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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02410/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3857/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52M24 B128H), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L30 L407W), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo curatore pro –tempore; -intimato - Liquidazione compenso CTU – Valore –Unicità incarico – Raddoppio –Spese per ausiliari R.G.N. 3857/18 C.C.19/12/2022 avversol’ordinanza del Tribunale di Treviso, pubblicata il 20 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse del controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 7 agosto 2017, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Treviso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011 (nella versione vigente ratione temporis), avverso il decreto cron. n. 5596/2017, depositato il 21 luglio 2017, di liquidazione del compenso riconosciuto al consulente tecnico d’ufficio [OSCURATO:PERSONA], per l’attività espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam promos so dallo stesso Schiavon, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., compenso liquidato nella misura di euro 12.205,58, oltre spese per euro 6.615,00 ed accessori.

In proposito, l’opponente deduceva: che era stato erroneamente individuato il valore della controversia, ai fini dell’applicazione dell’art. 11 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, poiché tale valore doveva ritenersi pari ad euro 88.353,00 e non già ad euro 128.342,45, come assunto dal Giudice nel procedimento per ATP; che era illegittimo il cumulo dei compensi liquidati ai sensi degli artt. 11 e 12 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, nonché ingiustificato il riconoscimento di ulteriori compensi ai sensi degli artt. 5 e 7 delle stesse tabelle allegate; che era erronea la liquidazione delle spese sostenute per gli ausiliari dei quali il consulente tecnico d’ufficio si era avvalso, il cui compenso avrebbe dovuto essere liquidato in applicazione dei parametri delle citate tabelle, con l’ulteriore illegittima considerazione delle somme dovute a titolo di IVA sul compenso degli ausiliari; che difettavano i presupposti per l’applicazione dell’aumento del doppio, ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 115/2002.

Si costituiva in giudizio il consulente d’ufficio [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Rimaneva, invece, contumace la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Quindi, il Tribunale adito, con l’ordinanza monocratica di cui in epigrafe, accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, liquidava il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio nella misura di euro 10.749,94, oltre euro 6.615,00 per spese.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice dell’opposizione sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a) che il valore della causa non poteva essere determinato in misura corrispondente al valore dei lavori contrattualmente previsti, fatta eccezione per quelli relativi all’impianto idrico-sanitario, poiché oggetto della perizia non era stata soltanto la verifica della corrispondenza alle previsioni contrattuali degli impianti realizzati, ma anche la descrizione dei lavori extra-contratto, oltre che l’accertamento dell’esistenza dei danni reclamati per l’importo di euro 55.960,00; b) che il richiamo al divieto di cumulo dei criteri di quantificazione di cui agli artt. 11 e 12 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 non si attagliava al caso in esame, posto che tale divieto si applicava unicamente quando la medesima attività di indagine svolta dal perito fosse stata sussumibile, sia sotto la norma generale di cui all’art. 11, sia sotto la norma speciale di cui all’art. 12; c) che, infatti, l’incarico conferito non si esauriva nell’ambito emarginato dalla norma speciale di cui all’art. 12, ossia alla descrizione e verifica di corrispondenza degli impianti indicati nel ricorso per ATP alle previsioni di contratto, nonché al rilievo dei difetti delle opere realizzate, ma si estendeva anche ad attività da ricondurre all’art. 11, in materia di costruzioni edilizie, con riferimento alla richiesta descrizione delle opere extra-contratto, alla valutazione della loro qualificazione come migliorie o varianti e all’accertamento della causa dei difetti riscontrati, oltre che all’indicazione degli interventi necessari al ripristino, con quantificazione dei costi; d ) che, quanto alla liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 7 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, siffatto richiamo costituiva un mero refuso del decreto di liquidazione, posto che alcun compenso era stato richiesto e riconosciuto a tale titolo; e) che, per contro, era fondata la doglianza relativa al riconoscimento del compenso per le attività inerenti ad inventari, rendiconti e situazioni contabili, di cui all’art. 5 delle citate tabelle, attività del tutto diverse da quelle oggetto dell’incarico; f) che, con riguardo alla quantificazione delle spese sostenute per le prestazioni rese dagli ausiliari del consulente d’ufficio, questi era stato autorizzato ad avvalersi della loro opera, giusta preventivi forniti dai predetti, sicché la liquidazione per l’attività da essi svolta doveva avvenire, non già secondo le tabelle di riferimento, ma in base agli importi richiesti, implicitamente accettati dalle parti, in ragione della mancata contestazione sia dei preventivi che del provvedimento giudiziale che autorizzava il loro intervento; g) che, altrimenti, sarebbe stato possibile che nessun prestatore d’opera avesse accettato l’incarico per lo svolgimento dell’attività strumentale richiesta, a condizioni diverse da quelle di mercato; h) che spettava l’aumento del doppio del compenso, alla stregua della speciale complessità e difficoltà delle indagini affidate al consulente d’ufficio, le quali potevano essere apprezzate all’esito della lettura dell’ampia relazione peritale e dei relativi allegati, dai quali emergeva che l’ATP aveva avuto ad oggetto un appalto per la realizzazione di un impianto di domotica, i cui accertamenti presentavano un grado di complessità superiore alle usuali consulenze in materia di appalto, essendo richieste conoscenze interdisciplinari in un settore in continua evoluzione tecnologica; i) che gli accertamenti espletati avevano richiesto molteplici accessi e, inoltre, le indagini erano risultate complicate, non avendo l’appaltatore reso disponibile la struttura informatica dell’impianto fornito. 2.– Avverso l’ordinanza resa in sede di opposizione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo curatore pro –tempore. 3.–Il controricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 1 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002, in ordine alla determinazione del valore sul quale applicare gli onorari a percentuale, per avere il Tribunale quantificato il valore della controversia, non già in base alla domanda, in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali era stata disposta la consulenza tecnica d’ufficio, ma avendo riguardo al tipo di indagini svolte dal consulente per pervenire a quell’accertamento.

In merito, l’istante osserva che il valore del contratto, stipulato tra le parti in data 8 marzo 2011, era pari ad euro 91.997,00, da cui avrebbe dovuto essere sottratto l’importo di euro 3.644,00, relativo alla fornitura e installazione di un impianto idrico-sanitario non assistito dagli impianti elettrici oggetto di indagine, con la conseguenza che il valore sul quale avrebbero dovuto essere applicati i criteri di quantificazione del compenso ammontava ad euro 88.353,00, e non già all’importo di euro 128.342,45, importo, quest’ultimo, avulso dal contratto oggetto di indagine. 1.1.–Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 1 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002, per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento, determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia; se non ̀ possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Sicché nell’individuazione di tale valore il magistrato deve tenere conto del contenuto della domanda introduttiva del giudizio, potendo ricavare siffatto dato dall’importo richiesto dalla parte che ha agito in giudizio, dai vizi accertati o daaltri elementi che, a suo avviso, costituiscano l’effettivo oggetto del contendere (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30732 del 21/12/2017).

Non è peraltro precluso fare riferimento ai valori indicati dal consulente nella propria richiesta, se ritenuti congrui (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20972 del 08/09/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15465 del 20/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 3509 del 10/04/1999).

Nella fattispecie, la motivazione dell’ordinanza impugnata ha dato conto delle ragioni per le quali il valore non poteva essere determinato sulla scorta del riferimento all’importo dei lavori appaltati, come indicati in contratto (escluso l’importo imputabile all’impianto idrico-sanitario), a fronte dell’iscrizione a ruolo del procedimento di ATP come causa di valore indeterminabile.

Infatti, è stato chiarito che oggetto della perizia non era stata soltanto la verifica della corrispondenza alle previsioni contrattuali degli impianti realizzati, ma anche la descrizione dei lavori extra-contratto, oltre che l’accertamento dell’esistenza dei danni reclamati per l’importo di euro 55.960,00.

All’esito, debitamente il valore sul quale determinare gli onorari è stato ricavato dalla contabilità finale del 13 novembre 2013, che riportava le opere svolte dalla ditta appaltatrice, ivi comprese le varianti, per un importo di euro 128.704,45 , quale valore effettivo della controversia da intraprendere dopo lo svolgimento dell’accertamento preventivo. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 11 e 12 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 nonché dell’art. 29 di tale allegato, per avere il Giudice dell’opposizione indebitamente cumulato i criteri di computo dell’onorario spettante al nominato consulente tecnico d’ufficio, avvalendosi sia dei parametri indicati per le consulenze in materia di costruzioni edilizie, sia dei parametri previsti per le consulenze in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto.

Ad avviso dell’istante, sarebbe stato violato il principio generale dell’unicità dell’incarico peritale, e quindi quello della natura onnicomprensiva degli onorari, con la conseguenza che la cumulabilità avrebbe potuto trovare giustificazione solo ove i quesiti posti in ordine all’attività richiesta fossero stati del tutto diversi e autonomi tra loro, e non già funzionalmente connessi o assorbiti dal quesito principale, come era accaduto nel caso di specie, sicché, nell’ipotesi in cui l’ampiezza dei quesiti conferiti avesse superato l’inquadramento dell’incarico nell’ambito della previsione speciale di cui al citato art. 12, la liquidazione si sarebbe dovuta effettuare sulla sola base del criterio generale previsto dall’art. 11. 2.1.–La doglianza è fondata.

Ora, in tema di compensi dovuti al consulente tecnico d’ufficio, l’art. 12 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 costituisce una norma speciale, che deroga al criterio generale indicato dall’art. 11 del medesimo decreto.

Pertanto, qualora in una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto l’indagine commessa al consulente non sia limitata ad operazioni di mero controllo e verifica, ma si estenda ad altri tipi di accertamenti, il criterio di liquidazione è quello fissato in via generale dall’art. 11 cit. per la consulenza in materia di costruzioni edilizie (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 41653 del 27/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 20235 del 18/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 6378 del 27/06/1998; Sez. 2, Sentenza n. 8726 del 16/08/1993).

Nella fattispecie, sebbene l’ordinanza impugnata abbia precisato che l’incarico conferito non si esauriva nell’ambito emarginato dalla norma speciale di cui all’art. 12, ossia alla descrizione e verifica di corrispondenza degli impiantiindicati nel ricorso per ATP alle previsioni di contratto, nonché al rilievo dei difetti delle opere realizzate, ma si estendeva anche ad attività da ricondurre all’art. 11, in materia di costruzioni edilizie, con riferimento alla richiesta descrizione delle opere extra-contratto, alla valutazione della loro qualificazione come migliorie o varianti e all’accertamento della causa dei difetti riscontrati, oltre che all’indicazione degli interventi necessari al ripristino, con quantificazione dei costi, nondimeno, essa ha implicitamente riconosciuto che le incombenze delegate al consulente d’ufficio fossero comunque riconducibili ad attività interdipendenti e non già autonome.

In altri termini, è stato escluso che si trattasse di due indipendenti e separati incarichi, conferiti con un unico mandato.

Orbene, per stabilire se il consulente abbia svolto un’unica indagine o una pluralità di accertamenti autonomi – e se, quindi, abbia rispettivamente diritto ad un unico compenso o alla sommatoria dei compensi in ragione delle separate incombenze demandate –, occorre verificare l’interdipendenza o l’autonomia dei singoli accertamenti, dipendendo da tale verifica la possibilità di ravvisare un unico o più incarichi.

All’uopo, non ̀ decisiva la pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autosufficienza.

Ne consegue che, laddove l’indagine sia sostanzialmente unitaria, l’importo da considerare ai fini della liquidazione del compenso corrisponde all’ammontare complessivo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto, con relativa sommatoria degli onorari, solo qualora il consulente d’ufficio sia stato investito dell’effettuazione di autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 15306 del 17/07/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 21487 del 20/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22779 del 27/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 21224 del 08/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 7186 del 23/03/2007), cosa che non è accaduta pacificamente nel caso in disputa, posto che la descrizione e la verifica di rispondenza alle previsioni negoziali degli impianti realizzati attenevano comunque ad un’indagine tecnica congiunta e complementare, afferente al medesimo oggetto.

Sicché avrebbero dovuto essere adottati i soli parametri di quantificazione per scaglioni di cui all’art. 11 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 115/2002 nonché dell’art. 15, quinto comma, del d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 29 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002, per avere il Tribunale disposto l’aumento del compenso nella misura del doppio, senza che sussistesse il presupposto della maggiorazione, cui la legge univocamente ed esplicitamente condiziona il riconoscimento del beneficio, ossia l’eccezionale importanza, complessità o difficoltà dell’incarico.

Secondo l’istante, il Giudice avrebbe dovuto tenere conto della difficoltà dell’indagine nonché della completezza e del pregio della prestazione eseguita, ai soli fini dell’applicazione dei massimi di riferimento per gli onorari variabili, ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 115/2002, senza però che le condizioni indicate integrassero la rilevante anormalità, tale da legittimare l’aumento oltre i massimi, non valendo la verifica sull’impianto di domotica, destinato al monitoraggio degli impianti al servizio di un’abitazione privata di mq. 150,00, per un valore di un nono circa dell’intero contratto di appalto, a giustificare detta maggiorazione. 3.1.–La doglianza ̀ assorbita dall’ accoglimento della censura innanzi scrutinata.

