CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 1963
Cassazione n. 34462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1963 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, in quanto essenzialmente incentrati sulla qualificazione della condotta, sono volti a reiterare deduzioni difensive che sono state esaminate con puntuale motivazione dalla Corte, che ha ricondotto il fatto ad un deliberato comportamento del ricorrente, il quale/ in violazione dei doveri gravanti sul custode, si era disfatto del veicolo consegnandolo ad un terzo, in tal modo eludendo il vincolo; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere