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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15190/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI GENOVAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice monocratico del Tribunale di Genova, dopo avere ammesso l'imputato al giudizio abbreviato, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero ex art. 521 cod. proc. pen. ritenendo che la condotta contestata, fosse inquadrabile nell'ambito del porto abusivo di armi di cui allkírt. 699, comma 2, cod. pen., "fatto diverso" rispetto al porto i ingiustificato di coltello di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 originariamente contestato, perché avente ad oggetto "un coltello a farfalla".

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Genova che deduce la violazione di legge e l'abnormità del provvedimento stante la indebita regressione del procedimento, disposta nonostante fosse rimasta inalterata la connotazione storica del fatto [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che le norme disciplinanti le nuove contestazioni (artt.516 - 522 cod. proc. pen.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato.

Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, sicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione della imputazione pregiudichi la difesa dell'imputato (Sez. 4, n. 6374 del 2/7/1997, rv. 208224; Sez. 6, n. 9574 del 13.4.1999, rv. 214538; S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782).

Sussiste, quindi, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888).

2. Nel caso in verifica il giudice monocratico ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo di trovarsi di fronte ad un fatto diverso (porto abusivo di armi) rispetto all'originaria imputazione (porto abusivo di coltello) ed ha in tal senso valorizzato non tanto il nucleo essenziale della condotta, rimasto inalterato nei suoi connotati di spazio, di tempo e di persona( ma la sua valutazione giuridica.

Orbene, ritiene il Collegio che pur dando per certa l'esistenza di una disputa circa la qualificazione giuridica della condotta contestata, nel senso che è possibile ricondurre la condotta nella fattispecie di cui all'art. 699, comma 2, cod. pen. (Sez. 1, n. 20705 del 02/04/2014, Lavore, Rv. 259615 - 01) ovvero all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252 - 01) in ragione della presenza nel coltello di alcune caratteristiche, deve senz'altro ritenersi pacificamente escluso, per tali motivi, un vero e proprio mutamento del fatto, vertendosi piuttosto in tema di collocazione giuridica del fatto, rimessa al potere qualificatorio del giudice ex art. 521 comma 1 cod. proc. pen. (Sez. 4, n.10638 del 20/02/2013, Rv. 255289, Sez.6, n. 12368 del 17/10/2012, Rv. 255996).

Né rileva l'avvenuta ammissione del rito abbreviato avendo la giurisprudenza chiarito che, anche in questa peculiare ipotesi non è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al P.M. solo qualora il giudice, lungi dall'optare per una diversa qualificazione giuridica del fatto del fatto/ accerti lo stesso è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione (Sez. 2, n. 18566 del 21/02/2019, Pulcini, Rv. 276099 - 01).

3. Deve pertanto concludersi che l'ordinanza, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, sia affetta da abnormità e debba essere annullata (Sez.6, n. 8987 del 31/01/2007, Cicoira, Rv. 235924).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI GENOVAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice monocratico del Tribunale di Genova, dopo avere ammesso l'imputato al giudizio abbreviato, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero ex art. 521 cod. proc. pen. ritenendo che la condotta contestata, fosse inquadrabile nell'ambito del porto abusivo di armi di cui allkírt. 699, comma 2, cod. pen., "fatto diverso" rispetto al porto i ingiustificato di coltello di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 originariamente contestato, perché avente ad oggetto "un coltello a farfalla". 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Genova che deduce la violazione di legge e l'abnormità del provvedimento stante la indebita regressione del procedimento, disposta nonostante fosse rimasta inalterata la connotazione storica del fatto [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che le norme disciplinanti le nuove contestazioni (artt.516 - 522 cod. proc. pen.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, sicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione della imputazione pregiudichi la difesa dell'imputato (Sez. 4, n. 6374 del 2/7/1997, rv. 208224; Sez. 6, n. 9574 del 13.4.1999, rv. 214538; S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782). Sussiste, quindi, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888). 2. Nel caso in verifica il giudice monocratico ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo di trovarsi di fronte ad un fatto diverso (porto abusivo di armi) rispetto all'originaria imputazione (porto abusivo di coltello) ed ha in tal senso valorizzato non tanto il nucleo essenziale della condotta, rimasto inalterato nei suoi connotati di spazio, di tempo e di persona( ma la sua valutazione giuridica. Orbene, ritiene il Collegio che pur dando per certa l'esistenza di una disputa circa la qualificazione giuridica della condotta contestata, nel senso che è possibile ricondurre la condotta nella fattispecie di cui all'art. 699, comma 2, cod. pen. (Sez. 1, n. 20705 del 02/04/2014, Lavore, Rv. 259615 - 01) ovvero all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252 - 01) in ragione della presenza nel coltello di alcune caratteristiche, deve senz'altro ritenersi pacificamente escluso, per tali motivi, un vero e proprio mutamento del fatto, vertendosi piuttosto in tema di collocazione giuridica del fatto, rimessa al potere qualificatorio del giudice ex art. 521 comma 1 cod. proc. pen. (Sez. 4, n.10638 del 20/02/2013, Rv. 255289, Sez.6, n. 12368 del 17/10/2012, Rv. 255996). Né rileva l'avvenuta ammissione del rito abbreviato avendo la giurisprudenza chiarito che, anche in questa peculiare ipotesi non è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al P.M. solo qualora il giudice, lungi dall'optare per una diversa qualificazione giuridica del fatto del fatto/ accerti lo stesso è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione (Sez. 2, n. 18566 del 21/02/2019, Pulcini, Rv. 276099 - 01). 3. Deve pertanto concludersi che l'ordinanza, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, sia affetta da abnormità e debba essere annullata (Sez.6, n. 8987 del 31/01/2007, Cicoira, Rv. 235924). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. Così
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