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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 20964/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unica censura formulata nell'interesse di Umberto CARRATURO (è manifestamente infondata per la dirimente considerazione che: - come chiarito da questa Corte proprio in relazione al reato di cui all'art. 455 cod. pen., «la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso» (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745 - 01); - «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità» (Sez. 5 , n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), dovendosi avere riguardo «anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali» (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01); - e la Corte territoriale ha rilevato che nel caso in esame l'imputato detenesse banconote contraffatte (oggetto materiale del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. a lui ascritto) dell'importo di euro 320 - il che non è oggetto di censura - ed ha escluso la chiesta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non considerando irrisorio tale importo, così argomentando compiutamente e conformemente ai princìpi appena richiamati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unica censura formulata nell'interesse di Umberto CARRATURO (è manifestamente infondata per la dirimente considerazione che: - come chiarito da questa Corte proprio in relazione al reato di cui all'art. 455 cod. pen., «la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso» (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745 - 01); - «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità» (Sez. 5 , n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), dovendosi avere riguardo «anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali» (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01); - e la Corte territoriale ha rilevato che nel caso in esame l'imputato detenesse banconote contraffatte (oggetto materiale del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. a lui ascritto) dell'importo di euro 320 - il che non è oggetto di censura - ed ha escluso la chiesta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non considerando irrisorio tale importo, così argomentando compiutamente e conformemente ai princìpi appena richiamati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il
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