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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 settembre 2022

Cassazione n. 39729/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 26 gennaio 2023, su istanza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, la Corte di appello ch Palermo ha disposto ex articolo 130 cod. proc. pen., la correzione del dispositivo dell'ordinanza pronunciata il 2 dicembre 2021 (depositata il 19 settembre 2022) con la quale era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 4 maggio al 3 agosto 2016.

Il dispositivo è stato corretto nella parte in cui indicava in C 258.000,00 la somma che il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dovuto versare a Petruso.

A tale indicazione è stata sostituita, infatti, l'indicazione della somma di C 11.673,00, calcolata moltiplicando l'indennizzo giornaliero di C 117,91 per il numero dei giorni di privazione della libertà personale.

2. Per mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza di correzione di errore materiale chiedendone l'annullamento.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del contraddittorio.

Rileva che la pronuncia è stata adottata de plano, senza alcun avviso preventivo alle parti, impedendo così all'interessato di interloquire sia sulla legittimità dello strumento utilizzato per modificare il provvedimento originario sia sulle modalità con le quali il nuovo calcolo dell'indennizzo avrebbe dovuto avvenire.

Col secondo motivo, deduce violazione di legge processuale sottolineando che la correzione ha determinato una modifica essenziale dell'ordinanza che aveva disposto la liquidazione dell'equo indennizzo, non più emendabile perché passata in giudicato il 20 ottobre 2022.

Sostiene che la Corte di appello non si sarebbe limitata a calcolare l'entità dell'indennizzo secondo le indicazioni contenute nel provvedimento emendato, ma avrebbe reinterpretato, in senso sfavorevole all'istante, il contenuto di quel provvedimento ravvisando una inesistente difformità tra il contenuto della decisione e l'entità dell'indennizzo come indicata nel dispositivo.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria in data 10 agosto 2023, l'avvocatura dello Stato ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità, in subordine, il rigetto del ricorso.

Le argomentazioni sviluppate, tuttavia, non sono pertinenti al caso.

Si sostiene, infatti, l'insussistenza del diritto all'equo indennizzo.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, il secondo infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (tra le tante: SEZ. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230).

Nondimeno, si è ritenuto che la violazione del contraddittorio possa essere denunciata mediante il ricorso per cassazione solo quando la parte deduce un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247; Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, Passaquindici, Rv. 268338; Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946).

Nel caso di specie, l'interesse evocato è inidoneo a sostenere l'attivazione del mezzo di impugnazione.

Ed invero, la difesa non deduce un errore che il contraddittorio avrebbe evitato, ma si limita a sostenere che, se tale contraddittorio fosse stato instaurato, avrebbe potuto interloquire «in merito alla legittimità del provvedimento adottato» e intervenire sul calcolo dell'indennizzo alla luce di una consulenza di parte, ignorata dai giudici di merito, volta a documentare un danno alla reputazione.

Sotto il primo profilo si deve rilevare che il ricorrente non contesta il contenuto del provvedimento adottato, ma la possibilità stessa di procedere nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen.

Non deduce, dunque, un errore che il contraddittorio avrebbe potuto evitare determinando l'adozione di un provvedimento di contenuto diverso, ma sostiene che il provvedimento di correzione è illegittimo in sé: sarebbe tale, dunque, anche se fosse stato adottato in contraddittorio.

Quanto al mancato esame di una consulenza di parte che si assume sarebbe stata utile nella quantificazione dell'equo indennizzo, basta osservare che si tratta di un vizio di motivazione dell'ordinanza di liquidazione che avrebbe dovuto essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnar one, mentre, come lo stesso ricorrente ricorda, l'ordinanza che ha omesso tale esame è passata in giudicato.

3. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. non avrebbe potuto essere utilizzata perché l'ipotizzata difformità tra la volontà del giudice e il contenuto del dispositivo non era rilevabile con immediatezza, ma richiedeva valutazioni di merito, sicché il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di impugnazione e l'ordinanza di liquidazione dell'equo indennizzo, ormai passata in giudicato, non avrebbe potuto essere emendata.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che «in tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell'atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice» (Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249).

Sono pertanto consentiti, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, «gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto» (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 1985439; Sez. 1, Ordinanza n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939).

Nel caso oggetto del presente ricorso, l'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 2 dicembre 2021 (oggetto del provvedimento di correzione oggi impugnato) ha stabilito: - che Petruso non aveva dato causa alla privazione della libertà personale con una condotta dolosa o colposa e aveva diritto ad un equo indennizzo; - che la misura di tale indennizzo doveva essere determinata partendo da un importo base di C 235,82 «per ciascun giorno di detenzione in carcere» con riduzione di tale importo giornaliero «della metà nel caso degli arresti domiciliari» (pag. 4); ha indicato, dunque, in C 117„91 l'importo base dell'indennizzo dovuto nel caso concreto; - che la parte istante non aveva documentato la sussistenza di profili di pregiudizio più vasti rispetto al "fisiologico" danno da privazione della libertà.

Nondimeno, a pag. 5 della motivazione, pur avendo affermato di operare in applicazione degli «esposti criteri», l'ordinanza ha quantificato «la misura base dell'indennizzo [...] nei limiti del criterio aritmetico dettato dalla norma, in complessivi € duecentocinquantotto (258)».

E ha condannato «il convenuto Ministero» al pagamento «di questa somma».

Infine, nel dispositivo, ha indicato in «euro duecentocinquantotto/mila (258.000)» la somma che il Ministero avrebbe dovuto versare a [OSCURATO:PERSONA].

4. Tale essendo il contenuto del provvedimento che l'ordinanza impugnata è intervenuta a emendare, la decisione adottata dalla Corte di appello di Palermo - che ha ritenuto di poter intervenire ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. per armonizzare il dispositivo col contenuto della motivazione - non è censurabile.

Tale procedura sarebbe stata preclusa, infatti, se, per modificare il dispositivo, fosse stato necessario intervenire sul merito della decisione modificandone il contenuto, ma nel caso di specie ci si è limitati a prendere atto: che la misura base dell'indennizzo era stata determinata con riferimento al parametro aritmetico di C 117,91 per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari; che erano stati esclusi ulteriori danni suscettibili di autonoma liquidazione; che, pertanto, il contenuto del dispositivo, col quale il Ministero è stato condannato a pagare a Petruso «la somma di euro duecentocinquantotto/mila (258.000)», è frutto di errore materiale.

Se è vero, dunque che, col provvedimento impugnato, la Corte di appello ha significativamente ridotto l'importo della somma liquidata a titolo di equo indennizzo (da C 258.000,00 a C 11.673,00), è pur vero che lo ha fatto sulla base di un mero calcolo matematico, facendo pedissequa applicazione delle indicazioni contenute nella motivazione dell'ordinanza emendata senza apportare alcuna modifica al contenuto della decisione e attenendosi alle valutazioni che nella stessa erano state compiute.

5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse.

Come già esposto, infatti, la memoria depositata non si confronta con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 della motivazione e giurisprudenza ivi citata).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla sulle spese al Ministero resistente.

Cosi decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 26 gennaio 2023, su istanza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, la Corte di appello ch Palermo ha disposto ex articolo 130 cod. proc. pen., la correzione del dispositivo dell'ordinanza pronunciata il 2 dicembre 2021 (depositata il 19 settembre 2022) con la quale era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 4 maggio al 3 agosto 2016. Il dispositivo è stato corretto nella parte in cui indicava in C 258.000,00 la somma che il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dovuto versare a Petruso. A tale indicazione è stata sostituita, infatti, l'indicazione della somma di C 11.673,00, calcolata moltiplicando l'indennizzo giornaliero di C 117,91 per il numero dei giorni di privazione della libertà personale. 2. Per mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza di correzione di errore materiale chiedendone l'annullamento. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del contraddittorio. Rileva che la pronuncia è stata adottata de plano, senza alcun avviso preventivo alle parti, impedendo così all'interessato di interloquire sia sulla legittimità dello strumento utilizzato per modificare il provvedimento originario sia sulle modalità con le quali il nuovo calcolo dell'indennizzo avrebbe dovuto avvenire. Col secondo motivo, deduce violazione di legge processuale sottolineando che la correzione ha determinato una modifica essenziale dell'ordinanza che aveva disposto la liquidazione dell'equo indennizzo, non più emendabile perché passata in giudicato il 20 ottobre 2022. Sostiene che la Corte di appello non si sarebbe limitata a calcolare l'entità dell'indennizzo secondo le indicazioni contenute nel provvedimento emendato, ma avrebbe reinterpretato, in senso sfavorevole all'istante, il contenuto di quel provvedimento ravvisando una inesistente difformità tra il contenuto della decisione e l'entità dell'indennizzo come indicata nel dispositivo. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria in data 10 agosto 2023, l'avvocatura dello Stato ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità, in subordine, il rigetto del ricorso. Le argomentazioni sviluppate, tuttavia, non sono pertinenti al caso. Si sostiene, infatti, l'insussistenza del diritto all'equo indennizzo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, il secondo infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (tra le tante: SEZ. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). Nondimeno, si è ritenuto che la violazione del contraddittorio possa essere denunciata mediante il ricorso per cassazione solo quando la parte deduce un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247; Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, Passaquindici, Rv. 268338; Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946). Nel caso di specie, l'interesse evocato è inidoneo a sostenere l'attivazione del mezzo di impugnazione. Ed invero, la difesa non deduce un errore che il contraddittorio avrebbe evitato, ma si limita a sostenere che, se tale contraddittorio fosse stato instaurato, avrebbe potuto interloquire «in merito alla legittimità del provvedimento adottato» e intervenire sul calcolo dell'indennizzo alla luce di una consulenza di parte, ignorata dai giudici di merito, volta a documentare un danno alla reputazione. Sotto il primo profilo si deve rilevare che il ricorrente non contesta il contenuto del provvedimento adottato, ma la possibilità stessa di procedere nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen. Non deduce, dunque, un errore che il contraddittorio avrebbe potuto evitare determinando l'adozione di un provvedimento di contenuto diverso, ma sostiene che il provvedimento di correzione è illegittimo in sé: sarebbe tale, dunque, anche se fosse stato adottato in contraddittorio. Quanto al mancato esame di una consulenza di parte che si assume sarebbe stata utile nella quantificazione dell'equo indennizzo, basta osservare che si tratta di un vizio di motivazione dell'ordinanza di liquidazione che avrebbe dovuto essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnar one, mentre, come lo stesso ricorrente ricorda, l'ordinanza che ha omesso tale esame è passata in giudicato. 3. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. non avrebbe potuto essere utilizzata perché l'ipotizzata difformità tra la volontà del giudice e il contenuto del dispositivo non era rilevabile con immediatezza, ma richiedeva valutazioni di merito, sicché il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di impugnazione e l'ordinanza di liquidazione dell'equo indennizzo, ormai passata in giudicato, non avrebbe potuto essere emendata. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che «in tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell'atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice» (Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249). Sono pertanto consentiti, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, «gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto» (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 1985439; Sez. 1, Ordinanza n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939). Nel caso oggetto del presente ricorso, l'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 2 dicembre 2021 (oggetto del provvedimento di correzione oggi impugnato) ha stabilito: - che Petruso non aveva dato causa alla privazione della libertà personale con una condotta dolosa o colposa e aveva diritto ad un equo indennizzo; - che la misura di tale indennizzo doveva essere determinata partendo da un importo base di C 235,82 «per ciascun giorno di detenzione in carcere» con riduzione di tale importo giornaliero «della metà nel caso degli arresti domiciliari» (pag. 4); ha indicato, dunque, in C 117„91 l'importo base dell'indennizzo dovuto nel caso concreto; - che la parte istante non aveva documentato la sussistenza di profili di pregiudizio più vasti rispetto al "fisiologico" danno da privazione della libertà. Nondimeno, a pag. 5 della motivazione, pur avendo affermato di operare in applicazione degli «esposti criteri», l'ordinanza ha quantificato «la misura base dell'indennizzo [...] nei limiti del criterio aritmetico dettato dalla norma, in complessivi € duecentocinquantotto (258)». E ha condannato «il convenuto Ministero» al pagamento «di questa somma». Infine, nel dispositivo, ha indicato in «euro duecentocinquantotto/mila (258.000)» la somma che il Ministero avrebbe dovuto versare a [OSCURATO:PERSONA]. 4. Tale essendo il contenuto del provvedimento che l'ordinanza impugnata è intervenuta a emendare, la decisione adottata dalla Corte di appello di Palermo - che ha ritenuto di poter intervenire ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. per armonizzare il dispositivo col contenuto della motivazione - non è censurabile. Tale procedura sarebbe stata preclusa, infatti, se, per modificare il dispositivo, fosse stato necessario intervenire sul merito della decisione modificandone il contenuto, ma nel caso di specie ci si è limitati a prendere atto: che la misura base dell'indennizzo era stata determinata con riferimento al parametro aritmetico di C 117,91 per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari; che erano stati esclusi ulteriori danni suscettibili di autonoma liquidazione; che, pertanto, il contenuto del dispositivo, col quale il Ministero è stato condannato a pagare a Petruso «la somma di euro duecentocinquantotto/mila (258.000)», è frutto di errore materiale. Se è vero, dunque che, col provvedimento impugnato, la Corte di appello ha significativamente ridotto l'importo della somma liquidata a titolo di equo indennizzo (da C 258.000,00 a C 11.673,00), è pur vero che lo ha fatto sulla base di un mero calcolo matematico, facendo pedissequa applicazione delle indicazioni contenute nella motivazione dell'ordinanza emendata senza apportare alcuna modifica al contenuto della decisione e attenendosi alle valutazioni che nella stessa erano state compiute. 5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. Come già esposto, infatti, la memoria depositata non si confronta con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 della motivazione e giurisprudenza ivi citata). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Cosi decis
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