CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; • Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, commesso il 31 maggio 2018; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che contesta il riconoscimento della recidiva, è generico poiché si risolve in una rivendicazione astratta priva di confronto critico con le ragioni della decisione e soprattutto con non ancorata alla natura e caratteri dei precedenti penali dell'imputato che ha riportato innumerevoli condanne il reato di furto, l'ultima delle quali divenuta irrevocabile il 13 aprile 2018, pochi giorni prima della commissione del nuovo furto oggetto del presente processo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il