Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23884/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorso, così come l'istanza di rideterminazione della pena, rivolta al giudice dell'esecuzione, che la ha disattesa, è stato presentato sul postulato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a pena aumentata in conseguenza dell'applicazione della recidiva reiterata quantunque gravato da un unico precedente irrevocabile, contraddetto - secondo quanto affermato dal Tribunale di Grosseto e contestato da Masucci senza il conforto di idoneo supporto documentale - dal certificato del casellario giudiziale in atti, che reca traccia di quattro condanne a pena detentiva, relative e a reati commessi in epoca precedente a quella di consumazione del delitto che gli è valso la condanna alla pena de qua agitur; che l'applicazione dell'aumento per la recidiva reiterata è consentita, al cospetto delle condizioni di legge, anche nei confronti di soggetto cui non è stata applicata, in passato, la recidiva semplice (così Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); che, in ogni caso, il giudice dell'esecuzione, in linea di principio, è abilitato ad intervenire sulla misura della pena irrogata in sede di cognizione solo in caso di illegalità e non anche in quello di determinazione illegittima ma, comunque, rientrante, per specie ed entità, nella cornice edittale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorso, così come l'istanza di rideterminazione della pena, rivolta al giudice dell'esecuzione, che la ha disattesa, è stato presentato sul postulato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a pena aumentata in conseguenza dell'applicazione della recidiva reiterata quantunque gravato da un unico precedente irrevocabile, contraddetto - secondo quanto affermato dal Tribunale di Grosseto e contestato da Masucci senza il conforto di idoneo supporto documentale - dal certificato del casellario giudiziale in atti, che reca traccia di quattro condanne a pena detentiva, relative e a reati commessi in epoca precedente a quella di consumazione del delitto che gli è valso la condanna alla pena de qua agitur; che l'applicazione dell'aumento per la recidiva reiterata è consentita, al cospetto delle condizioni di legge, anche nei confronti di soggetto cui non è stata applicata, in passato, la recidiva semplice (così Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); che, in ogni caso, il giudice dell'esecuzione, in linea di principio, è abilitato ad intervenire sulla misura della pena irrogata in sede di cognizione solo in caso di illegalità e non anche in quello di determinazione illegittima ma, comunque, rientrante, per specie ed entità, nella cornice edittale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 23884/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris