CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45193/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seRtee le conclusioni del PG e Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 13 dicembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, precedentemente concessa con provvedimento del 10 novembre 2011, con riferimento alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto divenuta definitiva. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 29 novembre 2021 aveva provvisoriamente sospeso la misura alternativa alla detenzione perché Bonillo 1'8 novembre 2021, due giorni prima di sottoscrivere le prescrizioni dell'affidamento in prova, aveva aggredito per futili motivi un altro soggetto; comportamento ritenuto dal giudice di merito incompatibile con la prosecuzione della misura. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa alla detenzione in forza di un fatto realizzato prima dell'inizio dell'esecuzione della misura stessa, senza considerare che il condannato aveva sempre serbato un comportamento corretto, quantomeno sino al 29 novembre 2021, data in cui il Magistrato di sorveglianza aveva provvisoriamente sospeso la misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui la causa che giustifica la revoca della misura non deve verificarsi necessariamente in epoca successiva alla sua concessione, perché la revoca del beneficio penitenziario non è collegata al momento dell'insorgenza del comportamento che la produce, ma bensì alla natura negativa - ai fini della permanenza della misura premiale - del comportamento stesso, il quale può essere sconosciuto, e perciò non valutabile dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura, per essersi verificato prima della relativa decisione (Sez. 1 n. 774 del 6/02/1996, Rv. 203979). Si p tratta di un'affermazione di principio coerente alla natura e alla funzione dei benefici penitenziari in esame, che non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge) affidata al Tribunale di sorveglianza, il quale è investito del potere-dovere dì valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del reo e dì assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il provvedimento concessivo del beneficio è perciò - naturalmente - connotato da una stabilità relativa allo stato degli atti (Sez. 1, n. 636 del 01/02/1993, dep. 1994, Chianetta, non mass. sul punto), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché - in questo secondo caso - non fossero conosciuti dai Tribunale di sorveglianza, così da non averne tenuto conto nella sua decisione. Nel caso in esame, nel ricorso non si contesta il dato di fatto che il giudice di merito, nel momento in cui aveva ammesso Bonillo al beneficio della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non fosse a conoscenza della commissione - di poco precedente - dell'aggressione perpetrata dal condannato ai danni di Savarese 1'8 novembre 2021, in ordine alla quale lo stesso era stato denunciato dalla parte offesa. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament