CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; rilevato che il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze degli atti, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza, sulla qualificazione giuridica e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere-?estensore Il Presidente