CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 gennaio 1963
Cassazione n. 18314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 10/10/2022 dal GIP presso il Tribunale di Lagonegro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione alla consumazione del reato previsto dall'art.73, c:omnna 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, a seguito dell'arresto nella flagranza della detenzione, ai fini della cessione a terzi, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, custodita in una busta termosaldata e dal peso lordo di circa 119 grammi. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, sulla base del contenuto del verbale di arresto in flagranza e dei connessi verbali di perquisizione e sequestro; in punto di esigenze cautelari ha ritenuto sussistente un elevato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede e che unica misura adeguata alla fattispecie in esame doveva ritenersi quella di massimo rigore, alla luce della intrinseca gravità del fatto e dei plurimi precedenti penali da cui era gravato l'indagato, oltre che dall'assenza di una stabile attività lavorativa e che lasciava ritenere che il medesimo traesse da attività illecite la sua unica fonte di sostentamento. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione: - con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, lett.c), cod.proc.pen., in relazione all'art.275, comma 3, cod.proc.pen.. Ha dedotto che il Tribunale non avrebbe fatto buon uso delle disposizioni disciplinanti la scelta delle misure cautelari, in quanto non aveva indicato gli elementi di fatto da cui ricavare l'inidoneità delle altre misure al fine di tutelare il pericolo di recidivanza, con specifico riferimento al criterio dettato dal richiamato comma 3 dell'art.275 cod.proc.pen.; ha specificamente dedotto che sussistevano elementi tali da giustificare l'applicazione di una misura più gradata e rappresentati: a) dalla sostanziale ammissione dell'addebito avvenuto in sede di interrogatorio; b) dalla precedente applicazione, in distinti procedimenti, della misura degli arresti domiciliari e dal rispetto delle relative prescrizioni; c) dalla disponibilità prestata dall'indagato all'applicazione di mezzi tecnici di controllo; d) dalla risalenza nel tempo dei precedenti penali; e) dal quantitativo non ingente di sostanza stupefacente ritrovata nella disponibilità dell'Indagato; - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione all'art.275, comma 3-bis, cod.proc.pen., avendo l'ordinanza impugnata omesso di prendere in considerazione il consenso prestato dall'indagato all'applicazione di misure elettroniche di controllo. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il primo motivo di ricorso, il difensore dell'indagato ha censurato la valutazione del Tribunale in punto di non adeguatezza di una misura meno afflittiva rispetto a quella di massimo rigore. Il motivo non è fondato. Sul punto, il Tribunale - con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e che si sottraggono comunque alla denunciata violazione di legge - ha congruamente ritenuto doversi formulare una prognosi del tutto negativa in ordine all'attitudine dell'indagato al rispetto di misure meno afflittive rispetto a quella della custodia cautelare - anche in relazione agli arresti domiciliari - sulla base di elementi univoci rappresentati dall'oggettiva gravità del fatto in contestazione (atteso il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente in questione) e dalla presenza dei plurimi precedenti penali (relativi a reati della stessa specie di quello per cui si procede nonché a quello previsto dall'art.74, T.U. stup., alla detenzione illegale di armi ed esplosivi e a delitti contro il patrimonio commessi con violenza alla persona) tali da delineare uno spiccato profilo delinquenziale A tale proposito, deve rilevarsi che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se - come nel caso di specie - congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all'attitudine dell'indagato medesimo all'effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di una misura più gradata (sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, Crupi, RV. 271686; sez.3, n.7268 del 24/1/2019, Spinelli, RV. 275851). 3. Deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il difensore dell'indagato ha dedotto un vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata, conseguente alla mancata esposizione delle ragioni specifiche in base alle quali doveva ritenersi inidonea, nel caso concreto, l'applicazione della misura degli arresti domiciliarí accompagnata delle procedure di controllo regolate dall'art.275-bis, comma 1, cod.proc.pen.. In relazione a tale profiló, va ricordato che Sez.U., 28/4/2016, n.20769, Lovisi, RV. 266651 avevano ritenuto (punto 4.1 del "considerato in diritto") che, all'indomani della riforma introdotta dalla I. 16 aprile 2015, n.47 e ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati. Il principio espresso dalle Sezioni unite ha peraltro trovato una successiva elaborazione da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria - in relazione all'art.275, comma 3- bis, cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazione all'art.275 bis cod.proc.pen., il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dal Giudice procedente «salvo che le ritenga non necessarie» (in termini, sez.2, n.31572 del 2017, Caterino, RV. 270463; sez.2, n.43042 del 2019, Marsili, RV. 277762). Nel caso di specie, pertanto, la radicale esclusione dell'idoneità della attenuata misura inframuraria ritenuta dal Tribunale del riesame deve ritenersi come implicitamente assorbente della valutazione dell'eventuale idoneità dell'applicazione della misura medesima accompagnata dall'utilizzo delle modalità elettroniche di controllo. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. p