CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 16679/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28953-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1264/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/06/2021 R.G.N. 2237/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28953/2021 CC[OSCURATO:DATA_NASCITA] RILEVATO - che, con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro avente ad oggetto il riconoscimento in favore dell’istante, dipendente della predetta ASL, in forza presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione del Polo ospedaliero [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in qualità di collaboratore professionale sanitario –infermiere, inquadrato in categoria D, posizione economica D3, dell’indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL per il comparto Sanità relativo al biennio economico 2000/2001 per aver svolto di fatto le relative funzioni a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice ed in conformità all’orientamento espresso da questa Corte, sufficiente, ai fini del riconoscimento dell’indennità di coordinamento, che del conferimento delle relative funzioni vi fosse traccia documentale e che lo stesso provenisse, non dai vertici aziendali, ma da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, riscontrando tali requisiti con riguardo al provvedimento n. 3303 del 29.11.2012 reso dal [OSCURATO:PERSONA] della ASL con cui l’istante, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva nominato referente per l’attività di organizzazione e gestione dei processi infermieristici della UOC di Anestesia e Rianimazione;- che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL Napoli 1 Centro, affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale il Mammalella non ha svolto alcuna attività difensiva CONSIDERATO - - che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 435, commi 2 e 3, c.p.c. deduce la nullità dell’impugnata sentenza avendo la Corte territoriale dichiarare improcedibile il ricorso in appello al cui deposito il Mammalella allora proponente non aveva fatto seguire la notifica dell’atto medesimo e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione; - che, con il secondo motivo, la ASL ricorrente solleva alla stregua del medesimo parametro normativo l’identicaquestione facendo qui constare l’inescusabilità dell’omissione per l’inesistenza di alcun impedimento dell’appellante alla notifica; - che, con il terzo motivo, in via subordinata, la ASL ricorrente denuncia la violazione degli artt. 435, comma 3 e 291 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata per non aver la Corte territoriale rilevato la nullità della notifica effettuata senza il rispetto dei termini a comparire e disposto la sua rinnovazione; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.10 CCNL di comparto biennio economico 2000/2001 è prospettata con riferimento all’omessa pronunzia in ordine all’eccepita prescrizione quinquennale dei crediti vantati exart.2948 c.c.; - che, con il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 10 CCNL di comparto biennio economico 2000/2001, la ASL ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver fondato il convincimento circa l’assolvimento dell’onere della prova dell’esercizio delle funzioni di coordinamento da parte dell’istante sulla base di un’erronea interpretazione della norma in particolare per quel che riguarda il riconoscimento formale delle funzioni da parte del Direttore Generale quale organo deputato ad esprimere la volontà dell’Ente; - che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 16517/2016 ma già Cass. n. 12388/1999), secondo cui “nel rito del lavoro, in caso di rinvio d’ufficio dell’udienza di trattazione da parte della Corte d’Appello, prima della sua apertura, ove l’appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e l’appellato non si sia ritualmente costituito, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l’incidenza del comportamento dell’appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell’avvenuto rispetto dei termini con riferimento all’udienza successivamente fissata”; - che, nella specie, risulta dagli atti puntualmente richiamati dalla ricorrente e prodotti, che, fissata l’udienza di discussione del 21 maggio 2020, era stato disposto, fuori udienza e ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, il rinvio della causa all’udienza del 4 marzo 2021, disponendosi successivamente, sempre fuori udienza, lo svolgimento di tale udienza mediante trattazione scritta; - che risulta, altresì, la notifica dell’atto di appello in data 16 febbraio 2021 (essendo da considerare, ai fini dell’eventuale improcedibilità, l’udienza del 4 marzo 2021 e non la precedente del 21 maggio 2020, mai celebrata e rinviata con provvedimento adottato fuori udienza); - che, di contro, il terzo motivo, si rivela meritevole di accoglimento, avendo in effetti la Corte territoriale proceduto in difetto della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti per la nullità della notifica, effettuata in vista della nuova udienza fissata a seguito del rinvio d’ufficio ma senza il rispetto del termine di 25 giorni che devono intercorrere rispetto alla data di fissazione dell’udienza (la notifica è del 16.2.2021 mentre l’udienza cadeva il successivo 4.3.2021), nullità non sanata dalla successiva costituzione della ASL allora appellata, quando viceversa avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica; - che il terzo motivo di ricorso va, dunque, accolto, assorbiti il quarto ed il quinto relativi al merito, rigettati il primo ed il secondo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti il quarto ed il quinto, rigettati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le sp