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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 29750/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23744/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 329/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 05/04/2022 R.G. n. 1207/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 23744/2022 Pag.Rilevatoche:

1. il dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico con incarico di alta specializzazione (area medico veterinaria), ricorreva in primo grado per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ascrivibile in capo all’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento per la mancata corresponsione della parte variabile dell’indennità di posizione aziendale in conseguenza dell’omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni, in riferimento al periodo tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 31.12.2012;

2. l’ASP si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’avversa domanda, eccependo in via preliminare l’intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, l’infondatezza in fatto e diritto delle domande del dirigente medico;

3. il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda risarcitoria e condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente in euro 150,00 mensili, oltre interessi legali;

4. la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’ASP Agrigento e confermava la statuizione di primo grado; richiamava propri precedenti intervenuti in vicende analoghe e riteneva che: -la mancata attivazione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e pesatura degli incarichi (le quali condizionavano la corresponsione dell’indennità di posizione variabile), configurava un inadempimento di un obbligo contrattuale, come tale fonte di responsabilità exart. 1218 cod. civ.; - l’Azienda non aveva dimostrato che tale mancata graduazione delle funzioni dirigenziali e pesatura degli incarichi fosse stata determinata da impossibilità sopravvenuta; -trattandosi di azione risarcitoria la stessa era soggetta al termine di prescrizione ordinario; -corretta era la determinazione equitativa del danno effettuata dal Tribunale, danno con il quale si riparava alla lesione pari al mancato guadagno per effetto della privazione di una parte del trattamento economico e che era stato quantificato utilizzando quale parametro l’importo forfetizzato di cui alla delibera n. 320/2013;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ASP affidandosi a tre motivi, cui il dirigente medico non ha opposto difese;

6. è stato successivamente depositato atto di rinuncia da parte dell’ASP.

Consideratoche:

1. la ricorrente ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore; R.G.N. 23744/2022 Pag.2. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;

3. nello specifico l’intimato non ha svolto attività difensiva;

4. va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);

5. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva;

6. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23744/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 329/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 05/04/2022 R.G. n. 1207/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 23744/2022 Pag.Rilevatoche: 1. il dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico con incarico di alta specializzazione (area medico veterinaria), ricorreva in primo grado per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ascrivibile in capo all’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento per la mancata corresponsione della parte variabile dell’indennità di posizione aziendale in conseguenza dell’omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni, in riferimento al periodo tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 31.12.2012; 2. l’ASP si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’avversa domanda, eccependo in via preliminare l’intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, l’infondatezza in fatto e diritto delle domande del dirigente medico; 3. il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda risarcitoria e condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente in euro 150,00 mensili, oltre interessi legali; 4. la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’ASP Agrigento e confermava la statuizione di primo grado; richiamava propri precedenti intervenuti in vicende analoghe e riteneva che: -la mancata attivazione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e pesatura degli incarichi (le quali condizionavano la corresponsione dell’indennità di posizione variabile), configurava un inadempimento di un obbligo contrattuale, come tale fonte di responsabilità exart. 1218 cod. civ.; - l’Azienda non aveva dimostrato che tale mancata graduazione delle funzioni dirigenziali e pesatura degli incarichi fosse stata determinata da impossibilità sopravvenuta; -trattandosi di azione risarcitoria la stessa era soggetta al termine di prescrizione ordinario; -corretta era la determinazione equitativa del danno effettuata dal Tribunale, danno con il quale si riparava alla lesione pari al mancato guadagno per effetto della privazione di una parte del trattamento economico e che era stato quantificato utilizzando quale parametro l’importo forfetizzato di cui alla delibera n. 320/2013; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ASP affidandosi a tre motivi, cui il dirigente medico non ha opposto difese; 6. è stato successivamente depositato atto di rinuncia da parte dell’ASP. Consideratoche: 1. la ricorrente ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore; R.G.N. 23744/2022 Pag.2. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte; 3. nello specifico l’intimato non ha svolto attività difensiva; 4. va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); 5. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva; 6. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
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