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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2021

Cassazione n. 41833/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/07/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 7 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che ha rigettato l'istanza del difensore di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto con ordinanza dello stesso Giudice delle indagini preliminari perché gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. per essere stato trovato in possesso, mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare, di due false carte di identità valide per l'espatrio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistenti ed attuali le esigenze cautelari sebbene il Tribunale di sorveglianza di Torino, in conseguenza del suo arresto per il reato per il quale si procede in questa sede, avesse revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Evidenzia il ricorrente che questa Corte di cassazione ha affermato che lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo a elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. solo se sia da escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misure alternative, poiché, in caso contrario, si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza (Sez. 4, n. 45408 del 17/11/2010, Shehi, Rv. 249235) e che è onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure (Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, Kamal, Rv. 265070).

La revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare e la conseguente sussistenza delle condizioni ostative alla applicazione dei benefici penitenziari o delle misure alternative deponevano per l'insussistenza della suddetta interferenza.

Peraltro, lo stato di detenzione del Masotina portava ad escludere la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari.

L'applicazione della misura cautelare, per essere mantenuta, doveva trovare giustificazione in effetti ulteriori e diversi da quelli conseguenti alla carcerazione dell'imputato in espiazione della pena per altro reato, ma un simile effetto diverso non era mai stato indicato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o in quella impugnata in questa sede.

Né poteva rilevare che la pena residua da espiare fosse piuttosto contenuta, atteso che questa era superiore ad un anno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Questa Corte di cassazione, come per altro correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata in questa sede, ha affermato che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (nella specie in virtù di una condanna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia) non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498).

Ne consegue che non rileva, ai fini della sussistenza e della attualità delle esigenze cautelari, la circostanza che il ricorrente sia attualmente ristretto in carcere per effetto della revoca della misura alternativa della detenzione dom icilia re.

Lo stato di detenzione per altra causa, anche laddove intervenga in virtù di una condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, del destinatario di una misura coercitiva custodiale, non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa (Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066).

Peraltro, come osservato dal Tribunale del riesame deve rilevarsi che in presenza di altro titolo detentivo (cautelare o definitivo) o si ammette che il ristretto non abbia interesse all'accoglimento della sua richiesta di revoca della misura cautelare custodiale, dovendo rimanere in stato di detenzione proprio a causa della presenza di un altro, differente titolo, oppure deve concludersi che l'esigenza cautelare contestata ricorra effettivamente, atteso che il venir meno del titolo detentivo, per qualsiasi causa ragionevolmente ipotizzabile, determinerebbe automaticamente l'insorgenza del pericolo di reiterazione che fosse stato in origine escluso proprio per la presenza di esso.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/07/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 7 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che ha rigettato l'istanza del difensore di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto con ordinanza dello stesso Giudice delle indagini preliminari perché gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. per essere stato trovato in possesso, mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare, di due false carte di identità valide per l'espatrio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistenti ed attuali le esigenze cautelari sebbene il Tribunale di sorveglianza di Torino, in conseguenza del suo arresto per il reato per il quale si procede in questa sede, avesse revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare. Evidenzia il ricorrente che questa Corte di cassazione ha affermato che lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo a elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. solo se sia da escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misure alternative, poiché, in caso contrario, si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza (Sez. 4, n. 45408 del 17/11/2010, Shehi, Rv. 249235) e che è onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure (Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, Kamal, Rv. 265070). La revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare e la conseguente sussistenza delle condizioni ostative alla applicazione dei benefici penitenziari o delle misure alternative deponevano per l'insussistenza della suddetta interferenza. Peraltro, lo stato di detenzione del Masotina portava ad escludere la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari. L'applicazione della misura cautelare, per essere mantenuta, doveva trovare giustificazione in effetti ulteriori e diversi da quelli conseguenti alla carcerazione dell'imputato in espiazione della pena per altro reato, ma un simile effetto diverso non era mai stato indicato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o in quella impugnata in questa sede. Né poteva rilevare che la pena residua da espiare fosse piuttosto contenuta, atteso che questa era superiore ad un anno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione, come per altro correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata in questa sede, ha affermato che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (nella specie in virtù di una condanna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia) non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498). Ne consegue che non rileva, ai fini della sussistenza e della attualità delle esigenze cautelari, la circostanza che il ricorrente sia attualmente ristretto in carcere per effetto della revoca della misura alternativa della detenzione dom icilia re. Lo stato di detenzione per altra causa, anche laddove intervenga in virtù di una condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, del destinatario di una misura coercitiva custodiale, non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa (Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066). Peraltro, come osservato dal Tribunale del riesame deve rilevarsi che in presenza di altro titolo detentivo (cautelare o definitivo) o si ammette che il ristretto non abbia interesse all'accoglimento della sua richiesta di revoca della misura cautelare custodiale, dovendo rimanere in stato di detenzione proprio a causa della presenza di un altro, differente titolo, oppure deve concludersi che l'esigenza cautelare contestata ricorra effettivamente, atteso che il venir meno del titolo detentivo, per qualsiasi causa ragionevolmente ipotizzabile, determinerebbe automaticamente l'insorgenza del pericolo di reiterazione che fosse stato in origine escluso proprio per la presenza di esso. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter d
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