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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 19323/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26369-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1572 presso [OSCURATO:PERSONA] DI1 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 26369/2019 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1572/2022 Numero di raccolta generale 19323/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione 15/06/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 6/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 05/07/2019 R.G.N. 191/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'appello di Potenza, in parziale accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare di studio notarile in Matera, avverso la sentenza del Tribunale di Matera che aveva confermato l'ordinanza del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato inesistente il licenziamento verbale dell’8/1/2015 e ritorsivo il licenziamento scritto del 2/2/2015 nei confronti dell’originario ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ed ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzione maturate e maturande dal licenziamento alla reintegra, revocava l’ordine di immediata reintegrazione e condannava il notaio datore di lavoro a riassumere il lavoratore nel termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un’indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. osservava la Corte, in particolare, che:F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 26369/2019 - il ricorrente (dipendente dello studio notarile dal 1987 Numero sezionale 1572/2022 Numero di raccolta generale 19323/2022 quale impiegato 2° livello CCNL Studi professionali) non Data pubblicazione 15/06/2022 aveva fornito prova univoca del licenziamento verbale in occasione di aspro diverbio con il notaio in data 8/1/2015; - il licenziamento scritto comminato con lettera 2/2/2015, per “soppressione del posto di lavoro cui Lei è addetto” era pseudo-motivato, cioè sostanzialmente non motivato (in base ai principi espressi da Cass. 19185/2016); - ciò non comportava automaticamente la dedotta natura ritorsiva del licenziamento, emergendo dalle prove raccolte come il notaio non avesse più fiducia nell’esattezza della prestazione del lavoratore e lo avesse licenziato deducendo un inesistente giustificato motivo oggettivo a copertura di un licenziamento sostanzialmente disciplinare; - tale licenziamento doveva essere qualificato come inefficace, per il rilevato vuoto motivazionale, con riconoscimento della tutela obbligatoria di cui all’art. 8 L. 604/1966, ai sensi dell’art. 2, co. 2, L. 604/1966 come modificato dall’art. 1, co. 37, L. 92/2012, dati i limiti dimensionali del datore di lavoro (in base ai principi espressi da Cass. 17589/2016);

3. avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con 4 motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380- bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione per violazione F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 o falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 156, comma 2, 118 Numero registro generale 26369/2019 Numero sezionale 1572/2022 disp. att. c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.); Numero di raccolta generale 19323/2022

2. il motivo non coglie nel segno, atteso che la nullità, Data pubblicazione 15/06/2022 denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., consegue nel solo caso di mancanza o apparenza della motivazione in sé, nelle sue varie declinazioni, senza estendersi al confronto del contenuto della motivazione con le risultanze istruttorie o alla valutazione della sua sufficienza e correttezza rispetto ad una o più circostanze ritenute decisive ai fini della decisione; la valutazione della correttezza della motivazione in fatto rientra, invero, nel motivo di ricorso previsto nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ma tenendo conto che il parametro dell'insufficienza non viene più in rilievo dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass.

SS.

UU. 8053/2014);

3. con il secondo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); la mancanza di prova del motivo ritorsivo è stata affermata dalla Corte di merito nonostante l’emersione in giudizio di fatti quali il diverbio occorso in data 8/1/2015, il brevissimo lasso di tempo tra la lite ed il licenziamento per g.m.o. (missiva del 29.1.2015 ricevuta il 2/2/2015), il colloquio tra le parti del 25/10/2014 di cui all’interrogatorio formale del notaio, il mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di repêchage e del nesso di causalità tra il calo della redazione degli atti ed il licenziamento dell’originario ricorrente;

4. con il terzo motivo si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 18, co. 1, L. 300/1970, 1345, 2697, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 26369/2019 c.p.c., per avere il lavoratore provato il motivo illecito Numero sezionale 1572/2022 Numero di raccolta generale 19323/2022 determinante, non essendo sufficiente per sorreggere il Data pubblicazione 15/06/2022 licenziamento da esso motivato la pur accertata sussistenza di g.m.o.;

5. i motivi, connessi, sono inammissibili, perché diretti ad una rivalutazione in fatto del materiale probatorio raccolto nel merito, in base al quale la Corte territoriale è pervenuta alla valutazione del mancato raggiungimento della prova della natura ritorsiva del licenziamento in questione, pur in una situazione di inefficacia dello stesso per pseudo-motivazione, escludendo l’automatismo tra tale ipotesi e quella di prova della sussistenza di motivo ritorsivo;

6. occorre in proposito ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio di attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass 15276/2021; Cass. 20553/2021);

7. con il quarto motivo viene dedotta, in subordine, violazione o falsa applicazione dell’art. 18 L. 300/1070, art. 2, co. 3, L. 604/1966, artt. 1217, 1218, 1223, 1453 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; l’effetto del licenziamento inefficace in tutela obbligatoria è la tutela di diritto comune, ossia ripristino del rapporto e risarcimento dei danni parametrati alla retribuzione;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7

8. il motivo non è fondato; la sentenza è conforme Numero registro generale 26369/2019 Numero sezionale 1572/2022 all'orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, Numero di raccolta generale 19323/2022 secondo cui nel regime di tutela obbligatoria, in caso di Data pubblicazione 15/06/2022 licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 1, comma 37, della legge n. 92 del 2012, trova applicazione l'art. 8 della medesima legge in virtù di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella del 2012 che ha modificato anche l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, prevedendo, nella medesima ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, una tutela esclusivamente risarcitoria (Cass. 17589/2016; Cass. 30668/2019);

9. il ricorso deve pertanto essere respinto;

10. la regolazione delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;

11. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 26369/2019 per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, Numero sezionale 1572/2022 Numero di raccolta generale 19323/2022 se dovuto.

Data pubblicazione 15/06/2022 Così deciso nella Adunanza camerale del 4 maggio 2022.

La Presidente (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26369-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1572 presso [OSCURATO:PERSONA] DI1 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 26369/2019 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1572/2022 Numero di raccolta generale 19323/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione 15/06/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 6/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 05/07/2019 R.G.N. 191/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'appello di Potenza, in parziale accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare di studio notarile in Matera, avverso la sentenza del Tribunale di Matera che aveva confermato l'ordinanza del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato inesistente il licenziamento verbale dell’8/1/2015 e ritorsivo il licenziamento scritto del 2/2/2015 nei confronti dell’originario ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ed ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzione maturate e maturande dal licenziamento alla reintegra, revocava l’ordine di immediata reintegrazione e condannava il notaio datore di lavoro a riassumere il lavoratore nel termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un’indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. osservava la Corte, in particolare, che:F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 26369/2019 - il ricorrente (dipendente dello studio notarile dal 1987 Numero sezionale 1572/2022 Numero di raccolta generale 19323/2022 quale impiegato 2° livello CCNL Studi professionali) non Data pubblicazione 15/06/2022 aveva fornito prova univoca del licenziamento verbale in occasione di aspro diverbio con il notaio in data 8/1/2015; - il licenziamento scritto comminato con lettera 2/2/2015, per “soppressione del posto di lavoro cui Lei è addetto” era pseudo-motivato, cioè sostanzialmente non motivato (in base ai principi espressi da Cass. 19185/2016); - ciò non comportava automaticamente la dedotta natura ritorsiva del licenziamento, emergendo dalle prove raccolte come il notaio non avesse più fiducia nell’esattezza della prestazione del lavoratore e lo avesse licenziato deducendo un inesistente giustificato motivo oggettivo a copertura di un licenziamento sostanzialmente disciplinare; - tale licenziamento doveva essere qualificato come inefficace, per il rilevato vuoto motivazionale, con riconoscimento della tutela obbligatoria di cui all’art. 8 L. 604/1966, ai sensi dell’art. 2, co. 2, L. 604/1966 come modificato dall’art. 1, co. 37, L. 92/2012, dati i limiti dimensionali del datore di lavoro (in base ai principi espressi da Cass. 17589/2016); 3. avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con 4 motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380- bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione per violazione F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 o falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 156, comma 2, 118 Numero registro generale 26369/2019 Numero sezionale 1572/2022 disp. att. c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.); Numero di raccolta generale 19323/2022 2. il motivo non coglie nel segno, atteso che la nullità, Data pubblicazione 15/06/2022 denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., consegue nel solo caso di mancanza o apparenza della motivazione in sé, nelle sue varie declinazioni, senza estendersi al confronto del contenuto della motivazione con le risultanze istruttorie o alla valutazione della sua sufficienza e correttezza rispetto ad una o più circostanze ritenute decisive ai fini della decisione; la valutazione della correttezza della motivazione in fatto rientra, invero, nel motivo di ricorso previsto nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ma tenendo conto che il parametro dell'insufficienza non viene più in rilievo dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. SS. UU. 8053/2014); 3. con il secondo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); la mancanza di prova del motivo ritorsivo è stata affermata dalla Corte di merito nonostante l’emersione in giudizio di fatti quali il diverbio occorso in data 8/1/2015, il brevissimo lasso di tempo tra la lite ed il licenziamento per g.m.o. (missiva del 29.1.2015 ricevuta il 2/2/2015), il colloquio tra le parti del 25/10/2014 di cui all’interrogatorio formale del notaio, il mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di repêchage e del nesso di causalità tra il calo della redazione degli atti ed il licenziamento dell’originario ricorrente; 4. con il terzo motivo si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 18, co. 1, L. 300/1970, 1345, 2697, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 26369/2019 c.p.c., per avere il lavoratore provato il motivo illecito Numero sezionale 1572/2022 Numero di raccolta generale 19323/2022 determinante, non essendo sufficiente per sorreggere il Data pubblicazione 15/06/2022 licenziamento da esso motivato la pur accertata sussistenza di g.m.o.; 5. i motivi, connessi, sono inammissibili, perché diretti ad una rivalutazione in fatto del materiale probatorio raccolto nel merito, in base al quale la Corte territoriale è pervenuta alla valutazione del mancato raggiungimento della prova della natura ritorsiva del licenziamento in questione, pur in una situazione di inefficacia dello stesso per pseudo-motivazione, escludendo l’automatismo tra tale ipotesi e quella di prova della sussistenza di motivo ritorsivo; 6. occorre in proposito ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio di attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass 15276/2021; Cass. 20553/2021); 7. con il quarto motivo viene dedotta, in subordine, violazione o falsa applicazione dell’art. 18 L. 300/1070, art. 2, co. 3, L. 604/1966, artt. 1217, 1218, 1223, 1453 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; l’effetto del licenziamento inefficace in tutela obbligatoria è la tutela di diritto comune, ossia ripristino del rapporto e risarcimento dei danni parametrati alla retribuzione;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 8. il motivo non è fondato; la sentenza è conforme Numero registro generale 26369/2019 Numero sezionale 1572/2022 all'orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, Numero di raccolta generale 19323/2022 secondo cui nel regime di tutela obbligatoria, in caso di Data pubblicazione 15/06/2022 licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 1, comma 37, della legge n. 92 del 2012, trova applicazione l'art. 8 della medesima legge in virtù di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella del 2012 che ha modificato anche l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, prevedendo, nella medesima ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, una tutela esclusivamente risarcitoria (Cass. 17589/2016; Cass. 30668/2019); 9. il ricorso deve pertanto essere respinto; 10. la regolazione delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo; 11. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 26369/2019 per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, Numero sezionale 1572/2022 Numero di raccolta generale 19323/2022 se dovuto. Data pubblicazione 15/06/2022 Così deciso nella Adunanza camerale del 4 maggio 2022. La Presidente (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t
Sentenza Cassazione n. 19323/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris