CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da 1. [OSCURATO:PERSONA], CUI 05AUQA8, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da 2. [OSCURATO:PERSONA], CUI 05BA8V4, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nigeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1576/22 in data 14/02/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio su tale capo al giudice a quo e dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona applicava, in relazione ai reati rispettivamente loro ascritti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Enumba GocIspower le seguenti pene principali: -al primo, anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa; -al secondo, anni due, mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca di uno [OSCURATO:PERSONA] A51 s/n R58NA2QBXMK con IMEI 351824389989540 e 3533036499989549 dotato di sim card Lycamobile 8939350070026065367 e 8939350070005849245, beni già dissequestrati dal pubblico ministero in fase di indagini (provvedimento del 23/11/2022), beni non costituenti né prodotto né profitto del contestato reato di riciclaggio (motivo unico). 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente erronea qualificazione giuridica del fatto, erroneamente non sussunto nella fattispecie di cui all'art. 640-ter cod. pen. (motivo unico). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e, come tale, va accolto; quello di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente deduce l'illegittimità della confisca del telefono cellulare nonché della sim card sequestrati all'imputato sia per carenza dei requisiti di legge (testimoniata anche dalla difformità con precedente decisione del Giudice in merito) sia per carenza di motivazione. Il motivo va accolto, apparendo il provvedimento impugnato censurabile sul punto.Il giudice ha disposto in maniera generica la confisca «dei cellulari per i quali è stato accertato che siano stati usati per la commissione dei delitti ovvero solo quelli di cui all'elenco in parte dispositiva». In questi termini, il giudice non sembra aver fatto corretta applicazione dei principi di legittimità (cfr., Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454, secondo la quale «anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. Nella specie, in cui, contestualmente all'applicazione della pena, era stata disposta la confisca del telefono cellulare dell'imputato senza alcuna motivazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo la restituzione del bene all'interessato)»: ed invero, la motivazione adottata a sostegno della confisca del telefono cellulare appare lacunosa perché non indica e non delinea l'esistenza di un nesso di strumentalità necessaria rispetto al reato ascritto e non argomenta in maniera adeguata e sufficiente in ordine alle ragioni per le quali il sequestro dello specifico telefono cellulare (con relativi codici IMEI e sim-card) si renda necessario in quanto costituente un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L'unico motivo proposto è del tutto inammissibile. Con una pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 5 del 19101/2000, Neri, Rv. 215825), le Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza, statuirono che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), del codice di rito. La successiva giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, osservato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deduc:endo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023). In altri termini, la possibilità di dedurre in sede di legittimità, avverso la sentenza di patteggiamento, un'erronea qualificazione giuridica del fatto non può spingersi fino al punto di sindacare la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del reato attraverso un riesame delle risultanze di merito (come sembra fare, invece, il ricorrente), giacché il potere - dovere del giudice di verificare la correttezza della qualificazione giuridica deve esercitarsi nell'ambito del fatto contestato e, quindi, tale controllo si sostanzia e si esaurisce nel riscontro della astratta corrispondenza della fattispecie legale rispetto al fatto come risulta articolato nella contestazione. In ragione dei principi indicati, nel caso di specie, l'esame del contenuto dei capi di imputazione rivela la correttezza dell'operata qualificazione giuridica dei fatti. 4. Alla pronuncia consegue: -la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; -l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla disposta confisca di uno [OSCURATO:PERSONA] A51 s/n R58NA2QBXMK con IMEI 351824389989540 e 3533036499989549 dotato di sim card Lycamobile 8939350070026065367 e 8939350070005849245, con rinvio al Tribunale di Savona, in persona di altro giudice, per nuovo giudizio sul punto P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CUI 05AUQA8 in relazione alla disposta confisca di uno [OSCURATO:PERSONA] A51 s/n R58NA2QBXMK con IMEI 351824389989540 e 3533036499989549 dotato di sim card Lycannobile 8939350070026065367 e 8939350070005849245 con rinvio al Tribunale di Savona, in persona di altro giudice, per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] CUI 055A8V4 che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di