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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38682/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 18/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen. nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen..

Il motivo è inammissibile perché è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso di specie il ricorso è totalmente reiterativo a fronte di una pronuncia di appello che sottolinea come per la pluralità dei beni, il valore degli stessi debba essere esclusa la possibilità di concedere entrambe le attenuanti con valutazione esente da qualsiasi illogicità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il nsigliere Este ,..re N I DO Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] I A OSTINACC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 18/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen. nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. Il motivo è inammissibile perché è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso di specie il ricorso è totalmente reiterativo a fronte di una pronuncia di appello che sottolinea come per la pluralità dei beni, il valore degli stessi debba essere esclusa la possibilità di concedere entrambe le attenuanti con valutazione esente da qualsiasi illogicità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il nsigliere Este ,..re N I DO Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] I A OSTINACC
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