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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 settembre 2025

Cassazione n. 10478/2026

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nte SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 2 ottobre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso; lette le conclusioni degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno replicato alle conclusioni scritte del P.G. e hanno insistitoper l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l 'ordinanza impugnata il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’1 settembre 2025 con cui è stata disposta la misura della custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ind iziato per diversi reati , e dopo avere annullato la detta ordinanza limitatamente ai reati di cui ai capi 3 e 4,relativi alla detenzione di armi, ha confermato la sussistenza della prescritta gravità indiziaria e delle esigenze cautelari in ordine ai reati contestati ai capi 1, 9, 47, 49 e 51,tra cui la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso. 2.Avverso detta pronunzia h a proposto ricorso l’indagato , deduce ndo quattro motivi di ricorso. 2.1.Violazione degli artt. 2 97 comma 3 codice di rito , c he stabilisce il principio della retrodatazione dei termini di custodia cautelare nel caso di contestazioni a catena, in relazione ai reati contestati ai capi 1, 9 (estorsione) 47 e 48 (riciclaggio), e 51 (favoreggiamento).

In particolare osserva il ricorrente che l'odiernoprocedimento si fonda su un compendio probatorio che si sovrappone a quello del cosiddetto procedimento H y bris , nell’ambito del qualeFerraro è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare ed è ininterrottamente detenuto dal 9 Marzo 2023;ed infatti i reati allo stesso ascritti sono stati consumati tutti in epoca precedente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare ; i l compendio probatorio è precedente al la data del 9 Marzo 2023, molte intercettazioni impiegate sono le stesse autorizzate con decreti emessi nel procedimento Hy bris.

Il Tribunale, tuttavia , ha esclus o la violazione dell ’ art . 297 cod. proc. pen. osservando che la prima informativa del procedimento odierno reca la data del 19 Febbraio 2024 ed è pertanto temporalmente successiva al decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUPnel processo Hy bris , e che il reato associativo contestato al capo 1 di quel procedimento si concludeva alla data del 28 maggio 2021 e comprendeva l'attività ricompresa tra settembre 2020 e maggio 2021 , mentre l'odierno contestazione si riferisce a condotte successive.

Osserva,tuttavia, il ricorrente che secondo giurisprudenza consolidata se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per un medesimo fatto,benché diversamente circostanziato o qualificato o per fatti diversi, commessi anteriormente all ’ emissione della prima ordinanza in relazione al quale esiste connessione,limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata emessa la prima ordinanza.

Nel caso di specie,la difesa rileva che ricorre l'identità del fatto o comunque la connessione qualificata poiché a [OSCURATO:PERSONA] è contestata la partecipazione alla medesima associazione di stampo mafioso articolata nella cosca Piromalli operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA];l'unica differenza è che nel primo procedimento “Hybris” viene contestata la sua partecipazione con condotta perdurante sino alla data dell'arresto, mentre in questo procedimento “[OSCURATO:PERSONA]” viene contestata la partecipazione con condotta perdurante sino al 25 agosto 2025.

Sussiste pertanto connessione qualificata trattandosi di reati uniti dal vincolo della continuazione e la partecipazione all'associazione costituisce un'unica condotta criminosa protrattasi nel tempo; ifatti oggetto della seconda ordinanza sono anteriori o contemporanei a quelli oggetto della prima , che ha determinato per l'imputato la condanna in primo grado a 13 anni di reclusione.

Si tratta di una scelta dell'ufficio di Procura per contestazioni sovrapponibili e i due procedimenti sono tronconi di una medesima indagine portata avanti dal medesimo ufficio in un arco temporale identico.

Gli elementi probatori erano già disponibili poiché si trattava delle medesime indagini della Dda di [OSCURATO:PERSONA], pertanto , per effetto dell a retrodatazione al 9 Marzo 2023 dell'efficacia e dei termini della seconda ordinanza emessa il 1 settembre 2025,i termini di custodia cautelare sono già ampiamente decorsi .

Ricorda il ricorrente che la sentenza n.408 del 2005 della Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art.297 comma 3 cod. proc. pen. nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.

Ed anche le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato che,perché si possa parlare di contestazione a catena e trovare applicazione la retrodatazione,i reati oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore devono essere stati commessi in data anteriore a quella di emissione dell'ordinanza cautelare cronologicamente anteriore.

2.2. Vizio di motivazione in relazione al rigetto del l'eccezione fondata sull'art . 297 comma 3codice di rito poiché il Tribunale del riesame ha ritenuto che nonostante la comunanza del materiale investigativo si dovesse comunque parlare di due distinti procedimenti e di due diverse ordinanze genetiche.

Ma non può revocarsi in dubbio che ci si trovi di fronte al medesimo fatto ancorché diversamente circostanziatoin due segmenti temporali, anche tenuto conto del periodo di carcerazione del [OSCURATO:PERSONA], evento dopo il quale l'Ufficio di Procura non ha avuto modo di acquisire ulteriori elementi probatori.

Certamente non può consentirsi l'aggiramento dei termini massimi di custodia cautelare attraverso una scelta del PM. consapevole o meno di omesso esercizio dell'azione penale in un momento in cui era già in possesso del materiale indiziario.

Il ricorrente,nel censurare la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, sottolinea che lo stesso Collegio ha ritenuto espressamente che l'art.297 comma 3 cod. proc. pen. trova certamente applicazione in relazione ai reati contestati ai capi 3e 4, 49, 47, 48 e 51 dell'imputazione perché tutti commessi prima dell'ordinanza di custodia cautelaredel procedimento Hybris, ma non ne ha tratto le conseguenze giuridiche omettendo di annullare l'ordinanza.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato associativo contestato al capo 1 delle incolpazioni cautelare poiché il tribunale valorizza dialoghi intercettati privi di riscontro che confermano, a giudizio della difesa la estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla compagine associativa, considerato che non emergono elementi che dimostrino la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a convegni mafiosi o un suo coinvolgimento in condotte illecite e men che mai estorsive o di coinvolgimento in contesti associativi; Ferrara non ha aiutato la latitanza del [OSCURATO:PERSONA],non ha commesso reati di riciclaggio e gli addebiti a lui mossi si fondano su considerazioni congetturali in assenza di effettive motivazioni.

In particolare il ricorrente rileva che con riferimento al capo 51 in cui viene contestato al [OSCURATO:PERSONA] di avere favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] non emergono elementi indiziari e significativi e il Tribunale è pervenuto a confermare l'ordinanza in forza di un ragionamento illogico.

Inoltre non si spiega perché l'eventuale coinvolgimento in un reato consumato in un contesto non mafioso viene considerato elemento da cui ricavare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla coscaPiromalli. 2.4.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari poiché nell ’ ordinanza impugnata non si considera che [OSCURATO:PERSONA] è ininterrottamente detenuto dal 9 Marzo 2023 per il procedimento Hybrisrispetto al quale è già intervenuta sentenza di condanna in primo grado,sicché non ricorre alcun pericolo di fuga o di inquinamento probatorio in quanto il predetto è già sottoposto a misura.

Il ricorrente osserva inoltre che l’ordinanza impugnata omette di valutare la concretezza e attualità del pericolo di recidiva,non soltanto alla stregua dell'attuale condizione di detenuto del l'indagato,ma anche in ragione dell'arco temporale trascorso, considerato che tutti i fatti a lui contestati sono precedenti aiprimi mesi del 2023 ; t utti i soggetti appartenenti alla cosca Piromalli sono attualmente in carcere;[OSCURATO:PERSONA] si trova detenuto a Palermo ed è sottoposto al regime di massima sicurezza sicché nessun altro reato può essere da lui commesso.

3. Con memoria trasmessa il25/2/2026 la difesa ha replicato alle considerazioni scritte della Procuratrice generale osservando che nella sostanza il [OSCURATO:PERSONA] risponde del medesimo fatto associativo protrattosi nel tempo, dimostrato dalle medesime emergenze indiziarie ed è stata una scelta della P rocura quella di effettuare una segmentazione di una condotta nella sostanza unitaria, così aggirando il divieto di contestazione a catena.

Sotto altro aspetto ha e videnziato che l'ufficio della P rocura DDA di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto integrare il capo associativo nel procedimento Hybris alla luce delle emergenze acquisite nel biennio 2021-2023,mentre ha preferito richiedere altra ordinanzaper un segmento della medesima condotta.

L’o rdinanza impugnata inoltre incorre in errore laddove valorizza la data della prima informativadel procedimento [OSCURATO:PERSONA], successiva al rinvio a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Hyubris, poiché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la desumibilità deve far riferimento alla disponibilità del materiale grezzo e non anche ad una informativa finale.

Nel caso in esame le intercettazioni e le altre attività di indagine su cui si fonda il procedimento ResTauro risultavano presenti e conosciute agli inquirenti prima del rinvio a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Hybris. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.1 Il primo motivo che deduce violazione dell’art. 297 cod. proc. pen. non può trovare accoglimento.

A pagina 9 dell'ordinanza il Tribunale ha respinto l'eccezione preliminare di retrodatazione dell'efficacia della misura cautelareex art. 297 comma 3 cod. proc. pen., sul rilievo che il reato associativo nel procedimento Hybris era contestato al [OSCURATO:PERSONA] sino alla data del 29 maggio 2021, mentre la nuova contestazione ex art. 416 bis cod. pen. si riferisce al periodo successivo al 29 maggio 2021 e sino all'agosto 2025.

Si tratta all'evidenza di due condotte associative diverse anche se relative a medesimo sodalizio connesse dal vincolo della continuazione per le quali trova applicazione la seconda parte del comma 3 dell'articolo 297 cod. proc. pen. in forza del quale “Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per (..) per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art.12 comma 1 lettera B (e cioè di fatti avvinti dal nesso della continuazione) i termini decorrono dal giorno in cui stata eseguita la prima ordinanza.La disposizione tuttavia non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione.” Alla stregua del tenore di questa norma può in estrema sintesi affermarsi che perché operi la retrodatazione della misura cautelare occorre che i fatti su cui si basa la seconda ordinanza cautelare siano connessi a quelli oggetto della prima; siano stati commessi in epoca precedente all’emissione del primo provvedimento cautelare e siano desumibili dagli atti all'epoca disponibili.

Facendo applicazione di questo principio nella situazione de quo, non può operarsi la retrodatazione in ordine al delitto associativo,poiché la condotta associativa contestata nel primo giudizio si interrompeva alla data del 29 maggio 2021 e quella successiva per cui oggi è processo si estende sino all'agosto 2025 e quindi si sviluppa in epoca di gran lunga successiva rispetto all’emissione della prima ordinanza cautelare disposta il 9/3/2023.

Giova ricordare in questa sede che secondo il più autorevole consesso di questa Corte ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza. (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910 -01) Anche di recente la Corte ha ribadito che in tema di c.d.

"contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza. ( Sez. 2 - , Sentenza n. del 06/05/2020, Genidoni, Rv.279222 – 01) E’ noto peraltro che la mera detenzione in carcere non comporta automaticamente lo scioglimento e la cessazione del vincolo associativo e dell’affectio societatis, in assenza di elementi che palesino un allontanamento dal sodalizio di appartenenza.

Ciò posto in relazione al reato associativo, occorre verificare se può operare la retrodatazione nei confronti dei reati diversi di cui alla seconda ordinanza,ma commessi prima della emissione della prima misura cautelare.

LeSezioni Unite di questa Corte hanno affermato che quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisatoche quello previsto dalla citata norma è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi). (Sez.

U, n. 21957 del 22/03/2005, P.m. in proc.

Rahulia ed altri, Rv. 231058 -01) È stato inoltre precisato che la nozione di anteriore desumibilità dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle emergenze poste a fondamento della seconda ordinanza cautelare richiede che al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento l'autorità giudiziaria fosse in grado di desumere la specifica rilevanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato connesso su cui si fonda l'adozione del successivo procedimento, il cui compendio indiziario deve manifestare la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini che rendano necessarie la separazione o la distinta iscrizione di reato connesso.

In ultimo, costituisce principio consolidato quello secondo cui la parte che richiede la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza della connessione qualificata e della desumibilitàdagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza,già al momento di emissione del primo provvedimento;in particolare deve dimostrare il deposito all'interno e nell'ambito del procedimento da cui è scaturita la prima ordinanza cautelare di un'informativa di PG che contenga il compendio dei risultati investigativi valorizzati nella seconda ordinanza.

Così chiarita la cornice in cui deve essere risolta la questione prospettata dalla difesa, va rilevato che il T ribunale ha valorizzato la data del la prima informativa conclusiva del procedimento odierno, il 19 Febbraio 2024, all’evidenza successiva al rinvio a giudizio emesso dal GUP nel processo Hybris, fondato su una informativa del 28 maggio 2021; ha quindi concluso affermando che il ricorrente non ha assolto al proprio specifico onere probatorio di dimostrare che le emergenze indiziarie per i reati connessi su cui si fonda la seconda ordinanza cautelare fossero già desumibili dagli atti posti a fondamento della prima, eche comunque tale prospettazione ha trovato ampia smentita in atti,sicché può concludersi che i fatti posti a base della nuova contestazione del reato associativo e degli altri reati non fossero nemmeno conosciuti prima del rinvio a giudizio del processo Hybris.

Trattasi di motivazione condivisibile in quanto conforme alla disposizione normativa e ai principi più volte ribaditi in tema dalla giurisprudenza di legittimità.

A ciò si aggiunga che è stato precisato che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di più misure emesse nei confronti della stessa persona, non deve confondersi il concetto di desumibilità dei fatti, contenuto nel comma terzo dell'art. 297 cod. proc. pen., con i concetti di conoscenza o conoscibilità.

Detto concetto presuppone una valutazione riconducibile a una "quaestio facti" che il giudice di legittimità può esaminare esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenzeprocessuali e probatorie, nonchè sotto il profilo della congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni operate dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829 -01) Adispetto di quanto sostenuto anche con la memoria di replica, il Tribunale ha correttamente richiamato l’orientamento consolidato e recentemente ribadito secondo cui in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso. (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464 -01) A fronte dell’articolata motivazione, il ricorrente si limita a ribadire che gli elementi probatori posti a fondamento della seconda ordinanza, costituiti da intercettazioni telefoniche dichiarazioni di collaboratori di giustizia e attività investigative, erano già disponibili o desumibili al momento della emissione della prima ordinanza, ma non allega l’informativa cui fa riferimento.

Affermare che i fatti emergevano dalle intercettazioni non è sufficiente ai fini della desumibilità poiché il contenuto del le conversazioni registrate oltre ad essere ascoltatodagli inquirenti, va elaborato alla stregua delle altre acquisizioni investigative.

La difesa hapoi sostenuto di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione delle contestazioni associative di entrambi i procedimenti e della sentenza di condanna del processo Hybris.

Si tratta di affermazioni generiche e assertive che non consentono al Collegio di valutare gli elementi fattuali posti a sostegno dell’eccezione e non si confrontano con le specifiche argomentazioni del Tribunale e con il dato pacifico della contestazione del reato associativo e della datazione delle informative di reato, dicui si è detto, da cui emerge che la prima informativa su cui si basa la seconda ordinanza cautelare è stata emessa dopo il rinvio a giudizio per il primo processo.

1.2. La seconda censura in ordine alla illogicità della motivazione con cui è stata respinta la richiesta di retrodatazione prevista dall'art. 297 cod. proc. pen. è generica, in quanto il Tribunale ha respinto l’eccezione osservando che sebbene i fatti oggetto delle imputazioni a carico dell’imputato, diverse dal reato associativo, sono stati commessi in epoca precedente all’emissione della prima ordinanza, certamente le emergenze indiziarieal riguardo non erano desumibili dagli atti all’epoca della prima ordinanza e del rinvio a giudizio dell’imputato nel procedimento Hybris.

Il Tribunale a pagina 11 dell’ordinanza ha osservato che la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio di evidenziare la desumibilità dagli atti già acquisiti nel primo procedimento, prima dell’emissione del rinvio a giudizio, degli elementi su cui si basa la seconda ordinanza, e che l'informativa conclusiva del procedimento Hybris che reca la data del 28 maggio 2021 non poteva fare riferimento a condotte consumate successivamente In relazione alla specifica risposta fornita dal Tribunale circa la genericità dell’eccezione dedotta e il mancato rispetto dell'onere probatorio a carico dell'indagato, la difesa nulla osserva nel ricorso, limitandosi a reiterare l'eccezione già respinta e ritenuta generica e confondendo la data di commissione dei fatti ascritti con la desumibilità degli elementi indiziari.

Il ricorrente si limita ad affermare che tutti gli episodi che dimostrano la contestazione associativa sono collocati tra il 2022 e i primi mesi del 2023,ma non dimostra o allega che si tratti di fatti già desumibili dalle informative presenti agli atti in quel procedimento.

Ed invero a pagina 5 afferma apoditticamente che gli elementi probatori posti a fondamento della seconda ordinanza, costituiti da intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori erano già desumibili al momento dell'emissione della prima ordinanza, confondendo data di commissione dei fatti contestati e delle emergenze indiziarie e desumibilità delle stesse dagli atti a disposizione della Procura, senza considerare che si tratta di fatti emergenti da un’informativa successiva.

1.3. La terza censura non è consentita poiché invoca una diversa valutazione delle emergenze indiziarie che risulta effettuata dal Tribunale secondo criteri di logica e in forza di argomentazioni immuni da manifeste illogicità.

Il ricorrente lamenta in particolare la parziale riproposizione da parte dei giudici del riesame, delle motivazioni rese dal GIP, in assenzadi un vaglio criticodelle doglianze difensive, mail provvedimento, pur richiamando largamente il compendio indiziario contenuto nel provvedimento cautelare,che non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione in sede di riesame ( v. pag 12 dell’ordinanza)palesa che i giudici hanno valutato in modo autonomo e approfondito le emergenze valorizzate nell’ordinanza del gip sulla ricorrenza dei plurimi e circostanziati gravi indizi e, solo dopo, le hanno condivise, come emerge dal parziale accoglimento delriesame limitatamente alla gravità indiziaria per i reati contestati ai capi 3 e 4 della rubrica.

Non va comunque sottaciuto che dall'esame dell'ordinanza genetica emerge che [OSCURATO:PERSONA], fratello di un affiliato alla cosca, era nascosto nel frantoio del [OSCURATO:PERSONA] prima che,su sollecitazione del predetto, la cosca si facesse carico di trovare altra sistemazione e lo spostasse in un'abitazione di Adornato, dove poi venne tratto in arresto. 1.4.La quarta censura è infondata.

Dal tenore della ordinanza impugnata emerge che con l'istanza di riesame il difensore non aveva allegato specifici elementi per superare la presunzione prevista dall’art. 275 cod. proc. pen. in relazione al reato associativo e ai delitti aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa; non puòpertanto può dolersi in questa sede della motivazione resa dal Tribunale che ha correttamente valorizza to la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

Anche se la presunzione non viene ritenuta assoluta, è onere della difesa rilevare elementi concreti di fatto che giustifichino il suo superamento e,nel caso in esame, il decorso del tempo non assume rilevanza, considerato che il reato associativo è contestato sino ad agosto 2025 e tale permanenza connota di peculiare pericolosità anche le altre condotte,che si arrestano al 2023.

L’attuale condizione di detenzione dell’imputato in forza di altra ordinanza cautelare non inficia il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, considerato che la sua posizione giuridica in relazione ad altri procedimenti potrebbe modificarsi in futuro per cause esterne e la valutazione delle esigenze cautelari va effettuata in relazione a questo giudizio.

2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non può trovare accoglimento.

Il rigetto dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 2 ottobre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso; lette le conclusioni degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno replicato alle conclusioni scritte del P.G. e hanno insistitoper l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l 'ordinanza impugnata il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’1 settembre 2025 con cui è stata disposta la misura della custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ind iziato per diversi reati , e dopo avere annullato la detta ordinanza limitatamente ai reati di cui ai capi 3 e 4,relativi alla detenzione di armi, ha confermato la sussistenza della prescritta gravità indiziaria e delle esigenze cautelari in ordine ai reati contestati ai capi 1, 9, 47, 49 e 51,tra cui la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso. 2.Avverso detta pronunzia h a proposto ricorso l’indagato , deduce ndo quattro motivi di ricorso. 2.1.Violazione degli artt. 2 97 comma 3 codice di rito , c he stabilisce il principio della retrodatazione dei termini di custodia cautelare nel caso di contestazioni a catena, in relazione ai reati contestati ai capi 1, 9 (estorsione) 47 e 48 (riciclaggio), e 51 (favoreggiamento). In particolare osserva il ricorrente che l'odiernoprocedimento si fonda su un compendio probatorio che si sovrappone a quello del cosiddetto procedimento H y bris , nell’ambito del qualeFerraro è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare ed è ininterrottamente detenuto dal 9 Marzo 2023;ed infatti i reati allo stesso ascritti sono stati consumati tutti in epoca precedente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare ; i l compendio probatorio è precedente al la data del 9 Marzo 2023, molte intercettazioni impiegate sono le stesse autorizzate con decreti emessi nel procedimento Hy bris. Il Tribunale, tuttavia , ha esclus o la violazione dell ’ art . 297 cod. proc. pen. osservando che la prima informativa del procedimento odierno reca la data del 19 Febbraio 2024 ed è pertanto temporalmente successiva al decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUPnel processo Hy bris , e che il reato associativo contestato al capo 1 di quel procedimento si concludeva alla data del 28 maggio 2021 e comprendeva l'attività ricompresa tra settembre 2020 e maggio 2021 , mentre l'odierno contestazione si riferisce a condotte successive. Osserva,tuttavia, il ricorrente che secondo giurisprudenza consolidata se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per un medesimo fatto,benché diversamente circostanziato o qualificato o per fatti diversi, commessi anteriormente all ’ emissione della prima ordinanza in relazione al quale esiste connessione,limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso di specie,la difesa rileva che ricorre l'identità del fatto o comunque la connessione qualificata poiché a [OSCURATO:PERSONA] è contestata la partecipazione alla medesima associazione di stampo mafioso articolata nella cosca Piromalli operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA];l'unica differenza è che nel primo procedimento “Hybris” viene contestata la sua partecipazione con condotta perdurante sino alla data dell'arresto, mentre in questo procedimento “[OSCURATO:PERSONA]” viene contestata la partecipazione con condotta perdurante sino al 25 agosto 2025. Sussiste pertanto connessione qualificata trattandosi di reati uniti dal vincolo della continuazione e la partecipazione all'associazione costituisce un'unica condotta criminosa protrattasi nel tempo; ifatti oggetto della seconda ordinanza sono anteriori o contemporanei a quelli oggetto della prima , che ha determinato per l'imputato la condanna in primo grado a 13 anni di reclusione. Si tratta di una scelta dell'ufficio di Procura per contestazioni sovrapponibili e i due procedimenti sono tronconi di una medesima indagine portata avanti dal medesimo ufficio in un arco temporale identico. Gli elementi probatori erano già disponibili poiché si trattava delle medesime indagini della Dda di [OSCURATO:PERSONA], pertanto , per effetto dell a retrodatazione al 9 Marzo 2023 dell'efficacia e dei termini della seconda ordinanza emessa il 1 settembre 2025,i termini di custodia cautelare sono già ampiamente decorsi . Ricorda il ricorrente che la sentenza n.408 del 2005 della Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art.297 comma 3 cod. proc. pen. nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Ed anche le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato che,perché si possa parlare di contestazione a catena e trovare applicazione la retrodatazione,i reati oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore devono essere stati commessi in data anteriore a quella di emissione dell'ordinanza cautelare cronologicamente anteriore. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al rigetto del l'eccezione fondata sull'art . 297 comma 3codice di rito poiché il Tribunale del riesame ha ritenuto che nonostante la comunanza del materiale investigativo si dovesse comunque parlare di due distinti procedimenti e di due diverse ordinanze genetiche. Ma non può revocarsi in dubbio che ci si trovi di fronte al medesimo fatto ancorché diversamente circostanziatoin due segmenti temporali, anche tenuto conto del periodo di carcerazione del [OSCURATO:PERSONA], evento dopo il quale l'Ufficio di Procura non ha avuto modo di acquisire ulteriori elementi probatori. Certamente non può consentirsi l'aggiramento dei termini massimi di custodia cautelare attraverso una scelta del PM. consapevole o meno di omesso esercizio dell'azione penale in un momento in cui era già in possesso del materiale indiziario. Il ricorrente,nel censurare la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, sottolinea che lo stesso Collegio ha ritenuto espressamente che l'art.297 comma 3 cod. proc. pen. trova certamente applicazione in relazione ai reati contestati ai capi 3e 4, 49, 47, 48 e 51 dell'imputazione perché tutti commessi prima dell'ordinanza di custodia cautelaredel procedimento Hybris, ma non ne ha tratto le conseguenze giuridiche omettendo di annullare l'ordinanza. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato associativo contestato al capo 1 delle incolpazioni cautelare poiché il tribunale valorizza dialoghi intercettati privi di riscontro che confermano, a giudizio della difesa la estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla compagine associativa, considerato che non emergono elementi che dimostrino la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a convegni mafiosi o un suo coinvolgimento in condotte illecite e men che mai estorsive o di coinvolgimento in contesti associativi; Ferrara non ha aiutato la latitanza del [OSCURATO:PERSONA],non ha commesso reati di riciclaggio e gli addebiti a lui mossi si fondano su considerazioni congetturali in assenza di effettive motivazioni. In particolare il ricorrente rileva che con riferimento al capo 51 in cui viene contestato al [OSCURATO:PERSONA] di avere favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] non emergono elementi indiziari e significativi e il Tribunale è pervenuto a confermare l'ordinanza in forza di un ragionamento illogico. Inoltre non si spiega perché l'eventuale coinvolgimento in un reato consumato in un contesto non mafioso viene considerato elemento da cui ricavare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla coscaPiromalli. 2.4.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari poiché nell ’ ordinanza impugnata non si considera che [OSCURATO:PERSONA] è ininterrottamente detenuto dal 9 Marzo 2023 per il procedimento Hybrisrispetto al quale è già intervenuta sentenza di condanna in primo grado,sicché non ricorre alcun pericolo di fuga o di inquinamento probatorio in quanto il predetto è già sottoposto a misura. Il ricorrente osserva inoltre che l’ordinanza impugnata omette di valutare la concretezza e attualità del pericolo di recidiva,non soltanto alla stregua dell'attuale condizione di detenuto del l'indagato,ma anche in ragione dell'arco temporale trascorso, considerato che tutti i fatti a lui contestati sono precedenti aiprimi mesi del 2023 ; t utti i soggetti appartenenti alla cosca Piromalli sono attualmente in carcere;[OSCURATO:PERSONA] si trova detenuto a Palermo ed è sottoposto al regime di massima sicurezza sicché nessun altro reato può essere da lui commesso. 3. Con memoria trasmessa il25/2/2026 la difesa ha replicato alle considerazioni scritte della Procuratrice generale osservando che nella sostanza il [OSCURATO:PERSONA] risponde del medesimo fatto associativo protrattosi nel tempo, dimostrato dalle medesime emergenze indiziarie ed è stata una scelta della P rocura quella di effettuare una segmentazione di una condotta nella sostanza unitaria, così aggirando il divieto di contestazione a catena. Sotto altro aspetto ha e videnziato che l'ufficio della P rocura DDA di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto integrare il capo associativo nel procedimento Hybris alla luce delle emergenze acquisite nel biennio 2021-2023,mentre ha preferito richiedere altra ordinanzaper un segmento della medesima condotta. L’o rdinanza impugnata inoltre incorre in errore laddove valorizza la data della prima informativadel procedimento [OSCURATO:PERSONA], successiva al rinvio a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Hyubris, poiché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la desumibilità deve far riferimento alla disponibilità del materiale grezzo e non anche ad una informativa finale. Nel caso in esame le intercettazioni e le altre attività di indagine su cui si fonda il procedimento ResTauro risultavano presenti e conosciute agli inquirenti prima del rinvio a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Hybris. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Il primo motivo che deduce violazione dell’art. 297 cod. proc. pen. non può trovare accoglimento. A pagina 9 dell'ordinanza il Tribunale ha respinto l'eccezione preliminare di retrodatazione dell'efficacia della misura cautelareex art. 297 comma 3 cod. proc. pen., sul rilievo che il reato associativo nel procedimento Hybris era contestato al [OSCURATO:PERSONA] sino alla data del 29 maggio 2021, mentre la nuova contestazione ex art. 416 bis cod. pen. si riferisce al periodo successivo al 29 maggio 2021 e sino all'agosto 2025. Si tratta all'evidenza di due condotte associative diverse anche se relative a medesimo sodalizio connesse dal vincolo della continuazione per le quali trova applicazione la seconda parte del comma 3 dell'articolo 297 cod. proc. pen. in forza del quale “Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per (..) per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art.12 comma 1 lettera B (e cioè di fatti avvinti dal nesso della continuazione) i termini decorrono dal giorno in cui stata eseguita la prima ordinanza.La disposizione tuttavia non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione.” Alla stregua del tenore di questa norma può in estrema sintesi affermarsi che perché operi la retrodatazione della misura cautelare occorre che i fatti su cui si basa la seconda ordinanza cautelare siano connessi a quelli oggetto della prima; siano stati commessi in epoca precedente all’emissione del primo provvedimento cautelare e siano desumibili dagli atti all'epoca disponibili. Facendo applicazione di questo principio nella situazione de quo, non può operarsi la retrodatazione in ordine al delitto associativo,poiché la condotta associativa contestata nel primo giudizio si interrompeva alla data del 29 maggio 2021 e quella successiva per cui oggi è processo si estende sino all'agosto 2025 e quindi si sviluppa in epoca di gran lunga successiva rispetto all’emissione della prima ordinanza cautelare disposta il 9/3/2023. Giova ricordare in questa sede che secondo il più autorevole consesso di questa Corte ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza. (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910 -01) Anche di recente la Corte ha ribadito che in tema di c.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza. ( Sez. 2 - , Sentenza n. del 06/05/2020, Genidoni, Rv.279222 – 01) E’ noto peraltro che la mera detenzione in carcere non comporta automaticamente lo scioglimento e la cessazione del vincolo associativo e dell’affectio societatis, in assenza di elementi che palesino un allontanamento dal sodalizio di appartenenza. Ciò posto in relazione al reato associativo, occorre verificare se può operare la retrodatazione nei confronti dei reati diversi di cui alla seconda ordinanza,ma commessi prima della emissione della prima misura cautelare. LeSezioni Unite di questa Corte hanno affermato che quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisatoche quello previsto dalla citata norma è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi). (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.m. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231058 -01) È stato inoltre precisato che la nozione di anteriore desumibilità dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle emergenze poste a fondamento della seconda ordinanza cautelare richiede che al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento l'autorità giudiziaria fosse in grado di desumere la specifica rilevanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato connesso su cui si fonda l'adozione del successivo procedimento, il cui compendio indiziario deve manifestare la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini che rendano necessarie la separazione o la distinta iscrizione di reato connesso. In ultimo, costituisce principio consolidato quello secondo cui la parte che richiede la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza della connessione qualificata e della desumibilitàdagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza,già al momento di emissione del primo provvedimento;in particolare deve dimostrare il deposito all'interno e nell'ambito del procedimento da cui è scaturita la prima ordinanza cautelare di un'informativa di PG che contenga il compendio dei risultati investigativi valorizzati nella seconda ordinanza. Così chiarita la cornice in cui deve essere risolta la questione prospettata dalla difesa, va rilevato che il T ribunale ha valorizzato la data del la prima informativa conclusiva del procedimento odierno, il 19 Febbraio 2024, all’evidenza successiva al rinvio a giudizio emesso dal GUP nel processo Hybris, fondato su una informativa del 28 maggio 2021; ha quindi concluso affermando che il ricorrente non ha assolto al proprio specifico onere probatorio di dimostrare che le emergenze indiziarie per i reati connessi su cui si fonda la seconda ordinanza cautelare fossero già desumibili dagli atti posti a fondamento della prima, eche comunque tale prospettazione ha trovato ampia smentita in atti,sicché può concludersi che i fatti posti a base della nuova contestazione del reato associativo e degli altri reati non fossero nemmeno conosciuti prima del rinvio a giudizio del processo Hybris. Trattasi di motivazione condivisibile in quanto conforme alla disposizione normativa e ai principi più volte ribaditi in tema dalla giurisprudenza di legittimità. A ciò si aggiunga che è stato precisato che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di più misure emesse nei confronti della stessa persona, non deve confondersi il concetto di desumibilità dei fatti, contenuto nel comma terzo dell'art. 297 cod. proc. pen., con i concetti di conoscenza o conoscibilità. Detto concetto presuppone una valutazione riconducibile a una "quaestio facti" che il giudice di legittimità può esaminare esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenzeprocessuali e probatorie, nonchè sotto il profilo della congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni operate dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829 -01) Adispetto di quanto sostenuto anche con la memoria di replica, il Tribunale ha correttamente richiamato l’orientamento consolidato e recentemente ribadito secondo cui in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso. (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464 -01) A fronte dell’articolata motivazione, il ricorrente si limita a ribadire che gli elementi probatori posti a fondamento della seconda ordinanza, costituiti da intercettazioni telefoniche dichiarazioni di collaboratori di giustizia e attività investigative, erano già disponibili o desumibili al momento della emissione della prima ordinanza, ma non allega l’informativa cui fa riferimento. Affermare che i fatti emergevano dalle intercettazioni non è sufficiente ai fini della desumibilità poiché il contenuto del le conversazioni registrate oltre ad essere ascoltatodagli inquirenti, va elaborato alla stregua delle altre acquisizioni investigative. La difesa hapoi sostenuto di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione delle contestazioni associative di entrambi i procedimenti e della sentenza di condanna del processo Hybris. Si tratta di affermazioni generiche e assertive che non consentono al Collegio di valutare gli elementi fattuali posti a sostegno dell’eccezione e non si confrontano con le specifiche argomentazioni del Tribunale e con il dato pacifico della contestazione del reato associativo e della datazione delle informative di reato, dicui si è detto, da cui emerge che la prima informativa su cui si basa la seconda ordinanza cautelare è stata emessa dopo il rinvio a giudizio per il primo processo. 1.2. La seconda censura in ordine alla illogicità della motivazione con cui è stata respinta la richiesta di retrodatazione prevista dall'art. 297 cod. proc. pen. è generica, in quanto il Tribunale ha respinto l’eccezione osservando che sebbene i fatti oggetto delle imputazioni a carico dell’imputato, diverse dal reato associativo, sono stati commessi in epoca precedente all’emissione della prima ordinanza, certamente le emergenze indiziarieal riguardo non erano desumibili dagli atti all’epoca della prima ordinanza e del rinvio a giudizio dell’imputato nel procedimento Hybris. Il Tribunale a pagina 11 dell’ordinanza ha osservato che la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio di evidenziare la desumibilità dagli atti già acquisiti nel primo procedimento, prima dell’emissione del rinvio a giudizio, degli elementi su cui si basa la seconda ordinanza, e che l'informativa conclusiva del procedimento Hybris che reca la data del 28 maggio 2021 non poteva fare riferimento a condotte consumate successivamente In relazione alla specifica risposta fornita dal Tribunale circa la genericità dell’eccezione dedotta e il mancato rispetto dell'onere probatorio a carico dell'indagato, la difesa nulla osserva nel ricorso, limitandosi a reiterare l'eccezione già respinta e ritenuta generica e confondendo la data di commissione dei fatti ascritti con la desumibilità degli elementi indiziari. Il ricorrente si limita ad affermare che tutti gli episodi che dimostrano la contestazione associativa sono collocati tra il 2022 e i primi mesi del 2023,ma non dimostra o allega che si tratti di fatti già desumibili dalle informative presenti agli atti in quel procedimento. Ed invero a pagina 5 afferma apoditticamente che gli elementi probatori posti a fondamento della seconda ordinanza, costituiti da intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori erano già desumibili al momento dell'emissione della prima ordinanza, confondendo data di commissione dei fatti contestati e delle emergenze indiziarie e desumibilità delle stesse dagli atti a disposizione della Procura, senza considerare che si tratta di fatti emergenti da un’informativa successiva. 1.3. La terza censura non è consentita poiché invoca una diversa valutazione delle emergenze indiziarie che risulta effettuata dal Tribunale secondo criteri di logica e in forza di argomentazioni immuni da manifeste illogicità. Il ricorrente lamenta in particolare la parziale riproposizione da parte dei giudici del riesame, delle motivazioni rese dal GIP, in assenzadi un vaglio criticodelle doglianze difensive, mail provvedimento, pur richiamando largamente il compendio indiziario contenuto nel provvedimento cautelare,che non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione in sede di riesame ( v. pag 12 dell’ordinanza)palesa che i giudici hanno valutato in modo autonomo e approfondito le emergenze valorizzate nell’ordinanza del gip sulla ricorrenza dei plurimi e circostanziati gravi indizi e, solo dopo, le hanno condivise, come emerge dal parziale accoglimento delriesame limitatamente alla gravità indiziaria per i reati contestati ai capi 3 e 4 della rubrica. Non va comunque sottaciuto che dall'esame dell'ordinanza genetica emerge che [OSCURATO:PERSONA], fratello di un affiliato alla cosca, era nascosto nel frantoio del [OSCURATO:PERSONA] prima che,su sollecitazione del predetto, la cosca si facesse carico di trovare altra sistemazione e lo spostasse in un'abitazione di Adornato, dove poi venne tratto in arresto. 1.4.La quarta censura è infondata. Dal tenore della ordinanza impugnata emerge che con l'istanza di riesame il difensore non aveva allegato specifici elementi per superare la presunzione prevista dall’art. 275 cod. proc. pen. in relazione al reato associativo e ai delitti aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa; non puòpertanto può dolersi in questa sede della motivazione resa dal Tribunale che ha correttamente valorizza to la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Anche se la presunzione non viene ritenuta assoluta, è onere della difesa rilevare elementi concreti di fatto che giustifichino il suo superamento e,nel caso in esame, il decorso del tempo non assume rilevanza, considerato che il reato associativo è contestato sino ad agosto 2025 e tale permanenza connota di peculiare pericolosità anche le altre condotte,che si arrestano al 2023. L’attuale condizione di detenzione dell’imputato in forza di altra ordinanza cautelare non inficia il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, considerato che la sua posizione giuridica in relazione ad altri procedimenti potrebbe modificarsi in futuro per cause esterne e la valutazione delle esigenze cautelari va effettuata in relazione a questo giudizio. 2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non può trovare accoglimento. Il rigetto dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e
Sentenza Cassazione n. 10478/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris