CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1992
Cassazione n. 28266/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di tentato furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. Considerato che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., in quanto proposti dagli interessati personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 glierestnsore [OSCURATO:PERSONA]