CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00222/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11938-2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 621/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 29/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] docente Riconoscimento servizio prestato nella scuola paritaria R.G.N. 11938/2019 Cron. Rep. Ud.03/12/2025 - Con sentenza del 4 ottobre 2018, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Lanciano e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca(ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) avente ad oggetto la declaratoria ( previ a disapplicazione della disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispongono che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”) del diritto alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 20016/2017 del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura prevista per il servizio statale nonché al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del medesimo servizio pre - ruolo, con condanna del MIUR all’attribuzione del relativo punteggio ed al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione di carriera. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto l’illegittimità della norma di cui al CCNI relativo alla mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 volta ad escludere a quei fini la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie per contrasto con la disposizione di cui all’art. 2, d.l. n. 255/2001, che disponeva in senso difforme prevedendo la valutazione del servizio reso nelle scuole paritarie di cui alla l. n. 62/2000 nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, avendo la predetta legge inserito le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e non valendo ad escluderne l’operatività le previsioni di cui agli artt. 360, comma 6 e 485 d.lgs. n. 297/1994 che, dettate con riguardoalla valutabilità del servizio di ruolo e pre- ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” ovvero presso le scuole elementari “parificate”, si sosteneva fossero da interpretarsi, in quanto relative agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali come originariamente denominati, nel senso che dovessero valere per le rinominate scuole paritarie, e, pertanto, sussistente il diritto dell’istante a vedersi riconoscere, ai fini della mobilità territoriale, il punteggio relativo al servizio prestato nelle scuole paritarie. - Per la cassazione della sentenza ricorre il MIUR affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorsoillustrato da memoria, la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - 1. Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297/1994, 2, comma 2, d.l. n. 255/2001 conv. in l. n. 153/2001, nonché della nota 4) della tabella allegata al CCNI 8.4.2016 in relazione agli artt. 1362 ss., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, contrastando questa con la lettura della norma contrattuale imposta dal richiamo ivi operato, ai fini del punteggio attribuibile in ragione del servizio pre-ruolo prestato, agli artt. 485 e 490 T.U. del 1994, prevedendo tali disposizioni l’attribuibilità di quel punteggio solo nell’ipotesi in cui il servizio prestato sia utile ai fini della ricostruzione della carriera, possibilità, viceversa,non consentita con riferimento alle scuole paritarie, disposizioni, queste per nulla modificate dalla l. n. 62/2000 e non incise dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 255/2001, riferendosi esso all’ipotesi di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, istituto soggetto ad una disciplina speciale non estensibile oltre il suo campo di applicazione. - 2. Non sono fondate le plurime eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente. - I l ricorso pone una questione di validità della clausola contrattuale contenuta nel CCNI e non ne sollecita una interpretazione diversa da quella che alla stessa è stata data dalla Corte territoriale, sicché non trova applicazione l’orientamento richiamato dalla controricorrente , applicabile nella sola ipotesi in cui il ricorso contesti la violazione del CCNI sulla base di una diversa esegesi dello stesso. - La censura individua con chiarezza la ratio decidendi della pronuncia gravata (ritenuta equiparazione fra scuola statale e scuola paritaria) ed altrettanto chiaramente svolge considerazioni in iurevolte a dimostrare l’infondatezza della tesi accolta dal giudice d’appello. - 2. Il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento costantemente espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 16708/2024), quanto alla ricostruzione della carriera, sulla base del quale si è anche esclusa l’asserita equiparabilità del servizio prestato presso la scuola paritaria a quello svolto negli istituti statali ai fini dell’attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità, in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima. Detto orientamento è fondato sul rilievo per cui la l. n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata cosicché non è condivisibile la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati nonché sul rilievo per cui non è ravvisabile alcun contrasto con la clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato deve essere esclusa nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi. Quest’ultimo principio ha trovato conferma nella recente pronuncia della Corte di Giustizia UE 4 settembre 2025 in causa c-543/23. - Gli argomenti sottesi al principio di diritto enunciato e qui ribadito non sono adeguatamente contrastati dalla memoria difensiva con la quale si insiste sull’avvenuto riconoscimento del servizio ai fini dell’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, di per sé non decisivo perché l’equiparazione, che richiede una espressa previsione in tal senso, può essere riconosciuta per alcuni effetti e negata ad altri fini. - Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio. - Le spese dell’intero processo devono essere compensate fra le parti in ragione della complessità della questione giuridica, che ha fatto registrare l’intervento oltre che del giudice della nomofilachia, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introdutt