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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 33153/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 460/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] Micaela serena [OSCURATO:PERSONA] Galati R.G.N. 42610/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ribadiva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sottufficiale della Guardia di finanza con il grado di maresciallo aiutante, in ordine al reato di cui all’art. 3 della legge 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33153/2025 Roma, lì, 07/10/2025 dicembre 1941, n. 1383, sotto forma di collusione con estranei per frodare la finanza.

Secondo la ricostruzione giudiziale, l’imputato aveva condotto in locazione un immobile sito nel Comune di Anacapri, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Esposito, abitandolo, senza alcuna formalizzazione del contratto, così consentendo ai predetti locatori di evadere le imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in relazione ai corrispettivi percepiti (pari, nel periodo dall’agosto 2014 al luglio 2020, a complessivi 28.800 euro, con tributo evaso ammontante a 6.048 euro).

2. L’imputato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo.

Il motivo unico di ricorso è strutturato su distinti ordini di censure, passibili di illustrazione congiunta nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Sono anzitutto denunciati l’erronea applicazione dell’art. 3 legge n. 1383, cit., il vizio di motivazione e il travisamento dei dati istruttori.

Come risulterebbe dalle deposizioni dei germani dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erroneamente considerate inattendibili in giudizio, i tre fratelli – sino all’anno 2018, ossia finché era in vita l’originaria proprietaria dell’immobile, [OSCURATO:PERSONA], legata ai loro genitori da un rapporto di risalente amicizia e da una consuetudine di natura simil-familiare – avevano utilizzato l’abitazione in comodato gratuito, corrispondendo solo una modesta somma a titolo di rimborso spese.

Nell momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Esposito, deceduta la zia [OSCURATO:PERSONA], avevano iniziato ad occuparsi effettivamente dell’immobile (loro formalmente donato già nel 2012), la causale amicale-fiduciaria del suo uso doveva considerarsi tuttavia cessata.

Per questa ragione l’imputato aveva, da subito e più volte, insistito con i correnti proprietari per la stipula di un formale contratto di locazione al canone di 800 euro mensili (nelle more, l’importo effettivamente versato era pari alla metà), incontrando tuttavia l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA]Esposito, che era piuttosto intenzionata ad ottenere il rilascio dell’appartamento (giungendo sino a denunciare penalmente [OSCURATO:PERSONA] per tentata concussione, in relazione alle pretese pressioni finalizzate alla stipula: procedimento penale poi archiviato).

Sarebbe dunque evidente che l’imputato, lungi dal prendere parte ad un accordo diretto a frodare la finanza, si era con tutte le sue forze adoperato per la regolarizzazione del rapporto in atto, poi avutasi nel 2020 dopo la divisione della proprietà tra i fratelli D’Esposito e il subentro di [OSCURATO:PERSONA]Esposito nella titolarità attiva del rapporto.

L’accordo collusivo, ossia l’incontro di volontà dell’appartenente al Corpo con l’extraneus diretto allo scopo illecito, sarebbe il proprium del reato contestato, e nella specie esso non sarebbe in alcun modo configurabile.

Il solo fatto di non avere immediatamente abbandonato l’immobile, ormai occupato irregolarmente dal lato fiscale, a fronte delle resistente della locatrice, non integrerebbe una condotta penalmente rilevante.

Mancherebbero, infatti, sia l’elemento materiale della collusione, sia il dolo specifico di frode.

2.2. In via ulteriore, è denunciata la violazione dell’art. 3 della legge n. 1383 del 1941, del quale è subordinatamente eccepita l’illegittimità costituzionale.

Mancherebbe, nella condotta descritta, un ulteriore elemento costitutivo di fattispecie, quello rappresentato dalla strumentale violazione di specifici obblighi di servizio gravanti sull’appartenente al Corpo. [OSCURATO:PERSONA] non agiva in tale qualità, né era nell’esercizio della sua attività istituzionale.

La norma incriminatrice rivestirebbe una duplice oggettività giuridica: essa tutelerebbe l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi e alla regolarità del gettito fiscale, assieme all’obbligo di fedeltà del finanziere rispetto all’Istituzione e alla disciplina del Corpo.

Ove dunque, come nella specie, non fossero stati violati obblighi istituzionali, e il finanziere non avesse agito nel contesto della sua attività professionale, ma da privato cittadino, il reato non sarebbe configurabile.

Una diversa interpretazione condurrebbe ad un assetto irragionevole, discriminatorio e ingiustamente punitivo ai danni del cittadino che rivesta tale ufficio, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le assorbenti considerazioni di seguito indicate.

2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato (proprio) di collusione dell’appartenente alla Guardia di finanza con estranei, per frodare la finanza, è un reato di pura condotta, che si consuma con il solo perfezionamento dell’accordo fraudolento, in deroga al generale principio stabilito dall’art. 115 cod. pen., secondo cui l’accordo o l’istigazione alla commissione di un reato non sono di per sé punibili, se non sono seguiti dal compimento di atti che raggiungano almeno la soglia del tentativo rilevante a norma di legge (Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260135-01; Sez. 1, n. 25819 del 06/06/2007, Vitale, Rv. 236894-01; Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991, Aceto, Rv. 187218-01), come tale nella specie non configurabile stante l’anticipazione di tutela voluta dal legislatore (Sez. 1, n. 37820 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276840-02).

Con l’attribuzione di rilevanza penale al semplice accordo tra il finanziere e l’estraneo, sono infatti immediatamente attratte nell’area della punibilità le intese collusive aventi direzione fraudolenta; intese non necessariamente proiettate alla perpetrazione di reati fiscali, ma da attuarsi, o concretamente attuate, secondo modalità comunque idonee a compromettere, eludere o sviare le attività istituzionali della polizia tributaria (Sez. 1, n. 45864 del 15/10/2014, Romano, Rv. 260845-01).

3. Duplice è, in effetti, l’oggettività giuridica del reato.

L’incriminazione tutela, in modo pregnante, l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi e alla regolarità del gettito fiscale, e insieme tutela l’obbligo di fedeltà del finanziere rispetto all’Istituzione e alla disciplina del Corpo (Sez. 1, n. 37820 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276840-01).

Da tale duplice oggettività deriva l’ulteriore corollario, secondo cui per la configurabilità del reato non è indispensabile che la relativa condotta si colleghi ad uno specifico obbligo di servizio, la cui violazione sia in qualche modo connessa alla frode fiscale che forma oggetto dell’accordo criminoso, essendo viceversa sufficiente che l’agente prenda parte all’accordo fraudolento rivestendo la qualità di militare della Guardia di finanza; in questa qualità è ravvisabile il proprium del reato e ad essa si ricollega l’oggettività giuridica in discorso (Sez. 1, n. 14820 del 19/02/2020, Caminiti, Rv. 279051-01; Sez. 2, n. 7600 del 09/02/2006, Scalera, Rv. 233235-01; Sez. 6, n. 9892 del 10/06/1998, Ferrauto, Rv. 213049-01).

La ratio presupposta al reato consiste, dunque, nell’offrire una protezione penale rafforzata, entro il perimetro legalmente disegnato, rispetto all’interesse dello Stato al perseguimento delle violazioni finanziarie, allorché tale interesse sia minacciato da esponenti dell’Istituzione che avrebbero il dovere di garantirne il soddisfacimento.

4. Ai fini della esatta perimetrazione legale della fattispecie è importante, a questo punto, rimarcare come il reato in esame sia contrassegnato, secondo quanto già innanzi prefigurato, da dolo specifico, rappresentato dalla finalità di frode.

L’intento fraudolento è esterno alla condotta, ma ne delimita, come sempre avviene nei reati a dolo specifico, la rilevanza penale.

Se, per l’integrazione del reato, è evidentemente sufficiente l’avere agito in vista del perseguimento della finalità, e non l’effettivo raggiungimento di essa (Sez. 1, n. 25819 del 06/06/2007, Vitale, Rv. 236894-01; Sez. 1, n. 15019 del 15/12/2005, dep. 2006, Moscuzza, Rv. 234010-01), è altresì vero che la qualificazione normativa di tale finalità in termini di frode ha una funzione selettiva delle condotte incriminate, posto che costituisce frode, sia secondo il linguaggio comune, sia in accezione propriamente tecnico-giuridica, l’attività umana connotata da malizia, falsità o altro espediente ingannatorio.

5. In effetti, questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che, ai fini dell’integrazione del reato di collusione tra l’appartenente alla Guardia di finanza e l’estraneo, occorra un accordo avente ad oggetto «la frode alla finanza», la quale deve consistere nell’indicazione o nell’apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento, dotato di potenzialità lesiva dell’interesse erariale (Sez. 1, n. 14146 del 19/02/2020, Caracciolo, Rv. 279050-01; Sez. 1, n. 44514 del 28/09/2012, Nacca, Rv. 253826-01; Sez. 1, n. 15019 del 2006, Moscuzza, cit.).

La frode sussiste dunque – se la condotta che si imputa al finanziere è una condotta di concorso in evasione fiscale – allorché siano ideati mezzi comunque ingannevoli, suscettibili di pregiudicare lo specifico interesse alla percezione dell’entrata tributaria e causalmente efficienti nel determinarne la compromissione.

L’evasione, quale risultato della condotta prefissasi dall’agente, deve essere frutto, sempre in chiave programmatica, dell’impiego di tali mezzi.

Occorre, in altre parole, rispetto alla mera evasione, il quid pluris integrante il concetto di frode, che deve consistere in un artificio, raggiro o uso di altro mezzo insidioso nei confronti della finanza, e non può viceversa consistere nella mera omessa rappresentazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria per i quali vi sarebbe stato obbligo di dichiarazione.

E’ bene anche precisare che, essendo la tipicità integrata da qualunque condotta che implichi, in proiezione finalistica, l’impiego di espedienti o mezzi fraudolenti, non è tuttavia affatto necessario che tale impiego sia riconducibile a fattispecie nominate di frode fiscale (o di reato in genere).

Il dato saliente è piuttosto quello per cui l’accordo collusivo, che consuma il reato, sia assistito da un coefficiente apprezzabile di artificiosità ed astuzia, che deve colorare la direzione della volontà dell’agente (o la sua condotta, nel momento in cui la volontà giunge ad attuazione).

6. La fattispecie penale in esame, così ricostruita secondo corretta esegesi letterale e sistematica, è perfettamente rispondente agli scopi dell’incrimina- zione.

Essa dà vita ad un assetto di estremo rigore per il militare della Guardia di finanza, per il quale è configurato un reato di pericolo, a consumazione anticipata, che si perfeziona con il mero raggiungimento di un accordo tra il militare stesso ed altro soggetto, avente ad oggetto la frode alla finanza – assetto che è giustificato dai peculiari obblighi istituzionali e di servizio su di lui gravanti, e risulta pertanto perfettamente ragionevole al metro dell’art. 3, primo comma, Cost. – senza che ciò determini, con esito palesemente eccedente dallo scopo, la trasformazione in illecito penale, sanzionato nel massimo con la reclusione di dieci anni, di qualunque violazione di legge finanziaria, solo perché commessa da un appartenente al Corpo in concorso con estranei.

7. Alla luce dei principi suesposti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

Quel che è stato accertato a carico del ricorrente è, infatti, l’essere egli concorso nella mera omissione di un adempimento fiscale, gravante sulla generalità dei contribuenti, non altrimenti connotata da artificiosità e fraudolenza nel senso sopra indicato, in quanto non accompagnata da note modali ulteriori idonee a compromettere, eludere o sviare le attività istituzionali della polizia tributaria.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 24/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 460/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] Micaela serena [OSCURATO:PERSONA] Galati R.G.N. 42610/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ribadiva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sottufficiale della Guardia di finanza con il grado di maresciallo aiutante, in ordine al reato di cui all’art. 3 della legge 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33153/2025 Roma, lì, 07/10/2025 dicembre 1941, n. 1383, sotto forma di collusione con estranei per frodare la finanza. Secondo la ricostruzione giudiziale, l’imputato aveva condotto in locazione un immobile sito nel Comune di Anacapri, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Esposito, abitandolo, senza alcuna formalizzazione del contratto, così consentendo ai predetti locatori di evadere le imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in relazione ai corrispettivi percepiti (pari, nel periodo dall’agosto 2014 al luglio 2020, a complessivi 28.800 euro, con tributo evaso ammontante a 6.048 euro). 2. L’imputato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo. Il motivo unico di ricorso è strutturato su distinti ordini di censure, passibili di illustrazione congiunta nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Sono anzitutto denunciati l’erronea applicazione dell’art. 3 legge n. 1383, cit., il vizio di motivazione e il travisamento dei dati istruttori. Come risulterebbe dalle deposizioni dei germani dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erroneamente considerate inattendibili in giudizio, i tre fratelli – sino all’anno 2018, ossia finché era in vita l’originaria proprietaria dell’immobile, [OSCURATO:PERSONA], legata ai loro genitori da un rapporto di risalente amicizia e da una consuetudine di natura simil-familiare – avevano utilizzato l’abitazione in comodato gratuito, corrispondendo solo una modesta somma a titolo di rimborso spese. Nell momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Esposito, deceduta la zia [OSCURATO:PERSONA], avevano iniziato ad occuparsi effettivamente dell’immobile (loro formalmente donato già nel 2012), la causale amicale-fiduciaria del suo uso doveva considerarsi tuttavia cessata. Per questa ragione l’imputato aveva, da subito e più volte, insistito con i correnti proprietari per la stipula di un formale contratto di locazione al canone di 800 euro mensili (nelle more, l’importo effettivamente versato era pari alla metà), incontrando tuttavia l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA]Esposito, che era piuttosto intenzionata ad ottenere il rilascio dell’appartamento (giungendo sino a denunciare penalmente [OSCURATO:PERSONA] per tentata concussione, in relazione alle pretese pressioni finalizzate alla stipula: procedimento penale poi archiviato). Sarebbe dunque evidente che l’imputato, lungi dal prendere parte ad un accordo diretto a frodare la finanza, si era con tutte le sue forze adoperato per la regolarizzazione del rapporto in atto, poi avutasi nel 2020 dopo la divisione della proprietà tra i fratelli D’Esposito e il subentro di [OSCURATO:PERSONA]Esposito nella titolarità attiva del rapporto. L’accordo collusivo, ossia l’incontro di volontà dell’appartenente al Corpo con l’extraneus diretto allo scopo illecito, sarebbe il proprium del reato contestato, e nella specie esso non sarebbe in alcun modo configurabile. Il solo fatto di non avere immediatamente abbandonato l’immobile, ormai occupato irregolarmente dal lato fiscale, a fronte delle resistente della locatrice, non integrerebbe una condotta penalmente rilevante. Mancherebbero, infatti, sia l’elemento materiale della collusione, sia il dolo specifico di frode. 2.2. In via ulteriore, è denunciata la violazione dell’art. 3 della legge n. 1383 del 1941, del quale è subordinatamente eccepita l’illegittimità costituzionale. Mancherebbe, nella condotta descritta, un ulteriore elemento costitutivo di fattispecie, quello rappresentato dalla strumentale violazione di specifici obblighi di servizio gravanti sull’appartenente al Corpo. [OSCURATO:PERSONA] non agiva in tale qualità, né era nell’esercizio della sua attività istituzionale. La norma incriminatrice rivestirebbe una duplice oggettività giuridica: essa tutelerebbe l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi e alla regolarità del gettito fiscale, assieme all’obbligo di fedeltà del finanziere rispetto all’Istituzione e alla disciplina del Corpo. Ove dunque, come nella specie, non fossero stati violati obblighi istituzionali, e il finanziere non avesse agito nel contesto della sua attività professionale, ma da privato cittadino, il reato non sarebbe configurabile. Una diversa interpretazione condurrebbe ad un assetto irragionevole, discriminatorio e ingiustamente punitivo ai danni del cittadino che rivesta tale ufficio, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le assorbenti considerazioni di seguito indicate. 2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato (proprio) di collusione dell’appartenente alla Guardia di finanza con estranei, per frodare la finanza, è un reato di pura condotta, che si consuma con il solo perfezionamento dell’accordo fraudolento, in deroga al generale principio stabilito dall’art. 115 cod. pen., secondo cui l’accordo o l’istigazione alla commissione di un reato non sono di per sé punibili, se non sono seguiti dal compimento di atti che raggiungano almeno la soglia del tentativo rilevante a norma di legge (Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260135-01; Sez. 1, n. 25819 del 06/06/2007, Vitale, Rv. 236894-01; Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991, Aceto, Rv. 187218-01), come tale nella specie non configurabile stante l’anticipazione di tutela voluta dal legislatore (Sez. 1, n. 37820 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276840-02). Con l’attribuzione di rilevanza penale al semplice accordo tra il finanziere e l’estraneo, sono infatti immediatamente attratte nell’area della punibilità le intese collusive aventi direzione fraudolenta; intese non necessariamente proiettate alla perpetrazione di reati fiscali, ma da attuarsi, o concretamente attuate, secondo modalità comunque idonee a compromettere, eludere o sviare le attività istituzionali della polizia tributaria (Sez. 1, n. 45864 del 15/10/2014, Romano, Rv. 260845-01). 3. Duplice è, in effetti, l’oggettività giuridica del reato. L’incriminazione tutela, in modo pregnante, l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi e alla regolarità del gettito fiscale, e insieme tutela l’obbligo di fedeltà del finanziere rispetto all’Istituzione e alla disciplina del Corpo (Sez. 1, n. 37820 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276840-01). Da tale duplice oggettività deriva l’ulteriore corollario, secondo cui per la configurabilità del reato non è indispensabile che la relativa condotta si colleghi ad uno specifico obbligo di servizio, la cui violazione sia in qualche modo connessa alla frode fiscale che forma oggetto dell’accordo criminoso, essendo viceversa sufficiente che l’agente prenda parte all’accordo fraudolento rivestendo la qualità di militare della Guardia di finanza; in questa qualità è ravvisabile il proprium del reato e ad essa si ricollega l’oggettività giuridica in discorso (Sez. 1, n. 14820 del 19/02/2020, Caminiti, Rv. 279051-01; Sez. 2, n. 7600 del 09/02/2006, Scalera, Rv. 233235-01; Sez. 6, n. 9892 del 10/06/1998, Ferrauto, Rv. 213049-01). La ratio presupposta al reato consiste, dunque, nell’offrire una protezione penale rafforzata, entro il perimetro legalmente disegnato, rispetto all’interesse dello Stato al perseguimento delle violazioni finanziarie, allorché tale interesse sia minacciato da esponenti dell’Istituzione che avrebbero il dovere di garantirne il soddisfacimento. 4. Ai fini della esatta perimetrazione legale della fattispecie è importante, a questo punto, rimarcare come il reato in esame sia contrassegnato, secondo quanto già innanzi prefigurato, da dolo specifico, rappresentato dalla finalità di frode. L’intento fraudolento è esterno alla condotta, ma ne delimita, come sempre avviene nei reati a dolo specifico, la rilevanza penale. Se, per l’integrazione del reato, è evidentemente sufficiente l’avere agito in vista del perseguimento della finalità, e non l’effettivo raggiungimento di essa (Sez. 1, n. 25819 del 06/06/2007, Vitale, Rv. 236894-01; Sez. 1, n. 15019 del 15/12/2005, dep. 2006, Moscuzza, Rv. 234010-01), è altresì vero che la qualificazione normativa di tale finalità in termini di frode ha una funzione selettiva delle condotte incriminate, posto che costituisce frode, sia secondo il linguaggio comune, sia in accezione propriamente tecnico-giuridica, l’attività umana connotata da malizia, falsità o altro espediente ingannatorio. 5. In effetti, questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che, ai fini dell’integrazione del reato di collusione tra l’appartenente alla Guardia di finanza e l’estraneo, occorra un accordo avente ad oggetto «la frode alla finanza», la quale deve consistere nell’indicazione o nell’apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento, dotato di potenzialità lesiva dell’interesse erariale (Sez. 1, n. 14146 del 19/02/2020, Caracciolo, Rv. 279050-01; Sez. 1, n. 44514 del 28/09/2012, Nacca, Rv. 253826-01; Sez. 1, n. 15019 del 2006, Moscuzza, cit.). La frode sussiste dunque – se la condotta che si imputa al finanziere è una condotta di concorso in evasione fiscale – allorché siano ideati mezzi comunque ingannevoli, suscettibili di pregiudicare lo specifico interesse alla percezione dell’entrata tributaria e causalmente efficienti nel determinarne la compromissione. L’evasione, quale risultato della condotta prefissasi dall’agente, deve essere frutto, sempre in chiave programmatica, dell’impiego di tali mezzi. Occorre, in altre parole, rispetto alla mera evasione, il quid pluris integrante il concetto di frode, che deve consistere in un artificio, raggiro o uso di altro mezzo insidioso nei confronti della finanza, e non può viceversa consistere nella mera omessa rappresentazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria per i quali vi sarebbe stato obbligo di dichiarazione. E’ bene anche precisare che, essendo la tipicità integrata da qualunque condotta che implichi, in proiezione finalistica, l’impiego di espedienti o mezzi fraudolenti, non è tuttavia affatto necessario che tale impiego sia riconducibile a fattispecie nominate di frode fiscale (o di reato in genere). Il dato saliente è piuttosto quello per cui l’accordo collusivo, che consuma il reato, sia assistito da un coefficiente apprezzabile di artificiosità ed astuzia, che deve colorare la direzione della volontà dell’agente (o la sua condotta, nel momento in cui la volontà giunge ad attuazione). 6. La fattispecie penale in esame, così ricostruita secondo corretta esegesi letterale e sistematica, è perfettamente rispondente agli scopi dell’incrimina- zione. Essa dà vita ad un assetto di estremo rigore per il militare della Guardia di finanza, per il quale è configurato un reato di pericolo, a consumazione anticipata, che si perfeziona con il mero raggiungimento di un accordo tra il militare stesso ed altro soggetto, avente ad oggetto la frode alla finanza – assetto che è giustificato dai peculiari obblighi istituzionali e di servizio su di lui gravanti, e risulta pertanto perfettamente ragionevole al metro dell’art. 3, primo comma, Cost. – senza che ciò determini, con esito palesemente eccedente dallo scopo, la trasformazione in illecito penale, sanzionato nel massimo con la reclusione di dieci anni, di qualunque violazione di legge finanziaria, solo perché commessa da un appartenente al Corpo in concorso con estranei. 7. Alla luce dei principi suesposti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. Quel che è stato accertato a carico del ricorrente è, infatti, l’essere egli concorso nella mera omissione di un adempimento fiscale, gravante sulla generalità dei contribuenti, non altrimenti connotata da artificiosità e fraudolenza nel senso sopra indicato, in quanto non accompagnata da note modali ulteriori idonee a compromettere, eludere o sviare le attività istituzionali della polizia tributaria. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 24/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33153/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris