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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26051/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5597/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Roma, viale Eritrea 14, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato via pec mediante [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1324/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata in data 21 luglio 2021; Premessoin fatto che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Palermo il Comune di Palermo per ottenere il risarcimento dei danni subiti da una rovinosa caduta mentre camminava in Palermo, che sarebbe stata causata da uno scivolo per disabili non segnalato.

Il Comune non si costituiva.

Svolta un’articolata istruttoria, il Tribunale, con sentenza dell’11 marzo 2014, accoglieva la domanda condannando il convenuto a risarcire nella misura di euro 11.880,47, oltre interessi.

Il Comune di Palermo proponeva appello, eccependo in primisla nullità dell’atto di citazione e degli atti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo.

Con sentenza non definitiva n. 2207/2019 la Corte d’appello dichiarava la nullità della citazione e degli atti seguenti compiuti in primo grado e disponeva con ordinanza separata la prosecuzione del giudizio per rinnovare gli atti istruttori.

Escussi quindi i testimoni già ammessi in primo grado, con sentenza del 21 luglio 2021 il giudice d’appello, accogliendo il gravame nei confronti degli eredi della Ragusa, nelle more deceduta, cioè Sabrina e [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda attorea.

I Rondelli hanno depositato ricorso, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Il Comune si è difeso con controricorso.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di un fatto discusso e decisivo, nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 83 c.p.c.

Si sostiene che la sentenza d’appello non avrebbe fatto “alcun cenno alla questione sollevata sin dalla comparsa di costituzione in giudizio di appello” della parte attualmente ricorrente, cioè “la sollevata eccezione di nullità/inammissibilità dell’atto di citazione in appello promosso non dal Comune di Palermo bensì dal legale Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, che mai avrebbe ricevuto la procura allo scopo dal Comune.

Pertanto l’appello dovrebbe dichiararsi inammissibile “l’inidoneità del mandato alle liti”.

Si richiama poi giurisprudenza in ordine all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. per asserire che nella motivazione della sentenza impugnata “non un solo passaggio dell’iter logico - giuridico si occupa della questione di fondamentale importanza e dirimente dell’intero gravame”, nonostante che la relativa eccezionefosse stata sollevata nella comparsa di costituzione d’appello e ribadita “in ogni atto”,e che fosse comunque non suscettibile di alcuna sanatoria (anche sotto questo profilo viene richiamata giurisprudenza).

Il Comune di Palermo, poi, avrebbe “depositato la costituzione di un nuovo procuratore (questa volta fornito di procura) senza preoccuparsi di depositare (cosa che avrebbe potuto e dovuto fare) la procura del precedente difensore che ha promosso l’impugnazione così non sanando, né ratificando”, d’altronde a nulla valendo la costituzione di un nuovo difensore munito di procura.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Il fatto discusso e decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame sarebbe “la testimonianza scritta, ammessa in primo grado”, di tale [OSCURATO:PERSONA],che descriverebbe in modo esatto il luogo dello scivolo su cui sarebbe caduta [OSCURATO:PERSONA],alla quale egli avrebbe prestato i primi soccorsi, “dato che il luogo dell’evento è collocato dinanzi l’esercizio commerciale” dell’Alongistesso.

Si argomentain ordine al valore di tale elemento probatorio per dimostrarne la natura decisiva, inserendo in seguito nel motivo “pedissequamente quanto riferito dai testi”, cioè trascrivendo le deposizioni delle testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: queste ultime sarebbero chiare e univoche ma il giudice 4 d’appello le avrebbe “stravolte” con “una singolare interpretazione”.

Segue appunto un passo della motivazione della sentenza impugnata, che viene criticato come “un ragionamento contorto” che non riconoscerebbe neppure il rilievo delle fotografie prodotte in atti.

Il motivo si conclude con una ulteriore, ripetitiva trascrizione delle stesse testimonianze ut supra già riportate.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2043 e 2051 c.c.

Da quanto esposto nel precedente motivo conseguirebbe, ad avviso dei ricorrenti, una “irrimediabile inconciliabilità” della motivazione della sentenza impugnata laddove descrive le modalità del sinistro e le caratteristiche del luogo in cui avvenne,per assoluto contrasto in particolare con la deposizione [OSCURATO:PERSONA].

Sulla dinamica dell’incidente la corte territoriale avrebbe “preso un grosso abbaglio”, che il motivo contesta ribadendoquella pericolosità de l luogo che il giudice d’appello avrebbe in sostanza negato.In sintesi, poi, viene richiamata una molteplice giurisprudenza per prospettare come avvenuta la violazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., e viene altresì sviluppato il motivo ampiamente, in un’ottica peraltro diretta sempre a lamentare, in realtà, che il giudice d’appello non avrebbe correttamente ricostruito quanto avvenuto nonostante il “quadro probatorio completo e rigoroso reiterato in grado di appello” offerto “sin dal primo grado di giudizio”.

4. Il primo motivo, come si è visto,censura il mancato riferimento da parte della corte territoriale nella sentenza qui impugnata alla questione sollevata nella comparsa d’appello, e cioè la nullità/inammissibilità dell’atto d’appello perché l’avvocato del Comuneavrebbe proposto il gravame privo di procura.

In realtà, nella comparsa di risposta d’appello si era eccepita “nullità/inammissibilità dell’atto di citazione in appello promosso dal Comune di Palermo bensì dal legale Avv. [OSCURATO:PERSONA] … mai incaricato” a proporre il gravame per “l’assoluta mancanza di procura al medesimo non prodotta”.

Il Comune “ha depositato la costituzione di un nuovo procuratore(questa volta fornito di procura) senza … depositare … la procura del precedente difensore”, così nulla sanando.

A ciò, in effetti,non fa cen n o alcuno la sentenza d’appello.

Peraltro, è il caso di osservare che nella premessa del ricorso (pagine 6 - 7) si espone che il 4 luglio 2018, “su richiesta del sottoscritto procuratore, come eccezione sollevata in via preliminare e pregiudiziale sin dall’atto di costituzione in appello, l’Ecc.ma Corte di Appello ha autorizzato le parti a depositare comparse conclusionali ed eventuali repliche … allo scopo di emettere sentenza parziale relativamente alla sollevata eccezione di inammissibilità/improcedibilità del presente giudizio per mancanza della procura … all’originario legale appellante avv. [OSCURATO:PERSONA]; la causa veniva così decisa con la summenzionata sentenza”.

Come “summenzionata sentenz a” il ricorso qui si riferisce alla sentenza parziale del giudice d’appello n. 2207/2019, richiamata già a pagina 5 del ricorso stesso senza però riportare nulla su quel che il giudice d’appelloavrebbe in essa pronunciato (si noti che questo primo motivo non si riferisce all’articolo 112 c.p.c.) su tale eccezione.Sussiste pertanto una evidente violazione dell’articolo 366, primo comma,n.3 c.p.c.

Si aggiunga, a questo punto meramente ad abundantiam,che avverso la prima sentenza del giudice d’appello la parte interessata avrebbe dovuto fare riserva di ricorsoai sensi dell’articolo 361 c.p.c., ma anche su questo loro eventuale atto gli attuali ricorrenti tacciono.

Il motivo, dunque, risulta inammissibile. 5.Quanto agli altri due motivi , ne è più che evide nte (come segnala la trascrizione di due testimonianze, eseguita addirittura due volte nell’ambito dello stesso secondo motivo, edoggetto di richiamo nel terzo) la natura puramente fattuale, non superata da quelli che non possono non definirsi tentativi di schermo attuati mediante l’invocazione degli articoli 2043 e 2051 c.c. e di relativa giurisprudenza.

Mediante questa coppia di motivi, invero, i ricorrenti intendono conseguire un terzo grado di merito, strutturando una ricostruzione della vicenda nettamente alternativa rispetto a quella compiuta dalla corte territoriale e argomentando affinché il giudice di legittimità assuma una funzione che non gli spetta e aderisca così all’esito del compendio probatorio veicolato dai ricorrenti.

Il secondoe il terzo motivo, pertanto, patiscono anch’essi inammissibilità.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Considerata la radicale divergenza tra loro delledecisioni dei due giudici di merito,si stima equo compensare le spese di lite per il presente giudizio.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsoe compensa le spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5597/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Roma, viale Eritrea 14, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato via pec mediante [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1324/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata in data 21 luglio 2021; Premessoin fatto che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Palermo il Comune di Palermo per ottenere il risarcimento dei danni subiti da una rovinosa caduta mentre camminava in Palermo, che sarebbe stata causata da uno scivolo per disabili non segnalato. Il Comune non si costituiva. Svolta un’articolata istruttoria, il Tribunale, con sentenza dell’11 marzo 2014, accoglieva la domanda condannando il convenuto a risarcire nella misura di euro 11.880,47, oltre interessi. Il Comune di Palermo proponeva appello, eccependo in primisla nullità dell’atto di citazione e degli atti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo. Con sentenza non definitiva n. 2207/2019 la Corte d’appello dichiarava la nullità della citazione e degli atti seguenti compiuti in primo grado e disponeva con ordinanza separata la prosecuzione del giudizio per rinnovare gli atti istruttori. Escussi quindi i testimoni già ammessi in primo grado, con sentenza del 21 luglio 2021 il giudice d’appello, accogliendo il gravame nei confronti degli eredi della Ragusa, nelle more deceduta, cioè Sabrina e [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda attorea. I Rondelli hanno depositato ricorso, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune si è difeso con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di un fatto discusso e decisivo, nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 83 c.p.c. Si sostiene che la sentenza d’appello non avrebbe fatto “alcun cenno alla questione sollevata sin dalla comparsa di costituzione in giudizio di appello” della parte attualmente ricorrente, cioè “la sollevata eccezione di nullità/inammissibilità dell’atto di citazione in appello promosso non dal Comune di Palermo bensì dal legale Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, che mai avrebbe ricevuto la procura allo scopo dal Comune. Pertanto l’appello dovrebbe dichiararsi inammissibile “l’inidoneità del mandato alle liti”. Si richiama poi giurisprudenza in ordine all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. per asserire che nella motivazione della sentenza impugnata “non un solo passaggio dell’iter logico - giuridico si occupa della questione di fondamentale importanza e dirimente dell’intero gravame”, nonostante che la relativa eccezionefosse stata sollevata nella comparsa di costituzione d’appello e ribadita “in ogni atto”,e che fosse comunque non suscettibile di alcuna sanatoria (anche sotto questo profilo viene richiamata giurisprudenza). Il Comune di Palermo, poi, avrebbe “depositato la costituzione di un nuovo procuratore (questa volta fornito di procura) senza preoccuparsi di depositare (cosa che avrebbe potuto e dovuto fare) la procura del precedente difensore che ha promosso l’impugnazione così non sanando, né ratificando”, d’altronde a nulla valendo la costituzione di un nuovo difensore munito di procura. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. Il fatto discusso e decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame sarebbe “la testimonianza scritta, ammessa in primo grado”, di tale [OSCURATO:PERSONA],che descriverebbe in modo esatto il luogo dello scivolo su cui sarebbe caduta [OSCURATO:PERSONA],alla quale egli avrebbe prestato i primi soccorsi, “dato che il luogo dell’evento è collocato dinanzi l’esercizio commerciale” dell’Alongistesso. Si argomentain ordine al valore di tale elemento probatorio per dimostrarne la natura decisiva, inserendo in seguito nel motivo “pedissequamente quanto riferito dai testi”, cioè trascrivendo le deposizioni delle testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: queste ultime sarebbero chiare e univoche ma il giudice 4 d’appello le avrebbe “stravolte” con “una singolare interpretazione”. Segue appunto un passo della motivazione della sentenza impugnata, che viene criticato come “un ragionamento contorto” che non riconoscerebbe neppure il rilievo delle fotografie prodotte in atti. Il motivo si conclude con una ulteriore, ripetitiva trascrizione delle stesse testimonianze ut supra già riportate. 3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2043 e 2051 c.c. Da quanto esposto nel precedente motivo conseguirebbe, ad avviso dei ricorrenti, una “irrimediabile inconciliabilità” della motivazione della sentenza impugnata laddove descrive le modalità del sinistro e le caratteristiche del luogo in cui avvenne,per assoluto contrasto in particolare con la deposizione [OSCURATO:PERSONA]. Sulla dinamica dell’incidente la corte territoriale avrebbe “preso un grosso abbaglio”, che il motivo contesta ribadendoquella pericolosità de l luogo che il giudice d’appello avrebbe in sostanza negato.In sintesi, poi, viene richiamata una molteplice giurisprudenza per prospettare come avvenuta la violazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., e viene altresì sviluppato il motivo ampiamente, in un’ottica peraltro diretta sempre a lamentare, in realtà, che il giudice d’appello non avrebbe correttamente ricostruito quanto avvenuto nonostante il “quadro probatorio completo e rigoroso reiterato in grado di appello” offerto “sin dal primo grado di giudizio”. 4. Il primo motivo, come si è visto,censura il mancato riferimento da parte della corte territoriale nella sentenza qui impugnata alla questione sollevata nella comparsa d’appello, e cioè la nullità/inammissibilità dell’atto d’appello perché l’avvocato del Comuneavrebbe proposto il gravame privo di procura. In realtà, nella comparsa di risposta d’appello si era eccepita “nullità/inammissibilità dell’atto di citazione in appello promosso dal Comune di Palermo bensì dal legale Avv. [OSCURATO:PERSONA] … mai incaricato” a proporre il gravame per “l’assoluta mancanza di procura al medesimo non prodotta”. Il Comune “ha depositato la costituzione di un nuovo procuratore(questa volta fornito di procura) senza … depositare … la procura del precedente difensore”, così nulla sanando. A ciò, in effetti,non fa cen n o alcuno la sentenza d’appello. Peraltro, è il caso di osservare che nella premessa del ricorso (pagine 6 - 7) si espone che il 4 luglio 2018, “su richiesta del sottoscritto procuratore, come eccezione sollevata in via preliminare e pregiudiziale sin dall’atto di costituzione in appello, l’Ecc.ma Corte di Appello ha autorizzato le parti a depositare comparse conclusionali ed eventuali repliche … allo scopo di emettere sentenza parziale relativamente alla sollevata eccezione di inammissibilità/improcedibilità del presente giudizio per mancanza della procura … all’originario legale appellante avv. [OSCURATO:PERSONA]; la causa veniva così decisa con la summenzionata sentenza”. Come “summenzionata sentenz a” il ricorso qui si riferisce alla sentenza parziale del giudice d’appello n. 2207/2019, richiamata già a pagina 5 del ricorso stesso senza però riportare nulla su quel che il giudice d’appelloavrebbe in essa pronunciato (si noti che questo primo motivo non si riferisce all’articolo 112 c.p.c.) su tale eccezione.Sussiste pertanto una evidente violazione dell’articolo 366, primo comma,n.3 c.p.c. Si aggiunga, a questo punto meramente ad abundantiam,che avverso la prima sentenza del giudice d’appello la parte interessata avrebbe dovuto fare riserva di ricorsoai sensi dell’articolo 361 c.p.c., ma anche su questo loro eventuale atto gli attuali ricorrenti tacciono. Il motivo, dunque, risulta inammissibile. 5.Quanto agli altri due motivi , ne è più che evide nte (come segnala la trascrizione di due testimonianze, eseguita addirittura due volte nell’ambito dello stesso secondo motivo, edoggetto di richiamo nel terzo) la natura puramente fattuale, non superata da quelli che non possono non definirsi tentativi di schermo attuati mediante l’invocazione degli articoli 2043 e 2051 c.c. e di relativa giurisprudenza. Mediante questa coppia di motivi, invero, i ricorrenti intendono conseguire un terzo grado di merito, strutturando una ricostruzione della vicenda nettamente alternativa rispetto a quella compiuta dalla corte territoriale e argomentando affinché il giudice di legittimità assuma una funzione che non gli spetta e aderisca così all’esito del compendio probatorio veicolato dai ricorrenti. Il secondoe il terzo motivo, pertanto, patiscono anch’essi inammissibilità. 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Considerata la radicale divergenza tra loro delledecisioni dei due giudici di merito,si stima equo compensare le spese di lite per il presente giudizio. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsoe compensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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