E ciò perché, dovendo procedersi alla quantificazione dell’onorario secondo i parametri di cui all’art. 11 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002, spetterà al Giudice del rinvio, in sede di quantificazione del compenso, valutare ex novo se sussistono i presupposti per aumentarlo, in ragione dell’effettuazione di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, ai sensi dell’art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 115/2002. 4.– Con il quarto motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 56, terzo comma, e 170 del d.P.R. n. 115/2002, in ordine all’erronea quantificazione delle spese sostenute dal consulente tecnico d’ufficio, per avere il Tribunale riconosciuto gli esborsi per l’attività strumentale posta in essere dai prestatori d’opera di cui il consulente tecnico d’ufficio si ̀ avvalso, sulla base dei preventivi rilasciati da tali soggetti, anziché facendo riferimentoai criteri tabellari, calibrati sull’opera da questi in concreto prestata. 5.–Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 c.c., 15, quinto comma,del d.lgs. n. 150/2011 e 56, terzo comma, del d.P.R. n. 115/2002, per avere il Giudice dell’opposizione riconosciuto l'andelle spese per l’opera prestata dagli ausiliari del consulente tecnico d’ufficio, senza che vi fosse alcuna dimostrazione della previa autorizzazione giudiziale ad avvalersi della loro opera. 5.1.–È pregiudiziale, sul piano logico, lo scrutinio della quinta censura, la quale è infondata.

Come si ricava anche dalle argomentazioni esposte dallo stesso ricorrente – avvalorate dalle ragio ni dedotte nel controricorso –, infatti, il consulente tecnico d’ufficio ̀ stato espressamente autorizzato ad avvalersi di ausiliari (previa autorizzazione pacificamente indispensabile affinché possa essere riconosciuta la spesa sostenuta per avvalersi della loro opera: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7636 del 18/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15535 del 11/06/2008), già in sede di udienza di conferimento dell’incarico, come risulta dal verbale del 25 febbraio 2016, dove chiaramente è riportato che il consulente potesse avvalersi di ausiliari per lo svolgimento delle indagini relative a problematiche di natura termica o elettronica. 6.–È invece fondata la critica di cui al quarto motivo.

Sul punto, l’ordinanza impugnata ha sostenuto che, avuto riguardo alla quantificazione delle spese sostenute per le prestazioni rese dagli ausiliari del consulente d’ufficio, questi era stato autorizzato ad avvalersi della loro opera, giusta preventivi forniti dai predetti, sicché la liquidazione per l’attività da essi svolta doveva avvenire, non già secondo le tabelle di riferimento, ma in base agli importi richiesti, implicitamente accettati dalle parti, in ragione della mancata contestazione sia dei preventivi che del provvedimento giudiziale che autorizzava il loro intervento.

Ha rilevato, ancora, che, ove si fosse proceduto diversamente, vi sarebbe stato il rischio che alcun prestatore d’opera avesse accettato l’incarico per lo svolgimento dell’attività strumentale richiesta, se non osservando le condizioni di mercato.

Ne discende che nessun accordo è stato perfezionato tra le parti in ordine all’espressa accettazione dell’importo dei preventivi presentati da tali ausiliari del consulente tecnico d’ufficio.

D’altronde, l’autorizzazione giudiziale ̀ stata limitata alla mera facoltà di avvalersi della loro opera, non già alla previa approvazione dei costi del loro intervento, secondo i preventivi presentati.

Solo in questo caso la liquidazione avrebbe potuto attenersi allesomme richieste in detti preventivi.

Né vi ̀ stata alcuna subordinazione esplicita dell’accettazione dell’incarico alla circostanza che i prestatori d’opera di cui il consulente d’ufficio intendeva avvalersi fossero remunerati secondo i preventivi allegati.

Sicché deve essere confermato l’indirizzo consolidato secondo cui anche in ordine al rimborso delle attività svolte dai prestatori d’opera, di cui il consulente d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi, devono trovare applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, attesa altresì la natura di munus publicum che caratterizza l’incarico assegnato al consulente, del quale l’ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l’ausiliario e il consulente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18906 del 11/09/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7636 del 18/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 5204 del 28/02/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15535 del 11/06/2008; in tal senso anche Corte cost., Ordinanza n. 128 del 22/04/2002).

La remunerazione di tali prestazioni non può dunque essere rimessa al libero mercato, salvo che le parti non accettino previamente ed espressamente che la quantificazione avvenga secondo i preventivi presentati da tali ausiliari, circostanza non integrata nel caso in esame.

Pertanto, l’attività dell’ausiliario del consulente tecnico d’ufficio, della cui opera quest’ultimo sia stato autorizzato ad avvalersi, in quanto partecipativa del lavoro svolto dal consulente tecnico d’ufficio, ̀ giustamente meritevole di essere remunerata, ma non già sulla base delle pretese avanzate dai prestatori d’opera, bensì sulla scorta dei criteri tabellari adeguati al caso di specie. 7.– Conseguentemente, devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il quarto motivo, resta assorbito il terzo motivo, mentre i rimanenti motivi devono essere disattesi.

L’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Treviso, in diversa composizione monocratica, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accogl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3857/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52M24 B128H), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L30 L407W), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo curatore pro –tempore; -intimato - Liquidazione compenso CTU – Valore –Unicità incarico – Raddoppio –Spese per ausiliari R.G.N. 3857/18 C.C.19/12/2022 avversol’ordinanza del Tribunale di Treviso, pubblicata il 20 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse del controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 7 agosto 2017, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Treviso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011 (nella versione vigente ratione temporis), avverso il decreto cron. n. 5596/2017, depositato il 21 luglio 2017, di liquidazione del compenso riconosciuto al consulente tecnico d’ufficio [OSCURATO:PERSONA], per l’attività espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam promos so dallo stesso Schiavon, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., compenso liquidato nella misura di euro 12.205,58, oltre spese per euro 6.615,00 ed accessori. In proposito, l’opponente deduceva: che era stato erroneamente individuato il valore della controversia, ai fini dell’applicazione dell’art. 11 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, poiché tale valore doveva ritenersi pari ad euro 88.353,00 e non già ad euro 128.342,45, come assunto dal Giudice nel procedimento per ATP; che era illegittimo il cumulo dei compensi liquidati ai sensi degli artt. 11 e 12 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, nonché ingiustificato il riconoscimento di ulteriori compensi ai sensi degli artt. 5 e 7 delle stesse tabelle allegate; che era erronea la liquidazione delle spese sostenute per gli ausiliari dei quali il consulente tecnico d’ufficio si era avvalso, il cui compenso avrebbe dovuto essere liquidato in applicazione dei parametri delle citate tabelle, con l’ulteriore illegittima considerazione delle somme dovute a titolo di IVA sul compenso degli ausiliari; che difettavano i presupposti per l’applicazione dell’aumento del doppio, ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 115/2002. Si costituiva in giudizio il consulente d’ufficio [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell’opposizione. Rimaneva, invece, contumace la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Quindi, il Tribunale adito, con l’ordinanza monocratica di cui in epigrafe, accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, liquidava il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio nella misura di euro 10.749,94, oltre euro 6.615,00 per spese. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice dell’opposizione sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a) che il valore della causa non poteva essere determinato in misura corrispondente al valore dei lavori contrattualmente previsti, fatta eccezione per quelli relativi all’impianto idrico-sanitario, poiché oggetto della perizia non era stata soltanto la verifica della corrispondenza alle previsioni contrattuali degli impianti realizzati, ma anche la descrizione dei lavori extra-contratto, oltre che l’accertamento dell’esistenza dei danni reclamati per l’importo di euro 55.960,00; b) che il richiamo al divieto di cumulo dei criteri di quantificazione di cui agli artt. 11 e 12 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 non si attagliava al caso in esame, posto che tale divieto si applicava unicamente quando la medesima attività di indagine svolta dal perito fosse stata sussumibile, sia sotto la norma generale di cui all’art. 11, sia sotto la norma speciale di cui all’art. 12; c) che, infatti, l’incarico conferito non si esauriva nell’ambito emarginato dalla norma speciale di cui all’art. 12, ossia alla descrizione e verifica di corrispondenza degli impianti indicati nel ricorso per ATP alle previsioni di contratto, nonché al rilievo dei difetti delle opere realizzate, ma si estendeva anche ad attività da ricondurre all’art. 11, in materia di costruzioni edilizie, con riferimento alla richiesta descrizione delle opere extra-contratto, alla valutazione della loro qualificazione come migliorie o varianti e all’accertamento della causa dei difetti riscontrati, oltre che all’indicazione degli interventi necessari al ripristino, con quantificazione dei costi; d ) che, quanto alla liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 7 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, siffatto richiamo costituiva un mero refuso del decreto di liquidazione, posto che alcun compenso era stato richiesto e riconosciuto a tale titolo; e) che, per contro, era fondata la doglianza relativa al riconoscimento del compenso per le attività inerenti ad inventari, rendiconti e situazioni contabili, di cui all’art. 5 delle citate tabelle, attività del tutto diverse da quelle oggetto dell’incarico; f) che, con riguardo alla quantificazione delle spese sostenute per le prestazioni rese dagli ausiliari del consulente d’ufficio, questi era stato autorizzato ad avvalersi della loro opera, giusta preventivi forniti dai predetti, sicché la liquidazione per l’attività da essi svolta doveva avvenire, non già secondo le tabelle di riferimento, ma in base agli importi richiesti, implicitamente accettati dalle parti, in ragione della mancata contestazione sia dei preventivi che del provvedimento giudiziale che autorizzava il loro intervento; g) che, altrimenti, sarebbe stato possibile che nessun prestatore d’opera avesse accettato l’incarico per lo svolgimento dell’attività strumentale richiesta, a condizioni diverse da quelle di mercato; h) che spettava l’aumento del doppio del compenso, alla stregua della speciale complessità e difficoltà delle indagini affidate al consulente d’ufficio, le quali potevano essere apprezzate all’esito della lettura dell’ampia relazione peritale e dei relativi allegati, dai quali emergeva che l’ATP aveva avuto ad oggetto un appalto per la realizzazione di un impianto di domotica, i cui accertamenti presentavano un grado di complessità superiore alle usuali consulenze in materia di appalto, essendo richieste conoscenze interdisciplinari in un settore in continua evoluzione tecnologica; i) che gli accertamenti espletati avevano richiesto molteplici accessi e, inoltre, le indagini erano risultate complicate, non avendo l’appaltatore reso disponibile la struttura informatica dell’impianto fornito. 2.– Avverso l’ordinanza resa in sede di opposizione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo curatore pro –tempore. 3.–Il controricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 1 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002, in ordine alla determinazione del valore sul quale applicare gli onorari a percentuale, per avere il Tribunale quantificato il valore della controversia, non già in base alla domanda, in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali era stata disposta la consulenza tecnica d’ufficio, ma avendo riguardo al tipo di indagini svolte dal consulente per pervenire a quell’accertamento. In merito, l’istante osserva che il valore del contratto, stipulato tra le parti in data 8 marzo 2011, era pari ad euro 91.997,00, da cui avrebbe dovuto essere sottratto l’importo di euro 3.644,00, relativo alla fornitura e installazione di un impianto idrico-sanitario non assistito dagli impianti elettrici oggetto di indagine, con la conseguenza che il valore sul quale avrebbero dovuto essere applicati i criteri di quantificazione del compenso ammontava ad euro 88.353,00, e non già all’importo di euro 128.342,45, importo, quest’ultimo, avulso dal contratto oggetto di indagine. 1.1.–Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 1 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002, per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento, determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia; se non ̀ possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni. Sicché nell’individuazione di tale valore il magistrato deve tenere conto del contenuto della domanda introduttiva del giudizio, potendo ricavare siffatto dato dall’importo richiesto dalla parte che ha agito in giudizio, dai vizi accertati o daaltri elementi che, a suo avviso, costituiscano l’effettivo oggetto del contendere (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30732 del 21/12/2017). Non è peraltro precluso fare riferimento ai valori indicati dal consulente nella propria richiesta, se ritenuti congrui (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20972 del 08/09/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15465 del 20/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 3509 del 10/04/1999). Nella fattispecie, la motivazione dell’ordinanza impugnata ha dato conto delle ragioni per le quali il valore non poteva essere determinato sulla scorta del riferimento all’importo dei lavori appaltati, come indicati in contratto (escluso l’importo imputabile all’impianto idrico-sanitario), a fronte dell’iscrizione a ruolo del procedimento di ATP come causa di valore indeterminabile. Infatti, è stato chiarito che oggetto della perizia non era stata soltanto la verifica della corrispondenza alle previsioni contrattuali degli impianti realizzati, ma anche la descrizione dei lavori extra-contratto, oltre che l’accertamento dell’esistenza dei danni reclamati per l’importo di euro 55.960,00. All’esito, debitamente il valore sul quale determinare gli onorari è stato ricavato dalla contabilità finale del 13 novembre 2013, che riportava le opere svolte dalla ditta appaltatrice, ivi comprese le varianti, per un importo di euro 128.704,45 , quale valore effettivo della controversia da intraprendere dopo lo svolgimento dell’accertamento preventivo. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 11 e 12 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 nonché dell’art. 29 di tale allegato, per avere il Giudice dell’opposizione indebitamente cumulato i criteri di computo dell’onorario spettante al nominato consulente tecnico d’ufficio, avvalendosi sia dei parametri indicati per le consulenze in materia di costruzioni edilizie, sia dei parametri previsti per le consulenze in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto. Ad avviso dell’istante, sarebbe stato violato il principio generale dell’unicità dell’incarico peritale, e quindi quello della natura onnicomprensiva degli onorari, con la conseguenza che la cumulabilità avrebbe potuto trovare giustificazione solo ove i quesiti posti in ordine all’attività richiesta fossero stati del tutto diversi e autonomi tra loro, e non già funzionalmente connessi o assorbiti dal quesito principale, come era accaduto nel caso di specie, sicché, nell’ipotesi in cui l’ampiezza dei quesiti conferiti avesse superato l’inquadramento dell’incarico nell’ambito della previsione speciale di cui al citato art. 12, la liquidazione si sarebbe dovuta effettuare sulla sola base del criterio generale previsto dall’art. 11. 2.1.–La doglianza è fondata. Ora, in tema di compensi dovuti al consulente tecnico d’ufficio, l’art. 12 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 costituisce una norma speciale, che deroga al criterio generale indicato dall’art. 11 del medesimo decreto. Pertanto, qualora in una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto l’indagine commessa al consulente non sia limitata ad operazioni di mero controllo e verifica, ma si estenda ad altri tipi di accertamenti, il criterio di liquidazione è quello fissato in via generale dall’art. 11 cit. per la consulenza in materia di costruzioni edilizie (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 41653 del 27/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 20235 del 18/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 6378 del 27/06/1998; Sez. 2, Sentenza n. 8726 del 16/08/1993). Nella fattispecie, sebbene l’ordinanza impugnata abbia precisato che l’incarico conferito non si esauriva nell’ambito emarginato dalla norma speciale di cui all’art. 12, ossia alla descrizione e verifica di corrispondenza degli impiantiindicati nel ricorso per ATP alle previsioni di contratto, nonché al rilievo dei difetti delle opere realizzate, ma si estendeva anche ad attività da ricondurre all’art. 11, in materia di costruzioni edilizie, con riferimento alla richiesta descrizione delle opere extra-contratto, alla valutazione della loro qualificazione come migliorie o varianti e all’accertamento della causa dei difetti riscontrati, oltre che all’indicazione degli interventi necessari al ripristino, con quantificazione dei costi, nondimeno, essa ha implicitamente riconosciuto che le incombenze delegate al consulente d’ufficio fossero comunque riconducibili ad attività interdipendenti e non già autonome. In altri termini, è stato escluso che si trattasse di due indipendenti e separati incarichi, conferiti con un unico mandato. Orbene, per stabilire se il consulente abbia svolto un’unica indagine o una pluralità di accertamenti autonomi – e se, quindi, abbia rispettivamente diritto ad un unico compenso o alla sommatoria dei compensi in ragione delle separate incombenze demandate –, occorre verificare l’interdipendenza o l’autonomia dei singoli accertamenti, dipendendo da tale verifica la possibilità di ravvisare un unico o più incarichi. All’uopo, non ̀ decisiva la pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autosufficienza. Ne consegue che, laddove l’indagine sia sostanzialmente unitaria, l’importo da considerare ai fini della liquidazione del compenso corrisponde all’ammontare complessivo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto, con relativa sommatoria degli onorari, solo qualora il consulente d’ufficio sia stato investito dell’effettuazione di autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 15306 del 17/07/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 21487 del 20/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22779 del 27/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 21224 del 08/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 7186 del 23/03/2007), cosa che non è accaduta pacificamente nel caso in disputa, posto che la descrizione e la verifica di rispondenza alle previsioni negoziali degli impianti realizzati attenevano comunque ad un’indagine tecnica congiunta e complementare, afferente al medesimo oggetto. Sicché avrebbero dovuto essere adottati i soli parametri di quantificazione per scaglioni di cui all’art. 11 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 115/2002 nonché dell’art. 15, quinto comma, del d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 29 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002, per avere il Tribunale disposto l’aumento del compenso nella misura del doppio, senza che sussistesse il presupposto della maggiorazione, cui la legge univocamente ed esplicitamente condiziona il riconoscimento del beneficio, ossia l’eccezionale importanza, complessità o difficoltà dell’incarico. Secondo l’istante, il Giudice avrebbe dovuto tenere conto della difficoltà dell’indagine nonché della completezza e del pregio della prestazione eseguita, ai soli fini dell’applicazione dei massimi di riferimento per gli onorari variabili, ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 115/2002, senza però che le condizioni indicate integrassero la rilevante anormalità, tale da legittimare l’aumento oltre i massimi, non valendo la verifica sull’impianto di domotica, destinato al monitoraggio degli impianti al servizio di un’abitazione privata di mq. 150,00, per un valore di un nono circa dell’intero contratto di appalto, a giustificare detta maggiorazione. 3.1.–La doglianza ̀ assorbita dall’ accoglimento della censura innanzi scrutinata. E ciò perché, dovendo procedersi alla quantificazione dell’onorario secondo i parametri di cui all’art. 11 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002, spetterà al Giudice del rinvio, in sede di quantificazione del compenso, valutare ex novo se sussistono i presupposti per aumentarlo, in ragione dell’effettuazione di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, ai sensi dell’art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 115/2002. 4.– Con il quarto motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 56, terzo comma, e 170 del d.P.R. n. 115/2002, in ordine all’erronea quantificazione delle spese sostenute dal consulente tecnico d’ufficio, per avere il Tribunale riconosciuto gli esborsi per l’attività strumentale posta in essere dai prestatori d’opera di cui il consulente tecnico d’ufficio si ̀ avvalso, sulla base dei preventivi rilasciati da tali soggetti, anziché facendo riferimentoai criteri tabellari, calibrati sull’opera da questi in concreto prestata. 5.–Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 c.c., 15, quinto comma,del d.lgs. n. 150/2011 e 56, terzo comma, del d.P.R. n. 115/2002, per avere il Giudice dell’opposizione riconosciuto l'andelle spese per l’opera prestata dagli ausiliari del consulente tecnico d’ufficio, senza che vi fosse alcuna dimostrazione della previa autorizzazione giudiziale ad avvalersi della loro opera. 5.1.–È pregiudiziale, sul piano logico, lo scrutinio della quinta censura, la quale è infondata. Come si ricava anche dalle argomentazioni esposte dallo stesso ricorrente – avvalorate dalle ragio ni dedotte nel controricorso –, infatti, il consulente tecnico d’ufficio ̀ stato espressamente autorizzato ad avvalersi di ausiliari (previa autorizzazione pacificamente indispensabile affinché possa essere riconosciuta la spesa sostenuta per avvalersi della loro opera: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7636 del 18/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15535 del 11/06/2008), già in sede di udienza di conferimento dell’incarico, come risulta dal verbale del 25 febbraio 2016, dove chiaramente è riportato che il consulente potesse avvalersi di ausiliari per lo svolgimento delle indagini relative a problematiche di natura termica o elettronica. 6.–È invece fondata la critica di cui al quarto motivo. Sul punto, l’ordinanza impugnata ha sostenuto che, avuto riguardo alla quantificazione delle spese sostenute per le prestazioni rese dagli ausiliari del consulente d’ufficio, questi era stato autorizzato ad avvalersi della loro opera, giusta preventivi forniti dai predetti, sicché la liquidazione per l’attività da essi svolta doveva avvenire, non già secondo le tabelle di riferimento, ma in base agli importi richiesti, implicitamente accettati dalle parti, in ragione della mancata contestazione sia dei preventivi che del provvedimento giudiziale che autorizzava il loro intervento. Ha rilevato, ancora, che, ove si fosse proceduto diversamente, vi sarebbe stato il rischio che alcun prestatore d’opera avesse accettato l’incarico per lo svolgimento dell’attività strumentale richiesta, se non osservando le condizioni di mercato. Ne discende che nessun accordo è stato perfezionato tra le parti in ordine all’espressa accettazione dell’importo dei preventivi presentati da tali ausiliari del consulente tecnico d’ufficio. D’altronde, l’autorizzazione giudiziale ̀ stata limitata alla mera facoltà di avvalersi della loro opera, non già alla previa approvazione dei costi del loro intervento, secondo i preventivi presentati. Solo in questo caso la liquidazione avrebbe potuto attenersi allesomme richieste in detti preventivi. Né vi ̀ stata alcuna subordinazione esplicita dell’accettazione dell’incarico alla circostanza che i prestatori d’opera di cui il consulente d’ufficio intendeva avvalersi fossero remunerati secondo i preventivi allegati. Sicché deve essere confermato l’indirizzo consolidato secondo cui anche in ordine al rimborso delle attività svolte dai prestatori d’opera, di cui il consulente d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi, devono trovare applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, attesa altresì la natura di munus publicum che caratterizza l’incarico assegnato al consulente, del quale l’ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l’ausiliario e il consulente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18906 del 11/09/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7636 del 18/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 5204 del 28/02/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15535 del 11/06/2008; in tal senso anche Corte cost., Ordinanza n. 128 del 22/04/2002). La remunerazione di tali prestazioni non può dunque essere rimessa al libero mercato, salvo che le parti non accettino previamente ed espressamente che la quantificazione avvenga secondo i preventivi presentati da tali ausiliari, circostanza non integrata nel caso in esame. Pertanto, l’attività dell’ausiliario del consulente tecnico d’ufficio, della cui opera quest’ultimo sia stato autorizzato ad avvalersi, in quanto partecipativa del lavoro svolto dal consulente tecnico d’ufficio, ̀ giustamente meritevole di essere remunerata, ma non già sulla base delle pretese avanzate dai prestatori d’opera, bensì sulla scorta dei criteri tabellari adeguati al caso di specie. 7.– Conseguentemente, devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il quarto motivo, resta assorbito il terzo motivo, mentre i rimanenti motivi devono essere disattesi. L’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Treviso, in diversa composizione monocratica, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accogl
Decreto Cassazione n. 02410/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris