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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 12676/2026

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di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleSimonetta Ciccarelli, che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso chiedendodichiararsi la inammissibilità del ricorso;udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi diricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 28/07/2025, il Tribunale di Bari, decidendo sulla istanza diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza cautelare, emessa dalTribunale di Bari in composizione collegiale in data 03/07/2025, con cui era stata applicata lamisura della custodia in carcere, rigettava la istanza, confermando la ordinanza cautelareimpugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese della proceduraincidentale.2.

Avverso la ordinanza del 28/07/2025 del Tribunale di Bari propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi e chiedendol’annullamento della impugnata ordinanza.2.1.

Con primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc. pen., la erronea applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimentoalla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la inosservanza degli artt. 238, 405 e 407cod. proc. pen. e l’omessa motivazione con riferimento agli atti di indagini provenienti daaltro procedimento.In particolare, il ricorrente censura la ritenuta sussistenza ed attualità di esigenzecautelari, a fronte di imputazioni relative a due delitti associativi, a distanza di anni dalla‘chiusura’ della contestazione e di mesi dalla pronuncia di condanna.Inoltre, il ricorrente lamenta come le esigenze cautelari e la loro attualità siano statetratte da dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, rese in altri procedimenti penali,senza che sia stata fornita motivazione in ordine alla reale diversita’ ed autonomia deiprocedimenti e senza che siano illustrati i presupposti di cui all’art. 238 cod. proc. pen., perritenere utilizzabili le prove di altro procedimento.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., erronea applicazione degli artt. 274 e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonchémotivazione contraddittoria con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.Lamenta il ricorrente, al riguardo, come il Tribunale abbia immotivatamentedepotenziato la valenza dell’ingente arco temporale trascorso dai fatti (oltre venti anni, nelcaso del reato di cui all’art 74 d.P.R. 309/1990, e circa nove anni per il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen.), nonché il non coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nelle due operazioni,menzionate a pag. 6 della ordinanza, che hanno attinto il clan “Velluto”, richiamando - persostenere la attualità delle esigenze cautelari - solo materiale probatorio che non avrebbepotuto essere utilizzato, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 238 cod. proc. pen.2.3.

Il difensore ha depositato, in data 13 febbraio 2026, memoria con cui haargomentato, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, circa la rilevanza del‘tempo silente’ per entrambi i reati associativi, insistendo, quindi, per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, per ragionidi ordine logico ed espositivo, nonché afferendo entrambi alla valutazione operata dalTribunale in punto di esigenze cautelari, risultano aspecifici, in parte non consentiti ecomunque manifestamente infondati.1.2.

Anzitutto, la censura relativa alla utilizzabilità di dichiarazioni rese da alcunicollaboratori di giustizia non risulta previamente dedotta nella richiesta del riesame, nellaquale (al punto 1) si legge, al riguardo, un generico rinvio alle contestazioni operate nell’attodi impugnazione avverso la sentenza di condanna (vds. istanza di riesame).

Inoltre, anchenella memoria depositata in udienza il 28 luglio 2025, innanzi al Tribunale del riesame, ildifensore, facendo ancora una volta richiamo all’atto di appello avverso la sentenza dicondanna, argomentava e deduceva esclusivamente in ordine alla sussistenza ed attualitàdelle esigenze cautelari e solo incidentalmente (a pag. 4), nel contestare la attualità delledette esigenze, allegava che, fatti salvi i limiti di utilizzabilità, le dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] erano intervenute dopo la condanna ed erano state rese in altroprocedimento.1.2.1.

Orbene, al riguardo si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è daconsiderarsi inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame chededuca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nelprovvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto dispecifica doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testodell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazionedelle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 2, n.11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 – 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 – 01).1.2.2.

Inoltre, per giurisprudenza costante, è da ritenersi inammissibile per aspecificità ilricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senzadedurne la decisività in forza della cd. ‘prova di resistenza’ ai fini dell'adozione delprovvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5,n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, DeMatteis, Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv.269218 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01), inquanto gli elementi, in ipotesi acquisiti illegittimamente, sono destinati a diventare irrilevantied ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultano sufficienti agiustificare l'identico convincimento.1.2.3.

Nella specie, dunque, non solo la censura fonda su elementi che non sono stati,o sono stati solo in parte e genericamente (quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]),rappresentati al Tribunale del riesame, ma neppure risulta in alcun modo allegata, men chemeno illustrata, l’incidenza della eventuale eliminazione dell’elemento di cui si assume lainutilizzabilità sul complessivo ragionamento operato.Di contro, proprio dalla lettura della motivazione della ordinanza impugnata emerge chela sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari sono state tratte, oltre che da compendiointercettativo, da dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia «in parte rese nel presenteprocedimento, in parte derivanti da altri procedimenti» (vds. pag. 3 ordinanza impugnata;vds. anche pag. 10 della ordinanza citata).Il profilo di censura, per quanto sopra esposto, risulta dunque assolutamenteaspecifico, non confrontandosi criticamente con la motivazione della ordinanza impugnata.1.3.

Il motivo risulta vieppiù manifestamente infondato.1.3.1.

Invero, la norma di cui all'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. esprime lapreoccupazione del legislatore di ancorare la valutazione della sussistenza delle esigenzecautelari - una volta intervenuta una sentenza di condanna - ai risultati del relativoaccertamento di responsabilità, nonché ad ogni altro eventuale elemento sopravvenuto.

Ladisposizione citata prevede, infatti, criteri normativi aggiuntivi, costituiti, in particolare,dall'esito del procedimento e dalle accertate modalità del fatto (Sez. 3, n. 25921 del27/05/2025, S., Rv. 288400 – 01, in parte motiva, paragrafo 4).1.3.2.

Inoltre, secondo giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di applicare per laprima volta, dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, una misura cautelare personaleconsente, ove ne sussistano i presupposti, l'operatività delle presunzioni previste dall'art.275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Iadonisi, Rv. 281055 – 01;Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv. 275826 – 01; Sez. 6, n. 30144 del 06/05/2015,Sansone, Rv. 264997 – 01).1.3.3.

Premesse le superiori considerazioni, in virtù della operatività della presunzionerelativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice cheapplica la misura cautelare dovrà tenere conto degli effetti derivanti dal regime presuntivo,calando nella fattispecie concreta gli elementi che il legislatore, attraverso la norma di cui alcomma 1-bis del medesimo articolo, dispone siano oggetto di esame: è, dunque, necessariauna valutazione complessiva che tenga conto delle peculiarità del caso specifico, alla lucedegli accertamenti di fatto e di diritto contenuti nella sentenza di condanna, nonché degliulteriori elementi a disposizione, ancheesterni al processo, eventualmente evidenziati dallaparte o risultanti dagli atti, utili a rafforzare, o ad affievolire la presunzione in ordine aipericula libertatis.1.3.4.

La motivazione del provvedimento cautelare, conseguentemente, dovrà dareconto non già della ricorrenza delle esigenze cautelari, bensì, in virtù della operatività dellapresunzione relativa di pericolosità sociale, dell’apprezzamento delle ragioni di esclusione, eciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti.Con riferimento, poi, al rilievo da darsi al decorso di un apprezzabile lasso di tempo tral'emissione della misura e i fatti contestati, in ipotesi in cui opera la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in alcunepronunce si è ritenuto che il ‘tempo silente’ non possa, da solo, costituire provadell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato in viaresiduale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivoe concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 24553del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01; Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv.286267 – 01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 – 01; Sez. 3, n. 13632del 28/02/2020 Martinone, Rv. 279379 – 01); in altre, si è precisato, alla luce di un'esegesicostituzionalmente orientata della stessa presunzione, che il tempo debba essereespressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo diulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (Sez. 3, n. 37345 del09/07/2025, C., Rv. 288803 – 01; Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Bathorja, Rv. 288276 –01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02; Sez. 6, n. 31587 del30/05/2023, Gargano, Rv. 285272 – 01).1.4.

Ciò premesso, il Tribunale risulta avere fatto corretta applicazione del disposto dicui all’art. 275, comma 1-bis e 3, cod. proc. pen.La ordinanza impugnata ha dato conto della diversa declinazione, nella giurisprudenzadi legittimità, della rilevanza del tempo silente in relazione alla presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod proc. pen. ed ha apprezzato il fattore temporale, escludendone, nella specie,la incidenza sulla persistenza ed attualità delle esigenze cautelari, giungendo a corroborareil giudizio di pericolo di reiterazione criminosa alla luce della intervenuta condanna, dellemodalità del fatto ascritto e degli elementi sopravvenuti (vds. pagg. 9-13 della ordinanzaimpugnata).A tal fine, con motivazione compiuta, coerente e logica, nonché aderente alle risultanzeprocessuali, il Tribunale ha dato rilievo alla concreta gravità dei reati per cui lo [OSCURATO:PERSONA] hariportato condanna ad anni ventisette di reclusione, al ruolo specifico ricoperto dall’imputatoed all’ «elevato grado per meriti di fatti di sangue» riconosciutogli sia in seno allaassociazione di stampo mafioso, che a quella di cui all’art. 74 d.p.R. 309/1990.A tal fine è stato dato rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AntonioVacca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nonché alle conversazioni intercettate, da cui è risultato come lo [OSCURATO:PERSONA], ancora alla data del21 ottobre 2021, fosse uno dei fedelissimi di Velluto, avesse ricevuto da ultimo la carica di‘sesta’ e la sua perdurante operatività fosse attestata ancora a fine dell’anno 2024 ed a luglio2025 (allorquando rendevano dichiarazioni, rispettivamente, il collaboratore di giustiziaMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] ed il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]: vds. pagg. 10 e 11della ordinanza impugnata).Non sussiste, dunque, alcuno dei vizi denunciati, avendo il Tribunale fatto anchecorretta applicazione delle norme di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.Nessuna specifica censura è articolata, invece, con riferimento alla scelta della misura,per la quale, vertendosi in ipotesi di soggetto condannato per delitto d'associazione di tipomafioso, opera una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare incarcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023,Simeoli, Rv. 284857 – 01; Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv. 275826 – 01; Sez.5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855 -01).1.5.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni ededuzioni difensive, comprese quelle esposte nella memoria difensiva.2.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stimaequo determinare, avuto riguardo alla natura dei motivi, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleSimonetta Ciccarelli, che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso chiedendodichiararsi la inammissibilità del ricorso;udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi diricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 28/07/2025, il Tribunale di Bari, decidendo sulla istanza diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza cautelare, emessa dalTribunale di Bari in composizione collegiale in data 03/07/2025, con cui era stata applicata lamisura della custodia in carcere, rigettava la istanza, confermando la ordinanza cautelareimpugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese della proceduraincidentale.2. Avverso la ordinanza del 28/07/2025 del Tribunale di Bari propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi e chiedendol’annullamento della impugnata ordinanza.2.1. Con primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc. pen., la erronea applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimentoalla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la inosservanza degli artt. 238, 405 e 407cod. proc. pen. e l’omessa motivazione con riferimento agli atti di indagini provenienti daaltro procedimento.In particolare, il ricorrente censura la ritenuta sussistenza ed attualità di esigenzecautelari, a fronte di imputazioni relative a due delitti associativi, a distanza di anni dalla‘chiusura’ della contestazione e di mesi dalla pronuncia di condanna.Inoltre, il ricorrente lamenta come le esigenze cautelari e la loro attualità siano statetratte da dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, rese in altri procedimenti penali,senza che sia stata fornita motivazione in ordine alla reale diversita’ ed autonomia deiprocedimenti e senza che siano illustrati i presupposti di cui all’art. 238 cod. proc. pen., perritenere utilizzabili le prove di altro procedimento.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., erronea applicazione degli artt. 274 e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonchémotivazione contraddittoria con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.Lamenta il ricorrente, al riguardo, come il Tribunale abbia immotivatamentedepotenziato la valenza dell’ingente arco temporale trascorso dai fatti (oltre venti anni, nelcaso del reato di cui all’art 74 d.P.R. 309/1990, e circa nove anni per il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen.), nonché il non coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nelle due operazioni,menzionate a pag. 6 della ordinanza, che hanno attinto il clan “Velluto”, richiamando - persostenere la attualità delle esigenze cautelari - solo materiale probatorio che non avrebbepotuto essere utilizzato, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 238 cod. proc. pen.2.3. Il difensore ha depositato, in data 13 febbraio 2026, memoria con cui haargomentato, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, circa la rilevanza del‘tempo silente’ per entrambi i reati associativi, insistendo, quindi, per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, per ragionidi ordine logico ed espositivo, nonché afferendo entrambi alla valutazione operata dalTribunale in punto di esigenze cautelari, risultano aspecifici, in parte non consentiti ecomunque manifestamente infondati.1.2. Anzitutto, la censura relativa alla utilizzabilità di dichiarazioni rese da alcunicollaboratori di giustizia non risulta previamente dedotta nella richiesta del riesame, nellaquale (al punto 1) si legge, al riguardo, un generico rinvio alle contestazioni operate nell’attodi impugnazione avverso la sentenza di condanna (vds. istanza di riesame). Inoltre, anchenella memoria depositata in udienza il 28 luglio 2025, innanzi al Tribunale del riesame, ildifensore, facendo ancora una volta richiamo all’atto di appello avverso la sentenza dicondanna, argomentava e deduceva esclusivamente in ordine alla sussistenza ed attualitàdelle esigenze cautelari e solo incidentalmente (a pag. 4), nel contestare la attualità delledette esigenze, allegava che, fatti salvi i limiti di utilizzabilità, le dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] erano intervenute dopo la condanna ed erano state rese in altroprocedimento.1.2.1. Orbene, al riguardo si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è daconsiderarsi inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame chededuca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nelprovvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto dispecifica doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testodell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazionedelle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 2, n.11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 – 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 – 01).1.2.2. Inoltre, per giurisprudenza costante, è da ritenersi inammissibile per aspecificità ilricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senzadedurne la decisività in forza della cd. ‘prova di resistenza’ ai fini dell'adozione delprovvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5,n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, DeMatteis, Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv.269218 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01), inquanto gli elementi, in ipotesi acquisiti illegittimamente, sono destinati a diventare irrilevantied ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultano sufficienti agiustificare l'identico convincimento.1.2.3. Nella specie, dunque, non solo la censura fonda su elementi che non sono stati,o sono stati solo in parte e genericamente (quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]),rappresentati al Tribunale del riesame, ma neppure risulta in alcun modo allegata, men chemeno illustrata, l’incidenza della eventuale eliminazione dell’elemento di cui si assume lainutilizzabilità sul complessivo ragionamento operato.Di contro, proprio dalla lettura della motivazione della ordinanza impugnata emerge chela sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari sono state tratte, oltre che da compendiointercettativo, da dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia «in parte rese nel presenteprocedimento, in parte derivanti da altri procedimenti» (vds. pag. 3 ordinanza impugnata;vds. anche pag. 10 della ordinanza citata).Il profilo di censura, per quanto sopra esposto, risulta dunque assolutamenteaspecifico, non confrontandosi criticamente con la motivazione della ordinanza impugnata.1.3. Il motivo risulta vieppiù manifestamente infondato.1.3.1. Invero, la norma di cui all'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. esprime lapreoccupazione del legislatore di ancorare la valutazione della sussistenza delle esigenzecautelari - una volta intervenuta una sentenza di condanna - ai risultati del relativoaccertamento di responsabilità, nonché ad ogni altro eventuale elemento sopravvenuto. Ladisposizione citata prevede, infatti, criteri normativi aggiuntivi, costituiti, in particolare,dall'esito del procedimento e dalle accertate modalità del fatto (Sez. 3, n. 25921 del27/05/2025, S., Rv. 288400 – 01, in parte motiva, paragrafo 4).1.3.2. Inoltre, secondo giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di applicare per laprima volta, dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, una misura cautelare personaleconsente, ove ne sussistano i presupposti, l'operatività delle presunzioni previste dall'art.275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Iadonisi, Rv. 281055 – 01;Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv. 275826 – 01; Sez. 6, n. 30144 del 06/05/2015,Sansone, Rv. 264997 – 01).1.3.3. Premesse le superiori considerazioni, in virtù della operatività della presunzionerelativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice cheapplica la misura cautelare dovrà tenere conto degli effetti derivanti dal regime presuntivo,calando nella fattispecie concreta gli elementi che il legislatore, attraverso la norma di cui alcomma 1-bis del medesimo articolo, dispone siano oggetto di esame: è, dunque, necessariauna valutazione complessiva che tenga conto delle peculiarità del caso specifico, alla lucedegli accertamenti di fatto e di diritto contenuti nella sentenza di condanna, nonché degliulteriori elementi a disposizione, ancheesterni al processo, eventualmente evidenziati dallaparte o risultanti dagli atti, utili a rafforzare, o ad affievolire la presunzione in ordine aipericula libertatis.1.3.4. La motivazione del provvedimento cautelare, conseguentemente, dovrà dareconto non già della ricorrenza delle esigenze cautelari, bensì, in virtù della operatività dellapresunzione relativa di pericolosità sociale, dell’apprezzamento delle ragioni di esclusione, eciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti.Con riferimento, poi, al rilievo da darsi al decorso di un apprezzabile lasso di tempo tral'emissione della misura e i fatti contestati, in ipotesi in cui opera la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in alcunepronunce si è ritenuto che il ‘tempo silente’ non possa, da solo, costituire provadell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato in viaresiduale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivoe concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 24553del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01; Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv.286267 – 01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 – 01; Sez. 3, n. 13632del 28/02/2020 Martinone, Rv. 279379 – 01); in altre, si è precisato, alla luce di un'esegesicostituzionalmente orientata della stessa presunzione, che il tempo debba essereespressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo diulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (Sez. 3, n. 37345 del09/07/2025, C., Rv. 288803 – 01; Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Bathorja, Rv. 288276 –01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02; Sez. 6, n. 31587 del30/05/2023, Gargano, Rv. 285272 – 01).1.4. Ciò premesso, il Tribunale risulta avere fatto corretta applicazione del disposto dicui all’art. 275, comma 1-bis e 3, cod. proc. pen.La ordinanza impugnata ha dato conto della diversa declinazione, nella giurisprudenzadi legittimità, della rilevanza del tempo silente in relazione alla presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod proc. pen. ed ha apprezzato il fattore temporale, escludendone, nella specie,la incidenza sulla persistenza ed attualità delle esigenze cautelari, giungendo a corroborareil giudizio di pericolo di reiterazione criminosa alla luce della intervenuta condanna, dellemodalità del fatto ascritto e degli elementi sopravvenuti (vds. pagg. 9-13 della ordinanzaimpugnata).A tal fine, con motivazione compiuta, coerente e logica, nonché aderente alle risultanzeprocessuali, il Tribunale ha dato rilievo alla concreta gravità dei reati per cui lo [OSCURATO:PERSONA] hariportato condanna ad anni ventisette di reclusione, al ruolo specifico ricoperto dall’imputatoed all’ «elevato grado per meriti di fatti di sangue» riconosciutogli sia in seno allaassociazione di stampo mafioso, che a quella di cui all’art. 74 d.p.R. 309/1990.A tal fine è stato dato rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AntonioVacca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nonché alle conversazioni intercettate, da cui è risultato come lo [OSCURATO:PERSONA], ancora alla data del21 ottobre 2021, fosse uno dei fedelissimi di Velluto, avesse ricevuto da ultimo la carica di‘sesta’ e la sua perdurante operatività fosse attestata ancora a fine dell’anno 2024 ed a luglio2025 (allorquando rendevano dichiarazioni, rispettivamente, il collaboratore di giustiziaMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] ed il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]: vds. pagg. 10 e 11della ordinanza impugnata).Non sussiste, dunque, alcuno dei vizi denunciati, avendo il Tribunale fatto anchecorretta applicazione delle norme di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.Nessuna specifica censura è articolata, invece, con riferimento alla scelta della misura,per la quale, vertendosi in ipotesi di soggetto condannato per delitto d'associazione di tipomafioso, opera una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare incarcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023,Simeoli, Rv. 284857 – 01; Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv. 275826 – 01; Sez.5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855 -01).1.5. Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni ededuzioni difensive, comprese quelle esposte nella memoria difensiva.2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stimaequo determinare, avuto riguardo alla natura dei motivi, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12676/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris