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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36343/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/05/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto motivato del 6 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esaminata, all'esito di procedura partecipata ex art. 127 cod. proc. pen., la relazione presentata, ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dall'amministratore giudiziario delle società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Lunaset s.r.I., sottoposte a confisca, ancora non irrevocabile, nell'ambito di procedimento di prevenzione promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in vista della prosecuzione o della ripresa dell'attività di tali aziende o, viceversa, dell'avvio della loro liquidazione, la ha approvata formulando, contestualmente, alcune raccomandazioni in ordine, specificamente, alla sperimentazione, per la sola Lunaset s.r.I., dell'esercizio provvisorio, finalizzato a preservare il patrimonio aziendale, costituito dalle frequenze televisive, in vista della loro eventuale «rottamazione».

I giudici hanno agito in ossequio alla previsione del comma 1-sexies dell'art. 41, che dispone, tra l'altro, che il tribunale, esaminata la relazione e sentiti, ove comparsi, il pubblico ministero, i difensori delle parti, l'ANBSC e l'amministratore giudiziario, «ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa», nonché del successivo comma 5, a tenore del quale «Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa».

2. [OSCURATO:PERSONA], terza interessata nel procedimento di prevenzione, propone, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto la ridotta praticabilità del percorso di prosecuzione e ripresa dell'attività aziendale sula scorta di una errata interpretazione della nozione normativa di «perdite emerse» e senza considerare le deroghe, introdotte dal legislatore in concomitanza con l'emergenza da Covid-19, alla disciplina in tema di liquidazione delle società.

La ricorrente lamenta, altresì, che non si sia tenuto conto dei crediti che ella vanta, per conto della Imnnobilnet s.r.I., né delle plurime soluzioni indicate in sede di contraddittorio, che meglio avrebbero tutelato l'interesse aziendale rispetto alla prospettata messa in liquidazione, frutto, in ultimo, di un approccio «sanzionatorio» da parte dell'amministrazione giudiziaria.Conclusivamente, la ricorrente osserva che, al cospetto di una decisione suscettibile di incidere definitivamente sui propri diritti, pregiudicandoli, deve ritenersi ammissibile, in linea con quanto già statuito in casi analoghi, l'impugnazione innanzi alla Corte di cassazione, quantomeno per violazione di legge.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti.

2. L'art. 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel disciplinare il procedimento di verifica, da parte del Tribunale, delle proposte formulate dall'amministratore giudiziario in ordine alla prosecuzione o alla ripresa dell'attività aziendale ovvero, al contrario, della messa in liquidazione dell'organismo, non indica se ed attraverso quali strumenti il decreto motivato previsto dal comma 1-sexies o il provvedimento contemplato dal successivo comma 5 possano essere impugnati.

La giurisprudenza di legittimità, occupandosi della questione, ha offerto soluzioni non univoche né adeguatamente sistematizzate, anche in chiave di emersione di possibili contrasti ermeneutici.

Da un canto, Sez. 2, n. 28922 del 9/7/2020, Spada, Rv. 279702 ha riconosciuto — richiamando il principio enunciato dalle Sezioni unite (n. 46898 del 26/7/2019, Ricchiuto, Rv. 277156) per il caso di rigetto, da parte del tribunale competente per le misure di prevenzione, dell'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — l'appellabilità del provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata, ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, disponendo la cessazione dell'attività e la vendita dei beni strumentali.

Di, almeno parzialmente, diverso avviso si è mostrata Sez. 2, n. 8640 del 28/1/2021, Capriotti, non massinnata, che ha sancito l'inammissibilità dell'impugnazione, avverso il decreto emesso ai sensi dell'art. 41, mediante ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza vagliare, tuttavia, le alternative, che pure ha indicato, della radicale non impugnabilità del provvedimento ovvero, al contrario, della proponibilità di appello (opzione, quest'ultima, che, si nota incidentalmente, avrebbe potuto indurre la riqualificazione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).Autonomo percorso è stato, invece, seguito da Sez. 1, n. 6340/21 del 4/11/2020, Sanicola, Rv. 280525, che, trattando incidentalmente la questione, ha ipotizzato, al riguardo, l'impugnabilità del provvedimento — in quanto incidente in maniera definitiva su diritti soggettivi ed avente, pertanto, al di là della qualificazione come decreto, natura di sentenza (in tal senso, cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224610) — in forza del disposto dell'art. 111, settimo comma, Cost. e per sola violazione di legge.

3. Ritiene il Collegio che, sulla base della normativa applicabile e tenuto conto degli orientamenti applicativi testé evocati, il decreto emesso dal tribunale sannnnaritano il 6 maggio 2021 non sia suscettibile di autonoma impugnazione.

L'art. 568 cod. proc. pen., nel prevedere, al comma 1, che «la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possano essere impugnati», consacra, a livello positivo, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che informa l'intero orizzonte penalistico e si traduce nella concorrente necessità che la legge indichi quali provvedimenti siano soggetti a gravame ed attraverso quale strumento.

Tale principio, certamente valevole anche nel settore delle misure di prevenzione, non esclude che, per ineludibili esigenze di tutela di preminenti posizioni giuridiche soggettive, sia ammessa — come statuito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (per un'ampia ed esaustiva disamina sul punto, cfr. Sez.

U, n. 46898 del 26/7/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, in motivazione) — l'impugnazione, quantunque non espressamente prevista, di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi di rango primario.

Primo, ineludibile presupposto per il superamento del canone per cui, anche nella materia delle misure di prevenzione, un provvedimento giurisdizionale può essere censurato esclusivamente nei casi e nelle forme espressamente previsti dal legislatore è, quindi, che la decisione abbia sicura attitudine alla definizione della situazione controversa, sia, cioè, idonea ad incidere, in modo tendenzialmente definitivo, sul diritto che viene in rilievo e di cui il titolare o altro soggetto interessato lamenti l'ingiustificato sacrificio.

Al contrario, non è dato ravvisarsi analoga esigenza laddove si sia al cospetto di provvedimenti di natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria, che non sono suscettibili di determinare la stabile pretermissione della situazione giuridica della cui salvaguardia si discute (sul punto, utili riferimenti, dedicati al tema dell'impugnabilità delle decisioni del giudice delegato, si rinvengono in Sez. 1, n. 21121 del 2/3/2021, Licciardello, Rv. 281369).4.

Ora, nel caso in esame, il Tribunale, lungi dal disporre, in via definitiva ed irrevocabile sulla sorte delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria, si è limitato a delibare, condividendole, le proposte formulate dall'amministratore in ordine alla possibilità di proseguire utilmente l'attività delle società sottoposte a confisca e, eventualmente, sotto quali condizioni, id est ad esprimere un avviso — peraltro non consacrato in apposita parte dispositiva, della quale il decreto, pur ampiamente motivato, è, singolarmente, privo — dal quale non scaturisce in alcun modo il definitivo ed irreparabile pregiudizio per le prerogative della Lucariello.

In questa direzione depongono, ad esempio, tanto il riferimento alla possibilità, prevista dall'art. 2487-ter cod. civ., di revocare, dopo averne rimosso le cause, lo stato di liquidazione che l'amministratore aveva proposto per la [OSCURATO:SOCIETA]. e per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quanto il suggerimento rivolto all'amministratore giudiziario di perseverare, in relazione a tutte le imprese in sequestro, nella ricerca di modalità gestorie «attive» tese al migliore sfruttamento delle risorse aziendali, a partire da quelle della Lunaset s.r.I..

Appare del tutto evidente, dunque, che la decisione impugnata ha carattere interlocutorio e si inserisce in una più complessa attività gestoria che impegna il periodo che intercorre tra l'apposizione del vincolo cautelare e l'irrevocabilità del provvedimento ablatorio, cui consegue l'adozione delle scelte finali in ordine al destino dell'impresa, a quel punto di esclusiva competenza della mano pubblica, divenuta titolare dell'entità aziendale.

Il legislatore, va opportunamente aggiunto, ha avuto cura, del resto, di strutturare il procedimento in forma partecipata, richiamando, al comma 1-sexies, la procedura ex art. 127 cod. proc. pen. (in esito alla quale è stata avallata anche la proposta di parziale messa in liquidazione, che avrebbe potuto essere delibata anche nelle forme, meno garantite, previste dal comma 5) ed indicando, quali parti interessate, il pubblico ministero, i difensori delle parti, l'ANBSC e l'amministratore giudiziario, sì da assicurare il più ampio spazio per il dispiegamento del contraddittorio.

Tanto è, in effetti, accaduto nel caso di specie, segnato dalla successione, nell'arco dì oltre sei mesi, di tre udienze e dallo scambio di cospicua documentazione, attività istruttoria che ha consentito al tribunale di assumere le determinazioni di sua competenza all'esito di un esaustivo ed appagante confronto.

La rilevanza dell'iter che è sfociato nell'adozione del provvedimento del 6 maggio 2021 induce a ritenere, in ipotesi, l'impugnabilità del medesimo decreto per l'eventuale — e nella fattispecie non dedotta né, comunque, apprezzabile — violazione delle regole previste dall'art. 127 cod. proc. pen., ma non anche in relazione al suo contenuto che, proprio perché adottato con il contributo di tutti gli attori, resta insindacabile.

La trama argomentativa sin qui sviluppata conduce, ovviamente, a negare al decreto la portata sostanziale di sentenza e, quindi, la praticabilità, ventilata dal filone ermeneutico prima evocato, del ricorso in cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost.Detto strumento, deve d'altro canto rimarcarsi, finirebbe, il più delle volte, con il rivelarsi, nella pratica, inadatto a preservare gli interessi della parte che intendesse criticare, come nel caso della Lucariello, la motivazione sottesa alla decisione contestata mediante l'attivazione di uno strumento impugnatorio che ammette la deduzione della sola violazione di legge e, quindi, la carenza assoluta — o, al più, l'apparenza — della motivazione, e non anche la sua manifesta illogicità o contraddittorietà.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/05/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto motivato del 6 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esaminata, all'esito di procedura partecipata ex art. 127 cod. proc. pen., la relazione presentata, ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dall'amministratore giudiziario delle società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Lunaset s.r.I., sottoposte a confisca, ancora non irrevocabile, nell'ambito di procedimento di prevenzione promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in vista della prosecuzione o della ripresa dell'attività di tali aziende o, viceversa, dell'avvio della loro liquidazione, la ha approvata formulando, contestualmente, alcune raccomandazioni in ordine, specificamente, alla sperimentazione, per la sola Lunaset s.r.I., dell'esercizio provvisorio, finalizzato a preservare il patrimonio aziendale, costituito dalle frequenze televisive, in vista della loro eventuale «rottamazione». I giudici hanno agito in ossequio alla previsione del comma 1-sexies dell'art. 41, che dispone, tra l'altro, che il tribunale, esaminata la relazione e sentiti, ove comparsi, il pubblico ministero, i difensori delle parti, l'ANBSC e l'amministratore giudiziario, «ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa», nonché del successivo comma 5, a tenore del quale «Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa». 2. [OSCURATO:PERSONA], terza interessata nel procedimento di prevenzione, propone, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto la ridotta praticabilità del percorso di prosecuzione e ripresa dell'attività aziendale sula scorta di una errata interpretazione della nozione normativa di «perdite emerse» e senza considerare le deroghe, introdotte dal legislatore in concomitanza con l'emergenza da Covid-19, alla disciplina in tema di liquidazione delle società. La ricorrente lamenta, altresì, che non si sia tenuto conto dei crediti che ella vanta, per conto della Imnnobilnet s.r.I., né delle plurime soluzioni indicate in sede di contraddittorio, che meglio avrebbero tutelato l'interesse aziendale rispetto alla prospettata messa in liquidazione, frutto, in ultimo, di un approccio «sanzionatorio» da parte dell'amministrazione giudiziaria.Conclusivamente, la ricorrente osserva che, al cospetto di una decisione suscettibile di incidere definitivamente sui propri diritti, pregiudicandoli, deve ritenersi ammissibile, in linea con quanto già statuito in casi analoghi, l'impugnazione innanzi alla Corte di cassazione, quantomeno per violazione di legge. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti. 2. L'art. 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel disciplinare il procedimento di verifica, da parte del Tribunale, delle proposte formulate dall'amministratore giudiziario in ordine alla prosecuzione o alla ripresa dell'attività aziendale ovvero, al contrario, della messa in liquidazione dell'organismo, non indica se ed attraverso quali strumenti il decreto motivato previsto dal comma 1-sexies o il provvedimento contemplato dal successivo comma 5 possano essere impugnati. La giurisprudenza di legittimità, occupandosi della questione, ha offerto soluzioni non univoche né adeguatamente sistematizzate, anche in chiave di emersione di possibili contrasti ermeneutici. Da un canto, Sez. 2, n. 28922 del 9/7/2020, Spada, Rv. 279702 ha riconosciuto — richiamando il principio enunciato dalle Sezioni unite (n. 46898 del 26/7/2019, Ricchiuto, Rv. 277156) per il caso di rigetto, da parte del tribunale competente per le misure di prevenzione, dell'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — l'appellabilità del provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata, ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, disponendo la cessazione dell'attività e la vendita dei beni strumentali. Di, almeno parzialmente, diverso avviso si è mostrata Sez. 2, n. 8640 del 28/1/2021, Capriotti, non massinnata, che ha sancito l'inammissibilità dell'impugnazione, avverso il decreto emesso ai sensi dell'art. 41, mediante ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza vagliare, tuttavia, le alternative, che pure ha indicato, della radicale non impugnabilità del provvedimento ovvero, al contrario, della proponibilità di appello (opzione, quest'ultima, che, si nota incidentalmente, avrebbe potuto indurre la riqualificazione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).Autonomo percorso è stato, invece, seguito da Sez. 1, n. 6340/21 del 4/11/2020, Sanicola, Rv. 280525, che, trattando incidentalmente la questione, ha ipotizzato, al riguardo, l'impugnabilità del provvedimento — in quanto incidente in maniera definitiva su diritti soggettivi ed avente, pertanto, al di là della qualificazione come decreto, natura di sentenza (in tal senso, cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224610) — in forza del disposto dell'art. 111, settimo comma, Cost. e per sola violazione di legge. 3. Ritiene il Collegio che, sulla base della normativa applicabile e tenuto conto degli orientamenti applicativi testé evocati, il decreto emesso dal tribunale sannnnaritano il 6 maggio 2021 non sia suscettibile di autonoma impugnazione. L'art. 568 cod. proc. pen., nel prevedere, al comma 1, che «la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possano essere impugnati», consacra, a livello positivo, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che informa l'intero orizzonte penalistico e si traduce nella concorrente necessità che la legge indichi quali provvedimenti siano soggetti a gravame ed attraverso quale strumento. Tale principio, certamente valevole anche nel settore delle misure di prevenzione, non esclude che, per ineludibili esigenze di tutela di preminenti posizioni giuridiche soggettive, sia ammessa — come statuito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (per un'ampia ed esaustiva disamina sul punto, cfr. Sez. U, n. 46898 del 26/7/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, in motivazione) — l'impugnazione, quantunque non espressamente prevista, di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi di rango primario. Primo, ineludibile presupposto per il superamento del canone per cui, anche nella materia delle misure di prevenzione, un provvedimento giurisdizionale può essere censurato esclusivamente nei casi e nelle forme espressamente previsti dal legislatore è, quindi, che la decisione abbia sicura attitudine alla definizione della situazione controversa, sia, cioè, idonea ad incidere, in modo tendenzialmente definitivo, sul diritto che viene in rilievo e di cui il titolare o altro soggetto interessato lamenti l'ingiustificato sacrificio. Al contrario, non è dato ravvisarsi analoga esigenza laddove si sia al cospetto di provvedimenti di natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria, che non sono suscettibili di determinare la stabile pretermissione della situazione giuridica della cui salvaguardia si discute (sul punto, utili riferimenti, dedicati al tema dell'impugnabilità delle decisioni del giudice delegato, si rinvengono in Sez. 1, n. 21121 del 2/3/2021, Licciardello, Rv. 281369).4. Ora, nel caso in esame, il Tribunale, lungi dal disporre, in via definitiva ed irrevocabile sulla sorte delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria, si è limitato a delibare, condividendole, le proposte formulate dall'amministratore in ordine alla possibilità di proseguire utilmente l'attività delle società sottoposte a confisca e, eventualmente, sotto quali condizioni, id est ad esprimere un avviso — peraltro non consacrato in apposita parte dispositiva, della quale il decreto, pur ampiamente motivato, è, singolarmente, privo — dal quale non scaturisce in alcun modo il definitivo ed irreparabile pregiudizio per le prerogative della Lucariello. In questa direzione depongono, ad esempio, tanto il riferimento alla possibilità, prevista dall'art. 2487-ter cod. civ., di revocare, dopo averne rimosso le cause, lo stato di liquidazione che l'amministratore aveva proposto per la [OSCURATO:SOCIETA]. e per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quanto il suggerimento rivolto all'amministratore giudiziario di perseverare, in relazione a tutte le imprese in sequestro, nella ricerca di modalità gestorie «attive» tese al migliore sfruttamento delle risorse aziendali, a partire da quelle della Lunaset s.r.I.. Appare del tutto evidente, dunque, che la decisione impugnata ha carattere interlocutorio e si inserisce in una più complessa attività gestoria che impegna il periodo che intercorre tra l'apposizione del vincolo cautelare e l'irrevocabilità del provvedimento ablatorio, cui consegue l'adozione delle scelte finali in ordine al destino dell'impresa, a quel punto di esclusiva competenza della mano pubblica, divenuta titolare dell'entità aziendale. Il legislatore, va opportunamente aggiunto, ha avuto cura, del resto, di strutturare il procedimento in forma partecipata, richiamando, al comma 1-sexies, la procedura ex art. 127 cod. proc. pen. (in esito alla quale è stata avallata anche la proposta di parziale messa in liquidazione, che avrebbe potuto essere delibata anche nelle forme, meno garantite, previste dal comma 5) ed indicando, quali parti interessate, il pubblico ministero, i difensori delle parti, l'ANBSC e l'amministratore giudiziario, sì da assicurare il più ampio spazio per il dispiegamento del contraddittorio. Tanto è, in effetti, accaduto nel caso di specie, segnato dalla successione, nell'arco dì oltre sei mesi, di tre udienze e dallo scambio di cospicua documentazione, attività istruttoria che ha consentito al tribunale di assumere le determinazioni di sua competenza all'esito di un esaustivo ed appagante confronto. La rilevanza dell'iter che è sfociato nell'adozione del provvedimento del 6 maggio 2021 induce a ritenere, in ipotesi, l'impugnabilità del medesimo decreto per l'eventuale — e nella fattispecie non dedotta né, comunque, apprezzabile — violazione delle regole previste dall'art. 127 cod. proc. pen., ma non anche in relazione al suo contenuto che, proprio perché adottato con il contributo di tutti gli attori, resta insindacabile. La trama argomentativa sin qui sviluppata conduce, ovviamente, a negare al decreto la portata sostanziale di sentenza e, quindi, la praticabilità, ventilata dal filone ermeneutico prima evocato, del ricorso in cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost.Detto strumento, deve d'altro canto rimarcarsi, finirebbe, il più delle volte, con il rivelarsi, nella pratica, inadatto a preservare gli interessi della parte che intendesse criticare, come nel caso della Lucariello, la motivazione sottesa alla decisione contestata mediante l'attivazione di uno strumento impugnatorio che ammette la deduzione della sola violazione di legge e, quindi, la carenza assoluta — o, al più, l'apparenza — della motivazione, e non anche la sua manifesta illogicità o contraddittorietà. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
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