CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2020
Cassazione n. 22468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: CIRILLI Adorando, liquidatore della AEMME car s.r.I., avverso la sentenza emessa in data 12/11/2020 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Emanuela, n. in Roma il 5/2/1969 e [OSCURATO:PERSONA] Egidio, n. il 11/3/1968 a Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, pur argomentando diffusamente in ordine alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità degli imputati, riteneva che il reato di truffa contestato si fosse consumato il 15 settembre 2011, con il ritiro della carta di circolazione (della vettura offerta in permuta) dallo sportello dell'agenzia incaricata degli adempimenti, talché, il termine di prescrizione complessivo (anni 7 e mesi 6) si sarebbe compiuto il 15 marzo 2019, ben prima della intervenuta decisione di primo grado e prima ancora della ricorrenza delle cause di sospensione del corso della prescrizione intervenute per complessivi giorni 76 dal 21 marzo 2019. Alla prescrizione del reato intervenuta prima dell'accertamento del fatto in primo grado consegue, ad avviso della Corte territoriale, la revoca delle statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza la parte civile propone ricorso (ai soli effetti civili, ex art. 576, comma 1, cod. proc. pen.) con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, articolando in due punti i motivi di doglianza: 2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione a quanto disposto dagli artt. 129, 597, 515 e 516, cod. proc. pen.) atteso che l'effetto devolutivo dell'appello non poteva consentire alla Corte (cui l'argomento non era stato proposto tra i motivi di gravame) di pronunciare ex officio la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ponendosi la causa di proscioglimento fuori dal perimetro delle ipotesi indicate al comma 5 dell'art. 597 cod. proc. pen.; inoltre la retrodatazione del momento consumativo del reato (15 settembre 2011) rispetto a quanto indicato in imputazione (7/11/2011, data della querela) deve ritenersi frutto di una operazione di ortopedia sulla imputazione, mutando uno dei parametri spazio-temporali del fatto contestato, operazione non consentita fuori dal percorso processuale segnato dagli articoli 515 e 516 del codice di rito; 2.2. erronea applicazione della legge processuale penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), avendo chiaramente errato la Corte nel ritenere il reato di truffa consumato alla data del 15 settembre 2011, cui corrisponde la partecipazione al deceptus del consilium fraudis che aveva caratterizzato, sin dal primo momento, l'intenzione degli imputati nell'approccio al complessivo procedimento negoziale costituito da permuta di autovetture mista a vendita e compensazione di pregresso credito; in particolare il delitto di truffa doveva ritenersi consumato con il conseguimento del profitto addirittura oltre il 15 novembre 2011 (data della proposizione della querela), in corrispondenza con l'ultimo segmento di profitto realizzato (vendita a non domino di una delle vetture ricevute in permuta il 24/25 novembre del 2011). In ragione di questi motivi la parte civile ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. All'udienza del 22 marzo 2022, il Collegio differiva l'udienza al 24 maggio 2022, ravvisando l'opportunità di attendere la decisione delle Sezioni unite di questa Corte, fissata per l'udienza del 28 aprile 2022, sulla preliminare questione rimessa con ord. della Sez. 5, n. 3947 del 11/1/2022, avente il seguente oggetto: se il giudice di appello, qualora dichiari il reato estinto per prescrizione, accertando che la stessa è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado soltanto a seguito di una valutazione discrezionale difforme da quella di primo grado (ad esempio, per la omessa applicazione della recidiva qualificata ovvero nel regime anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251 - per il riconoscimento di un'attenuante, la eliminazione di un'aggravante o la formulazione di un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato), possa decidere «ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili», ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., ovvero debba revocare le statuizioni civili del primo giudice. 3.1. All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in forma scritta, il Collegio decideva come da dispositivo in ragione delle seguenti argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dalla parte civile è inammissibile, per la manifesta infondatezza, sia del primo che del secondo motivo di ricorso. 1.1. Il vigente codice di rito (art, 576 cod. proc. pen., comma 1, seconda parte) esclude che possa essere intaccato l'accertamento penale, in mancanza di impugnazione del P.M., ma non esclude che, in accoglimento del ricorso della sola parte civile, si rinnovi l'accertamento dei fatti posti a base della decisione di proscioglimento, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per fatto illecito e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili e ciò all'evidente fine di rendere effettivi i diritti della vittima del reato anche in fase di impugnazione. Va, tuttavia, precisato che la suddetta impugnazione, sebbene presupponga l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, quale logico presupposto della sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, non può condurre, ove accolta, ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato. Si può, quindi, affermare che la normativa processuale vigente ha scelto l'autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale: l'impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato, e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.), può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto. 1.2. Ciò posto in tema di interesse alla impugnazione della parte civile, tuttavia, certamente infondato, in forma manifesta, è il primo motivo di ricorso, che vorrebbe preclusa al giudice della impugnazione, non investito di specifico motivo di gravame in tema di prescrizione, la facoltà ed anzi l'obbligo di pronunciare di ufficio, in ogni stato e grado del processo, sentenza di proscioglimento, allorquando riconosca che il reato è estinto (art. 129 comma 1, cod. proc. pen.). Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove sia, nel frattempo, maturato il termine di prescrizione, anche se con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti alla sussistenza di un'aggravante o alla misura della sanzione (Sez. 3, n. 11155, del 28/10/1997, Rv. 209170; Sez. 3, n. 43431, del 7/6/2014, Rv. 260976; Sez. 5, n. 29225, del 4/6/2018, Rv. 273370; più recentemente ribadito da Sez. 7, n. 18861 del 8/4/2021). Sussisteva pertanto certamente l'obbligo per il giudice di appello, ancorché non sollecitato sul punto da uno specifico motivo di gravame, di pronunciare ex officio la sentenza di proscioglimento, avendo riconosciuto la causa di estinzione del reato, in ragione del fatto che la data di consumazione del reato era diversa e di gran lunga precedente a quella scandita in imputazione; ove, per vero, era solo indicata la data di proposizione della querela, non quella di consumazione del reato, sicché neppure si pone il tema della differente morfologia del fatto ritenuto rispetto a quello contestato (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260009); parimenti infondata, in forma manifesta, è dunque la seconda questione proposta con il primo motivo di ricorso. 1.3. Del pari è a dirsi quanto a censura del punto della decisione che avrebbe male individuato, nella fattispecie di truffa contrattuale connotata dalla dilatazione nel tempo del momento in cui il profitto risulta conseguito, la data di consumazione del reato.1.3.1. Il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, si configura allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che, altrimenti, non sarebbe stato dato (Cass. n. 3538/1980 Rv. 148455 Cass. 47623/2008 Rv. 242296). Nella truffa contrattuale l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri), rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Cass. n. 7066/1981 Rv. 149803 — Cass. 4423/1983 Rv. 164164), Nella forma cosiddetta contrattuale, il delitto di truffa si consuma, non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente, con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa (Sez. U. 18/2000, Rv. 216429; Cass. 31044/2008 Rv. 240659; Cass. 49932/2012 Rv. 254110; Cass. 18859/2012 Rv. 252821). Tali principi si riferiscono alle ipotesi in cui i raggiri o gli artifizi vengano posti in essere nella fase precontrattuale al fine di convincere la vittima a stipulare un contratto che, senza quegli artifizi, non avrebbe stipulato. Gli artifizi e raggiri, però, possono essere attuati, da uno dei contraenti a danno dell'altro, anche in una fase successiva alla stipula del contratto: in tale ipotesi, occorre porsi il problema del se e in che termini sia configurabile il reato di truffa. Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen.» (Cass. 41073/2004 Rv. 230689). A ben vedere, dunque, se la dinamica negoziale vive anche della sua esecuzione, è difficile postulare per essa una sorta di insensibilità a qualsiasi condotta artificiosa che generi danno, con correlativo ingiusto profitto. 1.3.2. Nella fattispecie, tuttavia, la Corte di merito, pur tenendo conto del fatto che l'attività decettiva (artifizi e raggiri anche successivi alla formazione del consenso) non si è limitata solo a tacere della esistenza di provvedimenti ostativi all'effetto traslativo, ma si è concretizzata anche in ulteriori attività quali l'accampare scuse ingiustificate per il ritardo nella consegna della documentazione liberatoria, ha correttamente individuato la data di consumazione della truffa prima del 15 settembre 2011, allorquando la [OSCURATO:PERSONA] si / recò presso l'agenzia incaricata degli adempimenti collegati al negozio complesso ad effetti traslativi concluso e ritirò la carta di circolazione della vettura alienata contro prezzo, permuta e compensazione di crediti, così rendendo palese ed effettivo l'intento fraudolento perseguito dalla coppia di alienanti. Gli atti successivamente compiuti sulla parte di profitto illecito già conseguito non rispondono altro che all'intento di consolidare e rendere liquido un profitto già interamente conseguito per effetto dell'atto traslativo. Ed è al conseguimento del profitto che, quale momento consumativo del reato, deve farsi riferimento anche ai fini della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione (Sez. 2, 51183, del 5/11/2019; Sez. 2, n. 189, del 21/11/2019, dep. 2020; Sez. 2, n. 57287, del 30/11/2017, Rv. 272250; Sez. 2, n. 53667, del 2/12/2016; Sez. 2, n. 12795, del 9/3/2011, Rv. 249861-01; Sez. 2, n. 57287, del 30/11/2007, Rv. 272250-01). 1.4. Alla data della pronuncia di primo grado (3 luglio 2019) ed anzi il 15 marzo 2019, ben prima della ricorrenza degli eventi processuali determinanti sospensione della prescrizione, come correttamente calcolato dalla Corte di merito, erano quindi già decorsi i termini di prescrizione per il commesso reato. 1.5. Consegue che, il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di "valutazioni" difformi, che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute. Correttamente, pertanto la Corte territoriale ha revocato le statuizioni civili che accompagnavano la decisione di primo grado. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co