CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 32773/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 13 ottobre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza 26 novembre 2020 del Tribunale di Trapani che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lvo n. 159/2011, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto. L'imputato, sottoposto dal 10 febbraio 2017, alla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, aveva omesso di versare la somma di C 500 a titolo di cauzione nel termine di giorni novanta stabilito dal decreto. Le giustificazioni addotte, del tutto generiche e riconducibili ad una condizione di precarietà economica determinata dalla intimazione di sfratto e dal sequestro del veicolo utilizzato per l'attività di commercio di frutta e verdura, erano rimaste prive di riscontro. Nel giudizio di appello la difesa aveva documentato che l'intimazione di sfratto era risalente all'anno 2018, e dunque in epoca successiva alla scadenza del termine entro il quale doveva essere versata la cauzione 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in quanto la condotta dell'imputato, che non aveva voluto sottrarsi all'obbligo di versare la cauzione, era stata priva di offensività. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 54 cod. pen., per omessa applicazione dell'esimente dello stato di necessità. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, trattandosi di fatto isolato e privo di danno. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi generici e manifestamente infondati e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.1. Con riguardo al giudizio di colpevolezza i motivi primo e secondo hanno evidenziato, in funzione di censure di carenza motivazionale e di violazione dell'art. 54 cod. pen., che la condotta omissiva, necessitata dalle condizioni di precarietà economica, non era stata sorretta da volontà di sottrarsi all'obbligo di legge. I motivi sono generici e manifestamente infondati. La sentenza di appello ha evidenziato che l'omissione si era verificata allo scadere del termine di giorni novanta riconosciuto per l'adempimento dell'obbligo imposto e che con riguardo all'epoca del fatto (1° maggio 2017) non era stato prospettato alcuna condizione di radicale impossidenza, idonea a giustificare l'inadempimento sotto il profilo dell'impossibilità di fatto ad adempiere. Infatti, la documentazione relativa all'inadempimento nel pagamento del canone di locazione riguardava epoca successiva di un anno. Le sentenze di merito, dunque, hanno escluso, con giudizio adeguatamente motivato, la sussistenza della condizione di radicale precarietà economica che avrebbe necessitato l'inadempimento ovvero ne avrebbe evidenziata l'assenza di una volontà di lesione del bene giuridico. Il ricorso non ha proposto alcuna critica in ordine alla motivazione dell'accertamento in fatto, sul quale il secondo giudice ha fondato il rigetto delle medesime argomentazioni già formulate con l'atto di appello. /1/4N\( 2. Con riguardo alla causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, il terzo motivo di ricorso, che risulta dunque generico, ripropone le medesime argomentazioni svolte con l'atto di appello senza alcuna considerazione della specifica motivazione resa, sul punto, dal secondo giudice che ha ritenuto sussistente una condotta delittuosa abituale e non lieve la lesione dell'interesse tutelato funzionale all'osservanza delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione personale. 3. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato. La pena base è stata contenuta nel minimo edittale con riconoscimento delle attenuanti generiche e diminuzione della pena nella massima estensione. Il dato è stato evidenziato dalla sentenza di appello in risposta al motivo con il quale la difesa aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, già operato dal primo giudice.4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d