, ricorrente incidentale- e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende , unitamente all’avvocatoCALABRO’ GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di SALERNO n. 179/2021depositata il 12/02/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, [OSCURATO:PERSONA] di Siena, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza n. 179\2021, pubblicata in data 12.2.2021 dalla Corte d’Appello di Salerno.

2. Si costituiva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA].

3. – Si costituiva con controricorso contenente anche ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA].

4. - Si costituiva con controricorso contenente ricorso incidentale , poi illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in relazione alla disposta compensazione delle spese nel giudizio di merito.

5. – Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività processuale in questa sede.

6. –Questa in estrema sintesi la vicenda giudiziaria: - [OSCURATO:PERSONA], creditore procedente in procedura esecutiva immobiliare nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva reclamo contro il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la sua istanza di rinuncia alla procedura esecutiva e l’assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento sui beni immobili adesso assoggettati; - il reclamo ( al cui procedimento partecipavano l ’ aggiudicatario dei beni, il professionista delegato, il creditore procedente, il debitore e diversi creditori intervenuti) era accolto e il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’estinzione della procedura esecutiva,disponeva la cancellazione della trascrizione del pignoramento rispetto a tutti i beni oggetti della procedura esecutiva, dichiarava inefficaci tutti gli atti successivi al deposito dell’atto di rinuncia e ordinava il compimento degli atti restitutori conseguenti alla declaratoria di inefficacia; - la [OSCURATO:SOCIETA]. , creditore intervenuto munito di titolo esecutivo , proponeva appello; al giudizio di appello partecipavano il creditore procedente, alcuni dei creditori intervenuti, il funzionario delegato, l’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA] e il debitore. 7.- La Corte d ’ appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello compensando le spesedi giudizio tra tutte le parti .

8. – Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. provvedeva a notificare alle controparti e a depositare rinuncia agli atti del giudizio e all’azione, che era accettata da [OSCURATO:SOCIETA]. (controricorrente e, a sua volta , ricorrente incidentale) e da lla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma non da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controricorrente e ricorrente incidentale.

9. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed il Collegio, all’esito di essa, ha disposto il deposito della ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Avendo la ricorrente principale rinunciato agli atti del giudizio e anche all’azione, non si procede alla esposizione dei motivi del ricorso principale.

2. - L a ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. ha accettato incondizionatamente la rinuncia agli atti formulata dalla ricorrente principale, nulla aggiungendo esplicitamente in merito al proprio ricorso incidentale, relativo esclusivamente al punto della decisione in ordine alla compensazione delle spese.

Si ritiene che la società abbia manifestato con il proprio comportamento processuale una inequivoca sopravvenuta carenza di interesse alla decisione anche in merito al motivo di ricorso incidentale formulato.

3. -L’oggetto residuo del giudizio è costituito quindi esclusivamente dall’esame del motivo di ricorso incidentale formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unica tra le controricorrenti a non aver accettato la rinuncia.

La stessa, aggiudicataria di parte del compendio pignorato nella vicenda esecutiva sopra esposta, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento al capo della sentenza impugnata con il quale la corte d’appello ha compensato le spese di giudizio anche nei suoi confronti.

Segnala che la corte d’appello avrebbe erratamente identificato la sua posizione in giudizio, qualificandola come creditore procedente, essendo stata, invece, essa solo dapprima offerente, ex art. 571 c.p.c., e poi anche aggiudicataria di parte del compendio, e non avendo quindialcun interesse ad agire per conseguire la declaratoria di inefficacia degli atti del procedimento.

Chiarisce che la sua posizione era esclusivamente quella di litisconsorte necessario nei giudizi di merito ed impugnatori relativi all’esecuzione che l’aveva vista aggiudicataria di parte del compendio e che, in virtù di quel ruolo, essa in buona fede si era trovata costretta ad offrire le somme per completare l’acquisizione dei beni aggiudicati in vendita pubblica a seguito di espropriazione, temendo di perdere altrimenti la cauzione acquisita alla procedura, non essendo intervenuta tempestivamente una pronuncia sulla intervenuta estinzione o meno della procedura esecutiva.

Dalla erronea assimilazione della posizione della ricorrente incidentale, aggiudicataria, a quella del creditore procedente assume sia derivata l’erronea compensazione delle spese di lite da parte della Corte d’appello, laddove in primo luogo l’aggiudicataria non ha dato causa alla controversia né aveva interesse alla definizione nel merito della stessa controversia, dall ’ altra vi è stata esclusivamente ed inevitabilmente coinvolta nella sua qualità di litisconsorte necessario e pertanto, qualsiasi fosse l’esitodel giudizio, aveva diritto che a suo vantaggio venissero liquidate le spese.

4. Il motivo è fondato.

Non risulta, dalla lettura della sentenza impugnata, che la compensazione nei confronti dell’aggiudicataria si fondi o comunque si associ alla sua erronea qualificazione come creditore procedente da parte della corte d’appello, come ritenuto dal ricorrente.

Nella parte espositiva, a pag. 9, la sentenza impugnata riporta correttamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto terzo acquirente, non portatore di autonoma convenienza alla procedura espropriativa.

Al termine della motivazione, la sentenza contiene la decisione di compensare le spese di lite “per equità”nei confronti degli acquirenti e del delegato per la vendita,in quanto in buona fede.

Decide poi di compensare le spese anche tra le altre parti per il contrasto tra i provvedimenti giudiziari assunti in sede cognitiva ed esecutiva e per le conseguenze di esse sulla vicenda giudiziaria.

La decisione sulle spese, nei confronti dell’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], si distacca immotivatamente dal principio di causalità: infatti, non emerge alcun interesse diretto della ricorrente incidentale né nel promuovere la lite,né nel pervenire ad una particolare decisione nel merito, in mancanza dei quali le spese dalla stessa sostenute, in quanto partecipante al giudizio n ella qualità di litisconsorte necessario, dovevano gravare, secondo il principio di causalità, su chi aveva dato origine alla causa (salvo il caso, che però qui non ricorre, di una diversa giustificazione e a meno che non se ne disponesse la compensazionecon idonea motivazione).

La compensazione delle spese in relazione all ’ aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario, è del tutto priva di congruente motivazione, mancando ogni riferimento alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ed ogni individuazione di esse.

Conclusivamente, va dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. nei rapporti tra la ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA]. e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché gli altri intimati tali rimasti; il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è accolto, la sentenza è cassata, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione affinché rinnovi la valutazione sulla liquidazione delle spese di lite in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in conformità al principio sopra enunciato e liquidi le spese anche del presente giudizio.

P.Q.

M. Dichiara l’estinzione del giudizio nei rapporti tra la ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA]. e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]e gli altri intimati tali restati; accoglie il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13943/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in SALERNO via GENERALE GONZAGA N. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria pro soluto di alcuni crediti delle banche appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALESSIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente, ricorrente incidentale- e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende , unitamente all’avvocatoCALABRO’ GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di SALERNO n. 179/2021depositata il 12/02/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, [OSCURATO:PERSONA] di Siena, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza n. 179\2021, pubblicata in data 12.2.2021 dalla Corte d’Appello di Salerno. 2. Si costituiva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA]. 3. – Si costituiva con controricorso contenente anche ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. 4. - Si costituiva con controricorso contenente ricorso incidentale , poi illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in relazione alla disposta compensazione delle spese nel giudizio di merito. 5. – Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività processuale in questa sede. 6. –Questa in estrema sintesi la vicenda giudiziaria: - [OSCURATO:PERSONA], creditore procedente in procedura esecutiva immobiliare nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva reclamo contro il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la sua istanza di rinuncia alla procedura esecutiva e l’assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento sui beni immobili adesso assoggettati; - il reclamo ( al cui procedimento partecipavano l ’ aggiudicatario dei beni, il professionista delegato, il creditore procedente, il debitore e diversi creditori intervenuti) era accolto e il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’estinzione della procedura esecutiva,disponeva la cancellazione della trascrizione del pignoramento rispetto a tutti i beni oggetti della procedura esecutiva, dichiarava inefficaci tutti gli atti successivi al deposito dell’atto di rinuncia e ordinava il compimento degli atti restitutori conseguenti alla declaratoria di inefficacia; - la [OSCURATO:SOCIETA]. , creditore intervenuto munito di titolo esecutivo , proponeva appello; al giudizio di appello partecipavano il creditore procedente, alcuni dei creditori intervenuti, il funzionario delegato, l’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA] e il debitore. 7.- La Corte d ’ appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello compensando le spesedi giudizio tra tutte le parti . 8. – Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. provvedeva a notificare alle controparti e a depositare rinuncia agli atti del giudizio e all’azione, che era accettata da [OSCURATO:SOCIETA]. (controricorrente e, a sua volta , ricorrente incidentale) e da lla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma non da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controricorrente e ricorrente incidentale. 9. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed il Collegio, all’esito di essa, ha disposto il deposito della ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Avendo la ricorrente principale rinunciato agli atti del giudizio e anche all’azione, non si procede alla esposizione dei motivi del ricorso principale. 2. - L a ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. ha accettato incondizionatamente la rinuncia agli atti formulata dalla ricorrente principale, nulla aggiungendo esplicitamente in merito al proprio ricorso incidentale, relativo esclusivamente al punto della decisione in ordine alla compensazione delle spese. Si ritiene che la società abbia manifestato con il proprio comportamento processuale una inequivoca sopravvenuta carenza di interesse alla decisione anche in merito al motivo di ricorso incidentale formulato. 3. -L’oggetto residuo del giudizio è costituito quindi esclusivamente dall’esame del motivo di ricorso incidentale formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unica tra le controricorrenti a non aver accettato la rinuncia. La stessa, aggiudicataria di parte del compendio pignorato nella vicenda esecutiva sopra esposta, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento al capo della sentenza impugnata con il quale la corte d’appello ha compensato le spese di giudizio anche nei suoi confronti. Segnala che la corte d’appello avrebbe erratamente identificato la sua posizione in giudizio, qualificandola come creditore procedente, essendo stata, invece, essa solo dapprima offerente, ex art. 571 c.p.c., e poi anche aggiudicataria di parte del compendio, e non avendo quindialcun interesse ad agire per conseguire la declaratoria di inefficacia degli atti del procedimento. Chiarisce che la sua posizione era esclusivamente quella di litisconsorte necessario nei giudizi di merito ed impugnatori relativi all’esecuzione che l’aveva vista aggiudicataria di parte del compendio e che, in virtù di quel ruolo, essa in buona fede si era trovata costretta ad offrire le somme per completare l’acquisizione dei beni aggiudicati in vendita pubblica a seguito di espropriazione, temendo di perdere altrimenti la cauzione acquisita alla procedura, non essendo intervenuta tempestivamente una pronuncia sulla intervenuta estinzione o meno della procedura esecutiva. Dalla erronea assimilazione della posizione della ricorrente incidentale, aggiudicataria, a quella del creditore procedente assume sia derivata l’erronea compensazione delle spese di lite da parte della Corte d’appello, laddove in primo luogo l’aggiudicataria non ha dato causa alla controversia né aveva interesse alla definizione nel merito della stessa controversia, dall ’ altra vi è stata esclusivamente ed inevitabilmente coinvolta nella sua qualità di litisconsorte necessario e pertanto, qualsiasi fosse l’esitodel giudizio, aveva diritto che a suo vantaggio venissero liquidate le spese. 4. Il motivo è fondato. Non risulta, dalla lettura della sentenza impugnata, che la compensazione nei confronti dell’aggiudicataria si fondi o comunque si associ alla sua erronea qualificazione come creditore procedente da parte della corte d’appello, come ritenuto dal ricorrente. Nella parte espositiva, a pag. 9, la sentenza impugnata riporta correttamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto terzo acquirente, non portatore di autonoma convenienza alla procedura espropriativa. Al termine della motivazione, la sentenza contiene la decisione di compensare le spese di lite “per equità”nei confronti degli acquirenti e del delegato per la vendita,in quanto in buona fede. Decide poi di compensare le spese anche tra le altre parti per il contrasto tra i provvedimenti giudiziari assunti in sede cognitiva ed esecutiva e per le conseguenze di esse sulla vicenda giudiziaria. La decisione sulle spese, nei confronti dell’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], si distacca immotivatamente dal principio di causalità: infatti, non emerge alcun interesse diretto della ricorrente incidentale né nel promuovere la lite,né nel pervenire ad una particolare decisione nel merito, in mancanza dei quali le spese dalla stessa sostenute, in quanto partecipante al giudizio n ella qualità di litisconsorte necessario, dovevano gravare, secondo il principio di causalità, su chi aveva dato origine alla causa (salvo il caso, che però qui non ricorre, di una diversa giustificazione e a meno che non se ne disponesse la compensazionecon idonea motivazione). La compensazione delle spese in relazione all ’ aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario, è del tutto priva di congruente motivazione, mancando ogni riferimento alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ed ogni individuazione di esse. Conclusivamente, va dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. nei rapporti tra la ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA]. e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché gli altri intimati tali rimasti; il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è accolto, la sentenza è cassata, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione affinché rinnovi la valutazione sulla liquidazione delle spese di lite in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in conformità al principio sopra enunciato e liquidi le spese anche del presente giudizio. P.Q. M. Dichiara l’estinzione del giudizio nei rapporti tra la ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA]. e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]e gli altri intimati tali restati; accoglie il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Co
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