CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo tuditbirditensorè,5 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2021 la Corte di appello di Catanzaro - per quanto di interesse in questa sede - ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Paola del 27 ottobre 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e operata la diminuzione per il rito, alla pena, rispettivamente: di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 833,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]). I due imputati sono stati ritenuti responsabili di aver commesso, in concorso con altri soggetti, diverse ipotesi di furto aggravato, consumate o tentate, poste in essere tra il 2016 e il 2017 nell'ambito di una vasta zona territoriale (riguardante le province di Cosenza, Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] e Taranto) in danno di plurimi esercizi commerciali (distributori di benzina, bar, edicole, sale giochi), facendo ricorso ad un preciso modus operandi, rappresentato dal preventivo furto di furgoni poi utilizzati per introdursi all'interno di tali esercizi e per ivi collocarvi la merce sottratta, sempre costituita da beni di valore (slot machine, macchina cambiamonete, registratore di cassa, stecche di sigarette, liquori, denaro contante, macchina fotografica). 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo due distinti atti che - in quanto sostanzialmente sovrapponibili - possono essere considerati congiuntamente. I ricorrenti hanno dedotto due motivi di doglianza, con il primo dei quali hanno eccepito vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen., per avere la Corte di appello errato nel non accogliere quanto da loro richiesto circa la scelta del rito attraverso cui procedere, così violando i loro diritti defensionali. Lamentano i prevenuti che, dopo avere anticipato all'udienza del 5 dicembre 2019 la loro volontà di procedere con le forme del rito abbreviato, all'udienza del 7 luglio 2020 il loro nuovo difensore - per come evincibile dal verbale di udienza - avrebbe modificato l'originaria scelta, esprimendo ia volontà di ricorrere al giudizio ordinario. Tale istanza era stata, tuttavia, rigettata dal G.U.P., per ritenuta intempestività, con decisione da ritenersi inspiegabile ed illogica, oltre che giuridicamente non corretta, considerato che il provvedimento di ammissione al rito ex art. 438 cod. proc. pen. non era stato ancora pronunciato da parte del decidente. Con la seconda censura sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 624, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen., per avere la Corte territoriale errato nell'aver ritenuto configurata la partecipazione degli imputati alle ipotesi delittuose loro contestate sulla scorta dei soli tabulati relativi alle celle telefoniche agganciate dalle loro utenze e dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, peraltro in assenza dei verbali delle operazioni compiute. La mancata effettuazione di un riconoscimento vocale e di un accertamento peritale di tipo informatico e antropometrico non consentirebbe, infatti, di far ritenere comprovato, in modo certo, che tra i soggetti ritratti nel corso dell'espletamento dei furti vi fossero anche i due ricorrenti. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte siano sostanzialmente coincidenti con quelle dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come sia, comunque, destituita di ogni 1(0\tC-3— fondamento la prima doglianza dedotta da parte dei ricorrenti, avendo la Corte di merito adeguatamente e logicamente esplicato come l'asserita manifestata volontà del difensore di chiedere la revoca dell'originaria richiesta di procedere con rito abbreviato sia risultata, nei fatti, giudizialmente sconfessata dalle circostanze per cui: nel verbale dell'udienza del 7 luglio 2020 vi era la dicitura «le parti confermano la scelta del rito. Il giudice dispone il mutamento del rito», senza nessuna ulteriore dichiarazione al riguardo resa da parte del difensore, né da parte degli imputati; nella trascrizione della registrazione della suddetta udienza non vi era stata nessuna manifestazione espressa da parte del difensore volta ad ottenere la revoca della richiesta di giudizio abbreviato, essendosi egli esclusivamente limitato ad affermare che avrebbe optato per il rito ordinario nel caso in cui non fosse già stata precedentemente formalizzata istanza ex art. 438 cod. proc. pen. da parte dei suoi assistiti. D'altro canto, stante la natura di negozio processuale unilaterale di tipo abdicativo in cui si sostanzia la richiesta di celebrare il processo con il rito abbreviato, anche la contraria istanza di revoca costituisce un atto c.d. personalissimo, in quanto atto dispositivo direttamente incidente sul suo diritto di libertà, esercitabile dal difensore solo ove munito di procura speciale - di cui, nel caso di specie, il suddetto risultava essere privo -. 4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riferimento alla seconda censura dedotta dai ricorrenti, avente ad oggetto la lamentata insufficienza di elementi di riscontro idonei a configurare la loro responsabilità, nella sostanza afferendo alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4.1. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dai giudici di appello le doglianze con cui i ricorrenti hanno ritenuto di escludere la loro responsabilità, atteso che l'individuazione dei due prevenuti quali partecipi alle contestate azioni criminose non è stata effettuata sulla scorta delle sole immagini acquisite dai filmati dei sistemi di videosorveglianza, ma ha trovato significativi riscontri nei tabulati relativi alle utenze telefoniche loro riferibili, nonché nei relativi incroci, che hanno permesso di accertare come i due imputati e i loro concorrenti avessero seguito l'identico percorso in occasione della commissione dei vari furti oggetto di contestazione. I giudici di merito, inoltre, hanno dedotto ulteriori decisivi elementi di riscontro dalla comprovata continua frequentazione intercorsa tra i vari correi, nonché dai contenuti delle dichiarazioni confessorie rese dai «coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali tutti hanno ammesso di aver commesso i diversi fatti loro contestati in concorso con i due Silaghi». A fronte degli indicati aspetti, allora, le censure mosse dagli imputati si appalesano come, nella sostanza, volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. 5. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili, per l'effetto rendendosi inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in