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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14405/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Ritenuto: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 7 novembre 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo. - Considerato: - che il proposto motivo è generico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con la quale la Corte territoriale, evidenziando (cfr. pagg. 1 - 2 della sentenza impugnata) come fosse emerso - senza che sul punto fosse stata sollevata alcuna specifica contestazione - che la condotta di abusiva captazione di energia elettrica in danno dell'ENEL da parte dell'imputato si fosse protratta per circa cinque anni, ha mostrato di essersi fedelmente attenuta alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 4, r. 18485 del 23/01/2009, Rv. 243977; Sez. 4, n. 12716 del 09/01/2001, Rv. 219152). - Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il PresiØry

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Ritenuto: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 7 novembre 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo. - Considerato: - che il proposto motivo è generico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con la quale la Corte territoriale, evidenziando (cfr. pagg. 1 - 2 della sentenza impugnata) come fosse emerso - senza che sul punto fosse stata sollevata alcuna specifica contestazione - che la condotta di abusiva captazione di energia elettrica in danno dell'ENEL da parte dell'imputato si fosse protratta per circa cinque anni, ha mostrato di essersi fedelmente attenuta alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 4, r. 18485 del 23/01/2009, Rv. 243977; Sez. 4, n. 12716 del 09/01/2001, Rv. 219152). - Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il PresiØry
Sentenza Cassazione n. 14405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris