Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 51576/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Chieti del 17/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 17/05/2023, il Tribunale del riesame di Chieti rigettava il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal GIP di Chieti in data 30/08/2023, con cui si disponeva la convalida del sequestro preventivo operato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria procedente (CC.

Forestali di Lanciano) e contestualmente il sequestro preventivo di un camion di proprietà del Rapino (tg. [OSCURATO:TARGA]), indagato per il reato di cui all'articolo 256, commi 1 e 2, d.

Igs. 152/2006.,40111Pt: Il sequestro veniva disposto sia a fini impeditivi (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) che a fini di successiva confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.).

2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha presentato, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta intrinseca contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza;

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente dell'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 240 cod. pen. e all'articolo 192 cod. proc. pen.; l'ordinanza non si confronta con la pronuncia delle Sezioni Unite Ellade che richiedono una esplicita motivazione in ordine al periculum in mora anche nel caso di beni soggetti a confisca obbligatoria;

2.3. Con il terzo motivo, lamenta nullità dell'ordinanza per omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame degli scritti defensionali depositati.

3. In data 14/11/2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bucchianico faceva pervenire, per l'imputato, conclusioni scritte in cui insisteva sull'accoglimento del di entrambi i motivi di ricorso, sottolineando l'assenza di motivazione da un lato in relazione al periculum in mora in ordine al sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., dall'altro in riferimento alle note difensive prodotte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], per questioni di natura pratica e metodologica, tratterà prima il primo e il terzo motivo di ricorso, serbando da ultimo il secondo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, mm.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916).

In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, rv. 226710).

Ciò determina l'automatica inammissibilità del profilo di censura, in cui si lamenta vizio di motivazione.

3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.

Questa Corte, in numerose pronunce, ha avuto modo di affermare che, tendenzialmente, (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01), l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive e che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670 - 01).

Ancora, si è ritenuto (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01) che in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento «nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività».

Nel caso di specie, il ricorrente allega al ricorso il solo atto con cui ha proposto riesame, le cui censure sono state oggetto di puntuale valutazione da parte dei giudici teatini, senza indicare quali ulteriori produzioni abbia effettuato, quale oggetto avessero ovvero quali temi nuovi e diversi, aventi efficacia decisiva, avessero introdotto, in tal modo destinando il motivo di ricorso all'inammissibilità per genericità.

L'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso determina il giudicato cautelare sul sequestro preventivo innpeditivo disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 1, cod. proc. pen..

4. Il secondo motivo, relativo al sequestro disposto a fini di confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.), è inammissibile per genericità.

Una più risalente giurisprudenza (Sez. 3, n. 43548 del 27/04/2016, Romualdi, Rv. 267924 - 01) riteneva che poiché il veicolo che effettua il trasporto abusivo dei rifiuti è soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, non vi fosse bisogno di una specifica motivazione sul periculum in mora.

Avrebbe trovato infatti applicazione l'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., disposizione che non richiede la sussistenza di un pericolo, proprio in considerazione della particolare natura delle cose oggetto di sequestro (ex plurimis, sez. 3, 15 aprile 2015, n. 20887, rv. 263408; sez. 3, 25 giugno 2013, n. 43945, rv. 257418).

Tuttavia, la Corte (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), ha successivamente affermato il principio, ribadito dal ricorrente, secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege"».

Secondo le Sezioni Unite, è il parametro della «esigenza anticipatoria» della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio Questa Corte ha poi chiarito (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 - 01) che «la natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario; arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.)».

E' stato poi affermato che «la motivazione del decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l'apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.

La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo» (Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 - 01).Il quantum di motivazione richiesto sullo specifico punto deve essere, ovviamente, «coerente con lo sviluppo del procedimento» (Sez. 6, n. 23062 del 15/02/2023, Paganini, Rv. 284758 - 01).

L'ordinanza, sul punto, dopo avere evidenziato che l'imputato era titolare fino al 2022 di impresa che effettuava trasporto rifiuti, e che anche dopo tale data ha continuato, stavolta illegalmente (ossia in assenza di autorizzazione), a svolgere tale attività, evidenzia come il sequestro sia giustificato dalla mancata allegazione da parte dello stesso imputato di un alternativo utilizzo lecito dello stesso.

Tale motivazione non ottempera all'onere di motivazione richiesto dalle citate Sezioni Unite Ellade, che richiedono invece una valutazione relativa al rischio di dispersione del bene, ove non soggetto a provvedimento anticipatorio di apposizione del vincolo reale.

Tuttavia, occorre considerare che il sequestro era stato disposto anche sotto forma di sequestro impeditivo, in relazione al quale il ricorrente non attacca in alcun modo il provvedimento in ordine al requisito del periculum in mora.

Sul punto, questa Corte ha avuto modo di chiarire che «è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti» (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01; Sez. 3, Ord. n. 30021 del 14/07/2011, Fird, Rv. 250972 - 01).

Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di specificità estrinseca.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Chieti del 17/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 17/05/2023, il Tribunale del riesame di Chieti rigettava il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal GIP di Chieti in data 30/08/2023, con cui si disponeva la convalida del sequestro preventivo operato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria procedente (CC. Forestali di Lanciano) e contestualmente il sequestro preventivo di un camion di proprietà del Rapino (tg. [OSCURATO:TARGA]), indagato per il reato di cui all'articolo 256, commi 1 e 2, d. Igs. 152/2006.,40111Pt: Il sequestro veniva disposto sia a fini impeditivi (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) che a fini di successiva confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.). 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha presentato, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta intrinseca contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza; 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente dell'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 240 cod. pen. e all'articolo 192 cod. proc. pen.; l'ordinanza non si confronta con la pronuncia delle Sezioni Unite Ellade che richiedono una esplicita motivazione in ordine al periculum in mora anche nel caso di beni soggetti a confisca obbligatoria; 2.3. Con il terzo motivo, lamenta nullità dell'ordinanza per omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame degli scritti defensionali depositati. 3. In data 14/11/2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bucchianico faceva pervenire, per l'imputato, conclusioni scritte in cui insisteva sull'accoglimento del di entrambi i motivi di ricorso, sottolineando l'assenza di motivazione da un lato in relazione al periculum in mora in ordine al sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., dall'altro in riferimento alle note difensive prodotte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], per questioni di natura pratica e metodologica, tratterà prima il primo e il terzo motivo di ricorso, serbando da ultimo il secondo motivo. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, mm.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, rv. 226710). Ciò determina l'automatica inammissibilità del profilo di censura, in cui si lamenta vizio di motivazione. 3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità. Questa Corte, in numerose pronunce, ha avuto modo di affermare che, tendenzialmente, (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01), l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive e che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670 - 01). Ancora, si è ritenuto (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01) che in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento «nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività». Nel caso di specie, il ricorrente allega al ricorso il solo atto con cui ha proposto riesame, le cui censure sono state oggetto di puntuale valutazione da parte dei giudici teatini, senza indicare quali ulteriori produzioni abbia effettuato, quale oggetto avessero ovvero quali temi nuovi e diversi, aventi efficacia decisiva, avessero introdotto, in tal modo destinando il motivo di ricorso all'inammissibilità per genericità. L'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso determina il giudicato cautelare sul sequestro preventivo innpeditivo disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 1, cod. proc. pen.. 4. Il secondo motivo, relativo al sequestro disposto a fini di confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.), è inammissibile per genericità. Una più risalente giurisprudenza (Sez. 3, n. 43548 del 27/04/2016, Romualdi, Rv. 267924 - 01) riteneva che poiché il veicolo che effettua il trasporto abusivo dei rifiuti è soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, non vi fosse bisogno di una specifica motivazione sul periculum in mora. Avrebbe trovato infatti applicazione l'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., disposizione che non richiede la sussistenza di un pericolo, proprio in considerazione della particolare natura delle cose oggetto di sequestro (ex plurimis, sez. 3, 15 aprile 2015, n. 20887, rv. 263408; sez. 3, 25 giugno 2013, n. 43945, rv. 257418). Tuttavia, la Corte (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), ha successivamente affermato il principio, ribadito dal ricorrente, secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege"». Secondo le Sezioni Unite, è il parametro della «esigenza anticipatoria» della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio Questa Corte ha poi chiarito (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 - 01) che «la natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario; arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.)». E' stato poi affermato che «la motivazione del decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l'apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo» (Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 - 01).Il quantum di motivazione richiesto sullo specifico punto deve essere, ovviamente, «coerente con lo sviluppo del procedimento» (Sez. 6, n. 23062 del 15/02/2023, Paganini, Rv. 284758 - 01). L'ordinanza, sul punto, dopo avere evidenziato che l'imputato era titolare fino al 2022 di impresa che effettuava trasporto rifiuti, e che anche dopo tale data ha continuato, stavolta illegalmente (ossia in assenza di autorizzazione), a svolgere tale attività, evidenzia come il sequestro sia giustificato dalla mancata allegazione da parte dello stesso imputato di un alternativo utilizzo lecito dello stesso. Tale motivazione non ottempera all'onere di motivazione richiesto dalle citate Sezioni Unite Ellade, che richiedono invece una valutazione relativa al rischio di dispersione del bene, ove non soggetto a provvedimento anticipatorio di apposizione del vincolo reale. Tuttavia, occorre considerare che il sequestro era stato disposto anche sotto forma di sequestro impeditivo, in relazione al quale il ricorrente non attacca in alcun modo il provvedimento in ordine al requisito del periculum in mora. Sul punto, questa Corte ha avuto modo di chiarire che «è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti» (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01; Sez. 3, Ord. n. 30021 del 14/07/2011, Fird, Rv. 250972 - 01). Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di specificità estrinseca. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Sentenza Cassazione n. 51576/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris