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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39507/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 settembre 1989 avverso la sentenza resa il 3 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 21 Aprile 2021 dal Tribunale di Monza che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione di assegni di provenienza furtiva (capi A, C, F, H ed L), di truffa (capi B e D) e di minaccia ( capo E) meglio indicati nei capi di imputazione.

Si addebita all'imputato di avere fraudolentemente indotto in errore diversi contraenti acquistando merce e pagandola con assegni di provenienza furtiva, e di avere altresì posto essere minacce in danno di una delle persone offese, che recriminava in ragione del mancato incasso. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1Violazione dell'art. 420 bis cod. proc.pen. e degli articoli 24 e 111 della Costituzione e vizio della motivazione poiché con il primo motivo di appello si era eccepita la nullità della sentenza di primo grado per avere erroneamente dichiarato l'assenza dell'imputato, ritenendo formalmente valida la notifica effettuata presso il domicilio eletto in sede di redazione del verbale di identificazione. il ricorrente aveva infatti nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia, presso cui aveva eletto domicilio, ma il legale ha rinunciato al mandato, prima ancora che gli venisse notificato l'avviso di conclusione delle indagini.

La peculiarità dei fatti consente di dubitare che il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite nella sentenza Innaro n. 28912 del 2019.

Ed infatti dopo la rinuncia al mandato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il pubblico ministero ha nominato un difensore di ufficio che non ha mai avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA], poiché questi era di fatto irreperibile.

La corte ha respinto l'eccezione evidenziando che in occasione della rinunzia al mandato il difensore di fiducia aveva invitato il suo assistito a nominare un altro legale e a modificare l'elezione di domicilio, sicché la nullità si sarebbe verificata per colpa dell'imputato e per la sua inerzia colpevole.

Ma il difensore ritiene che, pur non essendovi dubbi in ordine alla negligenza del ricorrente, questi non si è sottratto deliberatamente alla conoscenza del procedimento, ma si è soltanto dimenticato di comunicare il mutamento di domicilio e poiché non ha mai personalmente ricevuto notizia certa del processo a suo carico insiste nei motivi di annullamento. 2.2 Violazione degli artt. 648 e 712 cod.pen. e vizio di motivazione poiché gli assegni di provenienza furtiva indicati nei capi di imputazione A e C sono pervenuti a [OSCURATO:PERSONA] quali pagamenti per vendite e prestazioni eseguite in favore di tale Adrian, cittadino straniero di nazionalità rumena.

Con l'atto di appello era stato chiesto di disporre perizia grafica sulla firma apposta su uno degli assegni che il ricorrente ha disconosciuto, ma la corte ha ritenuto che il comportamento dell'imputato, che avrebbe ricevuto un libretto di assegni da tale non meglio identificato Adrian, è sintomatico della sua piena consapevolezza della provenienza illecita degli assegni stessi.

Si tratta di motivazione erronea poiché la circostanza che l'imputato abbia ricevuto un assegno in bianco a pagamento della merce acquistata non palesa la sua consapevolezza della provenienza illecita del mezzo di pagamento.

L'imputato poteva avere il sospetto, ma non la certezza in ordine alla provenienza delittuosa del bene e mancando nel caso in esame il dolo della ricettazione questi avrebbe dovuto rispondere per la sua condotta negligente. 2.3 Vizio di motivazione in ordine ai capi F, H ed L poiché la corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello osservando che riguardavano reati dichiarati estinti per remissione di querela sub capi F, H ed L, e pertanto non potevano essere presi in considerazione motivi attinenti al merito.

La motivazione della corte è erronea e poiché la censura non aveva ad oggetto i reati dichiarati estinti e cioè i reati di truffa contestati ai capi G, I ed M ma piuttosto i reati di ricettazione, in ordine ai quali la corte non ha in pratica reso alcuna motivazione. 2.4 violazione dell'art. 640 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine ai reati di truffa contestati ai capi B e D I poiché la corte ha ignorato l'argomentazione della difesa in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo, sul rilievo che l'imputato non ha posto in essere alcuna truffa ma ha concluso delle semplici transazioni commerciali rendendosi inadempiente e non aveva idea che gli assegni fossero provento di furto.

Tra l'altro, come chiaramente affermato dal teste Bellio all'udienza del 6 Marzo 2019, l'assegno era stato dato a garanzia di un noleggio e il suo mancato pagamento non ha comportato alcun danno poiché non doveva essere commerciato.

Allo stesso modo l'assegno è stato dato al teste Parravicini non in pagamento ma quale cauzione per l'affitto. 2.5 violazione dell'art. 612 cod.pen. poiché la corte ha condannato l'imputato per il reato di minaccia grave, ma il teste Parravicini non ha riferito di essere stato intimorito dalle espressioni utilizzate che certamente non integrano il parametro della gravità. 2.6 violazione dell'articolo 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche valorizzando i numerosi precedenti dell'imputato, e ha altresì negato la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie.

Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, peraltro introducendo ricostruzioni in fatto che non hanno alcun aggancio al compendio probatorio assunto al processo.

Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata il tenore delle querele delle persone offese. 1.1 L'eccezione di nullità dedotta con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata.

La corte di merito ha reso adeguata e corretta motivazione e ha respinto l'eccezione difensiva osservando che l'imputato ha ricevuto regolare notifica presso il domicilio eletto, lo studio del suo precedente avvocato di fiducia, non avendo provveduto a modificare detta elezione, nonostante la rinunzia al mandato da parte del suo precedente difensore di fiducia.

Ed infatti la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene espressamente revocata. (Sez. 1, Sentenza n. 8116 del 11/02/2010 Cc. (dep. 01/03/2010 ) Rv. 246387 - 01) La notifica dell'avviso di conclusione di indagini è stata regolarmente effettuata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario del ricorrente, e non risulta affetta da alcuna nullità: va comunque osservato che, dopo il suo arresto, l'imputato ha avuto modo di partecipare alle udienze e il suo difensore non ha eccepito nulla in merito all'eventuale nullità della notifica degli atti preliminari, con effetto sanante di ogni eventuale e indimostrata nullità che fosse intervenuta, trattandosi comunque di nullità a regime intermedio.

Ed infatti dall'intestazione della sentenza di primo grado emerge che l'imputato, all'epoca detenuto per altra causa, era presente in collegamento da remoto.

Dal verbale di udienza del 9/10/2019 risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all'udienza assistito dal nuovo difensore di fiducia, che ha chiesto termine a difesa.

Nelle successive udienze il difensore non ha mai eccepito alcuna nullità in merito all'eventuale difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sicchè l'eventuale nullità incorsa nella fase processuale precedente deve ritenersi sanata. 1.2 Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato poiché reitera la medesima censura già sollevata con i motivi di appello e non si confronta con la motivazione della corte, che ha reso adeguata e congrua risposta a pagina 7 della sentenza, evidenziando che le giustificazioni addotte dalla difesa circa la provenienza degli assegni sono inverosimili e non passibili di verifica e che dal racconto del teste Bellio emerge che gli assegni in possesso dell'imputato erano stati da lui stesso compilati: il che conferma l'elemento soggettivo del reato poiché [OSCURATO:PERSONA] non poteva certamente ignorare la provenienza illecita di detti assegni, consegnatigli già sottoscritti e in bianco da un soggetto non meglio identificato per l'acquisto di merce non meglio precisata.

Giova ricordare che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi esso desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. (Sez. 1, Sentenza n. 27548 del 17/06/2010 Ud. (dep. 15/07/2010 ) Rv. 247718 - 01).

Osserva il collegio che a prescindere dalla correttezza delle argomentazioni sviluppate dai giudici di merito, l'assunto coltivato dalla difesa non ha trovato ingresso in giudizio, poiché dal tenore delle sentenze emerge che l'imputato non ha reso dichiarazioni e non ha fornito spiegazioni in merito al possesso degli assegni di provenienza illecita, sicchè ogni valutazione al riguardo risulta superflua, trattandosi di dichiarazioni del difensore che processualmente non hanno alcun valore probatorio. 1.3 Il terzo motivo è inammissibile.

Occorre premettere che il terzo motivo di appello si riferiva specificamente ai reati di ricettazione contestati ai capi F, H e Le non ai connessi reati di truffa consumati attraverso l'utilizzo degli assegni ricettati.

Tuttavia dalla lettura dell'atto di gravame emerge che la censura era generica, in quanto nell'esporre le ragioni per le quali invocava l'assoluzione dalle ricettazioni, osservava che le persone offese dai connessi reati di truffa, commessi con la consegna degli assegni ricettati, si erano limitate a rimettere la querela e non avevano reso dichiarazioni a sostegno della prospettazione accusatoria.

Il motivo di gravame era pertanto del tutto generico, in quanto invocava l'assoluzione senza confrontarsi con il tenore della sentenza di primo grado che ha valorizzato il contenuto delle querele, da cui emerge pacificamente che gli assegni di provenienza furtiva erano stati consegnati dal [OSCURATO:PERSONA]; ne consegue che in ragione della genericità del motivo di appello non si è determinato alcun effetto devolutivo sul punto.

E' vero che la corte ha reso una motivazione eccentrica, perché fuorviata dalle ragioni esposte nell'atto di appello, ma non aveva alcun onere motivazionale in ordine ai reati di ricettazione contestati ai capi F, H ed L , in assenza di una specifica doglianza.

Ed infatti questa Corte ha avuto modo anche di recente di ribadire che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice 5 dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 44201 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/11/2022 ) Rv. 283808 - 01) 1.4 Il quarto motivo è generico poiché costituisce reiterazione della censura formulata con il quinto motivo di appello, al quale la corte ha fornito adeguata risposta evidenziando che la ricostruzione operata dal primo giudice sulla base delle denunce delle persone offese integra gli estremi della truffa contestata. 1.5 La quinta censura è manifestamente infondata poiché la corte ha fornito sul punto corretta motivazione evidenziando che la frase rivolta alla persona offesa ha un grave contenuto minatorio ed è tale da far temere un danno ingiusto proprio per il significato univoco delle parole pronunziate.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica che non si pone in contrasto con il portato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie. (Sez. 2 - , Sentenza n. 21684 del 12/02/2019 Ud. (dep. 17/05/2019 ) Rv. 275819 - 02) 1.6 La sesta censura è in parte manifestamente infondata e in parte generica.

La corte ha ribadito e condiviso la motivazione del tribunale che ha correttamente valorizzato i numerosi precedenti penali anche specifici dell'imputato e l'assenza di elementi in suo favore per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il consenso prestato all'acquisizione degli atti processuali da parte del difensore d'ufficio non può essere valorizzato ai fini della concessione nelle attenuanti generiche, poiché non rientra nell'ambito dei parametri di cui all'articolo 133 codice penale.

In ordine all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la censura proposta è generica poiché non espone le ragioni per cui dovrebbe ritenersi viziata la motivazione della corte, che ha valorizzato l'entità dei profitti ottenuti dall'imputato. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive del reato che siano maturate nelle more del giudizio .

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 settembre 1989 avverso la sentenza resa il 3 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 21 Aprile 2021 dal Tribunale di Monza che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione di assegni di provenienza furtiva (capi A, C, F, H ed L), di truffa (capi B e D) e di minaccia ( capo E) meglio indicati nei capi di imputazione. Si addebita all'imputato di avere fraudolentemente indotto in errore diversi contraenti acquistando merce e pagandola con assegni di provenienza furtiva, e di avere altresì posto essere minacce in danno di una delle persone offese, che recriminava in ragione del mancato incasso. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1Violazione dell'art. 420 bis cod. proc.pen. e degli articoli 24 e 111 della Costituzione e vizio della motivazione poiché con il primo motivo di appello si era eccepita la nullità della sentenza di primo grado per avere erroneamente dichiarato l'assenza dell'imputato, ritenendo formalmente valida la notifica effettuata presso il domicilio eletto in sede di redazione del verbale di identificazione. il ricorrente aveva infatti nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia, presso cui aveva eletto domicilio, ma il legale ha rinunciato al mandato, prima ancora che gli venisse notificato l'avviso di conclusione delle indagini. La peculiarità dei fatti consente di dubitare che il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite nella sentenza Innaro n. 28912 del 2019. Ed infatti dopo la rinuncia al mandato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il pubblico ministero ha nominato un difensore di ufficio che non ha mai avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA], poiché questi era di fatto irreperibile. La corte ha respinto l'eccezione evidenziando che in occasione della rinunzia al mandato il difensore di fiducia aveva invitato il suo assistito a nominare un altro legale e a modificare l'elezione di domicilio, sicché la nullità si sarebbe verificata per colpa dell'imputato e per la sua inerzia colpevole. Ma il difensore ritiene che, pur non essendovi dubbi in ordine alla negligenza del ricorrente, questi non si è sottratto deliberatamente alla conoscenza del procedimento, ma si è soltanto dimenticato di comunicare il mutamento di domicilio e poiché non ha mai personalmente ricevuto notizia certa del processo a suo carico insiste nei motivi di annullamento. 2.2 Violazione degli artt. 648 e 712 cod.pen. e vizio di motivazione poiché gli assegni di provenienza furtiva indicati nei capi di imputazione A e C sono pervenuti a [OSCURATO:PERSONA] quali pagamenti per vendite e prestazioni eseguite in favore di tale Adrian, cittadino straniero di nazionalità rumena. Con l'atto di appello era stato chiesto di disporre perizia grafica sulla firma apposta su uno degli assegni che il ricorrente ha disconosciuto, ma la corte ha ritenuto che il comportamento dell'imputato, che avrebbe ricevuto un libretto di assegni da tale non meglio identificato Adrian, è sintomatico della sua piena consapevolezza della provenienza illecita degli assegni stessi. Si tratta di motivazione erronea poiché la circostanza che l'imputato abbia ricevuto un assegno in bianco a pagamento della merce acquistata non palesa la sua consapevolezza della provenienza illecita del mezzo di pagamento. L'imputato poteva avere il sospetto, ma non la certezza in ordine alla provenienza delittuosa del bene e mancando nel caso in esame il dolo della ricettazione questi avrebbe dovuto rispondere per la sua condotta negligente. 2.3 Vizio di motivazione in ordine ai capi F, H ed L poiché la corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello osservando che riguardavano reati dichiarati estinti per remissione di querela sub capi F, H ed L, e pertanto non potevano essere presi in considerazione motivi attinenti al merito. La motivazione della corte è erronea e poiché la censura non aveva ad oggetto i reati dichiarati estinti e cioè i reati di truffa contestati ai capi G, I ed M ma piuttosto i reati di ricettazione, in ordine ai quali la corte non ha in pratica reso alcuna motivazione. 2.4 violazione dell'art. 640 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine ai reati di truffa contestati ai capi B e D I poiché la corte ha ignorato l'argomentazione della difesa in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo, sul rilievo che l'imputato non ha posto in essere alcuna truffa ma ha concluso delle semplici transazioni commerciali rendendosi inadempiente e non aveva idea che gli assegni fossero provento di furto. Tra l'altro, come chiaramente affermato dal teste Bellio all'udienza del 6 Marzo 2019, l'assegno era stato dato a garanzia di un noleggio e il suo mancato pagamento non ha comportato alcun danno poiché non doveva essere commerciato. Allo stesso modo l'assegno è stato dato al teste Parravicini non in pagamento ma quale cauzione per l'affitto. 2.5 violazione dell'art. 612 cod.pen. poiché la corte ha condannato l'imputato per il reato di minaccia grave, ma il teste Parravicini non ha riferito di essere stato intimorito dalle espressioni utilizzate che certamente non integrano il parametro della gravità. 2.6 violazione dell'articolo 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche valorizzando i numerosi precedenti dell'imputato, e ha altresì negato la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, peraltro introducendo ricostruzioni in fatto che non hanno alcun aggancio al compendio probatorio assunto al processo. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata il tenore delle querele delle persone offese. 1.1 L'eccezione di nullità dedotta con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata. La corte di merito ha reso adeguata e corretta motivazione e ha respinto l'eccezione difensiva osservando che l'imputato ha ricevuto regolare notifica presso il domicilio eletto, lo studio del suo precedente avvocato di fiducia, non avendo provveduto a modificare detta elezione, nonostante la rinunzia al mandato da parte del suo precedente difensore di fiducia. Ed infatti la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene espressamente revocata. (Sez. 1, Sentenza n. 8116 del 11/02/2010 Cc. (dep. 01/03/2010 ) Rv. 246387 - 01) La notifica dell'avviso di conclusione di indagini è stata regolarmente effettuata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario del ricorrente, e non risulta affetta da alcuna nullità: va comunque osservato che, dopo il suo arresto, l'imputato ha avuto modo di partecipare alle udienze e il suo difensore non ha eccepito nulla in merito all'eventuale nullità della notifica degli atti preliminari, con effetto sanante di ogni eventuale e indimostrata nullità che fosse intervenuta, trattandosi comunque di nullità a regime intermedio. Ed infatti dall'intestazione della sentenza di primo grado emerge che l'imputato, all'epoca detenuto per altra causa, era presente in collegamento da remoto. Dal verbale di udienza del 9/10/2019 risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all'udienza assistito dal nuovo difensore di fiducia, che ha chiesto termine a difesa. Nelle successive udienze il difensore non ha mai eccepito alcuna nullità in merito all'eventuale difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sicchè l'eventuale nullità incorsa nella fase processuale precedente deve ritenersi sanata. 1.2 Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato poiché reitera la medesima censura già sollevata con i motivi di appello e non si confronta con la motivazione della corte, che ha reso adeguata e congrua risposta a pagina 7 della sentenza, evidenziando che le giustificazioni addotte dalla difesa circa la provenienza degli assegni sono inverosimili e non passibili di verifica e che dal racconto del teste Bellio emerge che gli assegni in possesso dell'imputato erano stati da lui stesso compilati: il che conferma l'elemento soggettivo del reato poiché [OSCURATO:PERSONA] non poteva certamente ignorare la provenienza illecita di detti assegni, consegnatigli già sottoscritti e in bianco da un soggetto non meglio identificato per l'acquisto di merce non meglio precisata. Giova ricordare che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi esso desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. (Sez. 1, Sentenza n. 27548 del 17/06/2010 Ud. (dep. 15/07/2010 ) Rv. 247718 - 01). Osserva il collegio che a prescindere dalla correttezza delle argomentazioni sviluppate dai giudici di merito, l'assunto coltivato dalla difesa non ha trovato ingresso in giudizio, poiché dal tenore delle sentenze emerge che l'imputato non ha reso dichiarazioni e non ha fornito spiegazioni in merito al possesso degli assegni di provenienza illecita, sicchè ogni valutazione al riguardo risulta superflua, trattandosi di dichiarazioni del difensore che processualmente non hanno alcun valore probatorio. 1.3 Il terzo motivo è inammissibile. Occorre premettere che il terzo motivo di appello si riferiva specificamente ai reati di ricettazione contestati ai capi F, H e Le non ai connessi reati di truffa consumati attraverso l'utilizzo degli assegni ricettati. Tuttavia dalla lettura dell'atto di gravame emerge che la censura era generica, in quanto nell'esporre le ragioni per le quali invocava l'assoluzione dalle ricettazioni, osservava che le persone offese dai connessi reati di truffa, commessi con la consegna degli assegni ricettati, si erano limitate a rimettere la querela e non avevano reso dichiarazioni a sostegno della prospettazione accusatoria. Il motivo di gravame era pertanto del tutto generico, in quanto invocava l'assoluzione senza confrontarsi con il tenore della sentenza di primo grado che ha valorizzato il contenuto delle querele, da cui emerge pacificamente che gli assegni di provenienza furtiva erano stati consegnati dal [OSCURATO:PERSONA]; ne consegue che in ragione della genericità del motivo di appello non si è determinato alcun effetto devolutivo sul punto. E' vero che la corte ha reso una motivazione eccentrica, perché fuorviata dalle ragioni esposte nell'atto di appello, ma non aveva alcun onere motivazionale in ordine ai reati di ricettazione contestati ai capi F, H ed L , in assenza di una specifica doglianza. Ed infatti questa Corte ha avuto modo anche di recente di ribadire che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice 5 dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 44201 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/11/2022 ) Rv. 283808 - 01) 1.4 Il quarto motivo è generico poiché costituisce reiterazione della censura formulata con il quinto motivo di appello, al quale la corte ha fornito adeguata risposta evidenziando che la ricostruzione operata dal primo giudice sulla base delle denunce delle persone offese integra gli estremi della truffa contestata. 1.5 La quinta censura è manifestamente infondata poiché la corte ha fornito sul punto corretta motivazione evidenziando che la frase rivolta alla persona offesa ha un grave contenuto minatorio ed è tale da far temere un danno ingiusto proprio per il significato univoco delle parole pronunziate. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica che non si pone in contrasto con il portato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie. (Sez. 2 - , Sentenza n. 21684 del 12/02/2019 Ud. (dep. 17/05/2019 ) Rv. 275819 - 02) 1.6 La sesta censura è in parte manifestamente infondata e in parte generica. La corte ha ribadito e condiviso la motivazione del tribunale che ha correttamente valorizzato i numerosi precedenti penali anche specifici dell'imputato e l'assenza di elementi in suo favore per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il consenso prestato all'acquisizione degli atti processuali da parte del difensore d'ufficio non può essere valorizzato ai fini della concessione nelle attenuanti generiche, poiché non rientra nell'ambito dei parametri di cui all'articolo 133 codice penale. In ordine all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la censura proposta è generica poiché non espone le ragioni per cui dovrebbe ritenersi viziata la motivazione della corte, che ha valorizzato l'entità dei profitti ottenuti dall'imputato. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive del reato che siano maturate nelle more del giudizio . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della
Sentenza Cassazione n. 39507/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris