CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 10 Ottobre 2019 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deducono vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva, ritenuta sussistente dai giudici di merito sulla base dei precedenti penali dell'odierno ricorrente, senza adeguata esplicitazione delle ragioni per cui i fatti oggetto del presente giudizio sarebbero sintomatici di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato. Con il secondo motivo si deducono vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che si assumono meritevoli di riconoscimento in considerazione della modestia del fatto (consistente nella cessione di una singola dose) nonché della condizione personale dell'imputato, caratterizzata da grave emarginazione sociale ed economica. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Inoltre, afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. In primo luogo, occorre rilevare che la decisione della Corte d'Appello relativa alla mancata esclusione della recidiva non appare censurabile, risultando coerente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la recidiva non è un automatismo fondato sul mero dato formale della precedente condanna, ma richiede una verifica concreta della sua significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale (Sez. 2, n. 10988 del 207/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01; Sez. 3, n. 33290 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01). Proprio tale verifica risulta essere stata compiuta nel caso di specie. La Corte territoriale non si è limitata a richiamare in modo formale i precedenti dell'imputato, ma ha valorizzato il loro numero, la loro gravità, specificità e la loro progressione nel tempo. L'odierno ricorrente, infatti, risultava già condannato per reati quali rapina ed estorsione, oltre che per fatti della stessa indole, elementi che denotano una più accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità sociale. Tali precedenti non possono essere considerati episodici o isolati. La motivazione, dunque, non è carente: essa si fonda su una lettura complessiva della personalità del reo e del suo percorso criminale. Non ricorre, pertanto, un'ipotesi di motivazione apparente, configurabile solo quando il giudice ometta del tutto di esplicitare il percorso logico seguito, limitandosi a formule di stile prive di reale contenuto argomentativo (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 01). Nel caso di specie, invece, i giudici di merito hanno chiaramente indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto sussistente la recidiva. 3.1 Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito hanno fornito una motivazione puntuale e coerente, evidenziando, da un lato, l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e, dall'altro, la mancanza di concreti indici di resipiscenza da parte dell'imputato. Si rileva, in proposito, che la valutazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non ricorre. La Corte d'Appello ha infatti esplicitato, in modo adeguato, le ragioni del diniego richiamando non solo l'assenza di elementi favorevoli, ma anche i profili di pericolosità desumibili dalla complessiva condotta dell'imputato. Invero, gli elementi richiamati dalla difesa - quali lo stato di emarginazione sociale ed economica dell'odierno ricorrente, soggetto peraltro senza fissa dimora e dedito all'abuso di sostanze- non assumono, nel caso di specie, carattere decisivo ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di ulteriori e concreti indici di resipiscenza o dell'avvio di un effettivo percorso di ravvedimento. Né la decisione appare censurabile sotto il profilo motivazionale, atteso che nei motivare il diniego « della concessione delle attenuanti generiche non è 3necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n..3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte romana ha fatto corretta e puntuale applicazione di tale principio, motivando in maniera del tutto esaustiva alla luce del curriculum criminale del ricorrente. La sua personalità già segnata da numerosi precedenti penali, evidenzia inoltre una persistente riluttanza a conformare il proprio stile di vita ai canoni della legalità. Questi fattori, presi insieme, costituiscono una valutazione ragionevole e proporzionata della condotta dell'imputato, in linea con l'art. 133 cod. pen. e con la giurisprudenza consolidata. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P P.Q.M