CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 1954
Cassazione n. 18763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo- impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 17 dicembre 2021 dal Magistrato di sorveglianza della stessa sede, che aveva respinto il reclamo- istanza relativo alla sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per cinque giorni, irrogata il 7 maggio 2021 a seguito di violazione dell'art. 77, n. 16), d.P.R. n. 230/2000. 1.1. Quanto al primo motivo di reclamo, relativo alla sussistenza di un vizio nella procedura di notifica e contestazione della sanzione inflitta, il Tribunale osservava che il detenuto era stato debitamente messo a conoscenza dell'oggetto del procedimento disciplinare. Invero, dagli atti risultava che in data 4 maggio 2021 il Comandante del reparto avesse informato il Direttore del carcere circa i fatti occorsi il giorno precedente (quando il detenuto si era rifiutato di rientrare nella sezione di appartenenza ed aveva minacciato condotte violente qualora non avesse ottenuto una stanza singola); il Direttore, quindi, aveva disposto la convocazione innanzi al Consiglio di disciplina e il 5 maggio 2021 al detenuto era stata notificata la contestazione disciplinare, con l'indicazione della norma violata e la convocazione innanzi al Consiglio per il giorno 7 maggio 2021. 1.2. Quanto al merito del reclamo, invece, il Tribunale condivideva e riportava le considerazioni già svolte dal primo giudice, secondo le quali il grave comportamento del detenuto non poteva trovare alcuna giustificazione nei pretesi problemi di salute, tanto più che, al momento di porre il [OSCURATO:PERSONA] in isolamento, il medico aveva accertato le sue buone condizioni fisiche. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.125 e 583 cod. proc. pen. e 38 ord. pen. Il Tribunale di Sorveglianza si sarebbe limitato a riportare acriticamente il contenuto della decisione di prima istanza, omettendo di confrontarsi in modo specifico con le censure proposte nell'atto di gravame, con le quali la difesa aveva sollecitato una valutazione delle condizioni personali del detenuto ex art. 38 ord. pen. I giudici, infatti, non avrebbero tenuto conto delle ragioni per cui il ricorrente aveva chiesto di essere collocato in una cella singola, in quanto psicologicamente provato dalla convivenza con il compagno di cella. Il giudice a quo, inoltre, avrebbe dovuto rilevare una violazione del diritto di difesa, atteso che il ricorrente non si era reso conto di aver ricevuto la contestazione due giorni prima dell'incontro fissato con il Consiglio di disciplina. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato, in premessa, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo in apparenza denunciano un errore logico o giuridico determinato, poiché, di fatto, non si confrontano in modo critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (fra molte, Sez. 2, n. 27816 del 22/3/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 2. In applicazione del richiamato principio, il ricorso proposto nell'interesse di Antonio [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. L'impugnazione, invero, appare reiterativa delle doglianze formulate nei gradi di merito e adeguatamente prese in considerazione e confutate: a) sia sotto il profilo della ritualità della notifica della contestazione e convocazione davanti al Consiglio di disciplina avvenuta due giorni prima del giudizio disciplinare, dove il detenuto si è puntualmente difeso dalle accuse, come sintetizzato nei termini riportati nella superiore esposizione in fatto, cui si rinvia; b) sia sotto il profilo del merito dell'accusa, rispetto alla quale si è correttamente escluso, in base alle chiare evidenze documentali, che, nel momento del fatto trasgressivo, il detenuto versasse in precarie condizioni di salute. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023