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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06239/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31573/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso Io studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 8 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei legali rappresentanti - intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 777/2020, pubblicata in data 26 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. In forza di decreto ingiuntivo notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] procedeva al pignoramento dei crediti vantati dalla società debitrice nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

A seguito di dichiarazione negativa da parte della terza pignorata, il giudice dell'esecuzione disponeva ex art. 549 cod. proc. civ. i necessari accertamenti e, all'esito della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che eccepiva l'intervenuta estinzione del debito producendo assegni circolari e ricevute di bonifico, prontamente contestate dal creditore procedente, con ordinanza del 14 dicembre 2017, riteneva non dimostrato un residuo credito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Con ricorso del 12 gennaio 2018, lo Zarbano impugnava, ai sensi degli artt. 649 e 617 cod, proc. civ., la suddetta ordinanza, ribadendo l'esistenza del credito, risultante dalla contabilità delle due società, e l'inidoneità dei documenti prodotti a dimostrare l'asserita estinzione del debito ed il giudice dell'esecuzione confermava l'ordinanza impugnata.

3. Introdotto il giudizio di merito, all'esito della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione, dichiarando la «nullità del processo per irregolare instaurazione del contraddittorio».

Rilevando che la rappresentanza della società debitrice e della società terza pignorata facevano capo alla medesima persona fisica, [OSCURATO:PERSONA], il giudice del merito ha osservato che sussisteva un potenziale conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che imponeva la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78, secondo comma, cod. proc. civ.

L'omessa nomina del curatore costituiva vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell'intero procedimento per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, risultando evidente la «ricorrenza di sintomi indicativi dell'effettività del conflitto».

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con sei motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, cod. proc. civ., lamentando che la decisione gravata non espone le ragioni che hanno condotto il giudice a ritenere applicabile al caso di specie l'art. 78 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell'art. 78, secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 24 Cost. e contesta l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale il conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato che, ai sensi del richiamato art. 78 cod. proc. civ., rende necessaria la nomina del curatore speciale, possa essere anche solo potenziale e non richiede alcuna verifica circa «l'evidente ricorrenza di sintomi indicativi dell'effettività del conflitto».

Rimarca che, nel caso in esame, non sussisteva un conflitto di interessi rilevante, poiché la Merendino non era portatrice di un interesse personale confliggente con quello della società rappresentata e, peraltro, l'inesistenza del conflitto era avvalorata dal comportamento tenuto in concreto dalle due società, che avevano sostenuto l'avvenuta estinzione del debito.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «Nullità della sentenza e del procedimento - art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 78, secondo comma, c.p.c. ed artt. 3 e 24 Cost.», ribadendo che il Tribunale non ha svolto alcuna valutazione in merito ai diversi interessi sussistenti in capo alle due società ed al comune amministratore e di come gli stessi potessero entrare in conflitto.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia «Nullità della sentenza e del procedimento - art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. con riferimento alla violazione o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.», lamentando che il giudice ha posto a fondamento della decisione una questione sollevata d'ufficio, senza averla previamente sottoposta alle parti, rendendo in tal modo una sentenza «a sorpresa».

5. Con il quinto motivo, denunciando «Nullità della sentenza e del procedimento - art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. con riferimento alla violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 162 c.p.c.», il ricorrente si duole che il Tribunale, dopo avere pronunciato la nullità del procedimento, abbia rigettato l'opposizione, anziché disporre la rinnovazione degli atti ritenuti nulli e, eventualmente, la regressione del giudizio alla sua fase iniziale.6.

Con il sesto motivo, deducendo la «violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il ricorrente censura la statuizione sulle spese, evidenziando che, essendo stata la sentenza decisa in rito, non poteva essere considerato soccombente.

7. Il ricorso è improcedibile perché, pur essendo stato nel ricorso dedotto che la sentenza impugnata è stata notificata in data 17 settembre 2020, risulta comunque inottemperato l'onere di deposito della relativa relata di notifica.

Secondo l'orientamento di questa Corte (Cass., sez. 6-3, 30/04/2019, n. 11386), pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6-3, 10/07/2013, n. 17066).

Siffatta prova di resistenza dà nella specie esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 26 agosto 2020 e il ricorso è stato notificato in data 16 novembre 2020.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Non occorre pronunciarsi sulle spese in considerazione del fatto che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31573/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso Io studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 8 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei legali rappresentanti - intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 777/2020, pubblicata in data 26 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. In forza di decreto ingiuntivo notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] procedeva al pignoramento dei crediti vantati dalla società debitrice nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. A seguito di dichiarazione negativa da parte della terza pignorata, il giudice dell'esecuzione disponeva ex art. 549 cod. proc. civ. i necessari accertamenti e, all'esito della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che eccepiva l'intervenuta estinzione del debito producendo assegni circolari e ricevute di bonifico, prontamente contestate dal creditore procedente, con ordinanza del 14 dicembre 2017, riteneva non dimostrato un residuo credito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con ricorso del 12 gennaio 2018, lo Zarbano impugnava, ai sensi degli artt. 649 e 617 cod, proc. civ., la suddetta ordinanza, ribadendo l'esistenza del credito, risultante dalla contabilità delle due società, e l'inidoneità dei documenti prodotti a dimostrare l'asserita estinzione del debito ed il giudice dell'esecuzione confermava l'ordinanza impugnata. 3. Introdotto il giudizio di merito, all'esito della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione, dichiarando la «nullità del processo per irregolare instaurazione del contraddittorio». Rilevando che la rappresentanza della società debitrice e della società terza pignorata facevano capo alla medesima persona fisica, [OSCURATO:PERSONA], il giudice del merito ha osservato che sussisteva un potenziale conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che imponeva la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78, secondo comma, cod. proc. civ. L'omessa nomina del curatore costituiva vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell'intero procedimento per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, risultando evidente la «ricorrenza di sintomi indicativi dell'effettività del conflitto». 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con sei motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, cod. proc. civ., lamentando che la decisione gravata non espone le ragioni che hanno condotto il giudice a ritenere applicabile al caso di specie l'art. 78 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell'art. 78, secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 24 Cost. e contesta l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale il conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato che, ai sensi del richiamato art. 78 cod. proc. civ., rende necessaria la nomina del curatore speciale, possa essere anche solo potenziale e non richiede alcuna verifica circa «l'evidente ricorrenza di sintomi indicativi dell'effettività del conflitto». Rimarca che, nel caso in esame, non sussisteva un conflitto di interessi rilevante, poiché la Merendino non era portatrice di un interesse personale confliggente con quello della società rappresentata e, peraltro, l'inesistenza del conflitto era avvalorata dal comportamento tenuto in concreto dalle due società, che avevano sostenuto l'avvenuta estinzione del debito. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «Nullità della sentenza e del procedimento - art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 78, secondo comma, c.p.c. ed artt. 3 e 24 Cost.», ribadendo che il Tribunale non ha svolto alcuna valutazione in merito ai diversi interessi sussistenti in capo alle due società ed al comune amministratore e di come gli stessi potessero entrare in conflitto. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia «Nullità della sentenza e del procedimento - art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. con riferimento alla violazione o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.», lamentando che il giudice ha posto a fondamento della decisione una questione sollevata d'ufficio, senza averla previamente sottoposta alle parti, rendendo in tal modo una sentenza «a sorpresa». 5. Con il quinto motivo, denunciando «Nullità della sentenza e del procedimento - art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. con riferimento alla violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 162 c.p.c.», il ricorrente si duole che il Tribunale, dopo avere pronunciato la nullità del procedimento, abbia rigettato l'opposizione, anziché disporre la rinnovazione degli atti ritenuti nulli e, eventualmente, la regressione del giudizio alla sua fase iniziale.6. Con il sesto motivo, deducendo la «violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il ricorrente censura la statuizione sulle spese, evidenziando che, essendo stata la sentenza decisa in rito, non poteva essere considerato soccombente. 7. Il ricorso è improcedibile perché, pur essendo stato nel ricorso dedotto che la sentenza impugnata è stata notificata in data 17 settembre 2020, risulta comunque inottemperato l'onere di deposito della relativa relata di notifica. Secondo l'orientamento di questa Corte (Cass., sez. 6-3, 30/04/2019, n. 11386), pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6-3, 10/07/2013, n. 17066). Siffatta prova di resistenza dà nella specie esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 26 agosto 2020 e il ricorso è stato notificato in data 16 novembre 2020. 8. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile. Non occorre pronunciarsi sulle spese in considerazione del fatto che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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