Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 01276/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA letta l'istanza d'ufficio per la correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo della pubblica udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al ricorso RG 23325/23 [OSCURATO:PERSONA] e altri, visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], OSSERVA Il Presidente del Collegio della Sezione Terza, dell'udienza del 11 luglio 2023, ha disposto procedersi alla correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo d'udienza, non corrispondente al dispositivo della sentenza n. 46185/23.

L'istanza va accolta perché adeguatamente documentata.

P.Q.M.

Dispone la correzione del ruolo della pubblica udienza in data 11/7/2023, in relazione al ricorso RG 23325/23, ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che dopo le parole "Cassa delle Ammende" e prima delle parole "Dispone che" vanno aggiunte le parole: "Condanna, altresì, i ricorrenti al pagamentp delle spese di lite della parte civile che liquida in euro 3686,00, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario".

Manda alla Cancelleria gli adempimenti consequenziali.

Così deciso, il 19 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA letta l'istanza d'ufficio per la correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo della pubblica udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al ricorso RG 23325/23 [OSCURATO:PERSONA] e altri, visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], OSSERVA Il Presidente del Collegio della Sezione Terza, dell'udienza del 11 luglio 2023, ha disposto procedersi alla correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo d'udienza, non corrispondente al dispositivo della sentenza n. 46185/23. L'istanza va accolta perché adeguatamente documentata. P.Q.M. Dispone la correzione del ruolo della pubblica udienza in data 11/7/2023, in relazione al ricorso RG 23325/23, ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che dopo le parole "Cassa delle Ammende" e prima delle parole "Dispone che" vanno aggiunte le parole: "Condanna, altresì, i ricorrenti al pagamentp delle spese di lite della parte civile che liquida in euro 3686,00, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario". Manda alla Cancelleria gli adempimenti consequenziali. Così deciso, il 19 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 01276/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris