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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21465/2026

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so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocatoMario Albergoni– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]'ISTRUZIONE E DELLA FOR-[OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 355/2021 de-positata il 08/03/2021.Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 355/2021, pubblicata in data 8 marzo 2021, laCorte d'appello di Palermo, nella regolare costituzione dell'appellatoASSESSORATO [OSCURATO:PERSONA] DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità“[OSCURATO:PERSONA]”), ha respinto l'appello proposto da I.N.F.A.O.P. –[OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità,“I.N.F.A.O.P.”) avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2593/2016, pubblicata in data 10 maggio 2016.2.

I.N.F.A.O.P. aveva ottenuto l'emissione, nei confronti dell'AS-SESSORATO, di un decreto ingiuntivo – il n. 2332/2013 del 24 giugno2013 — con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €204.258,81, oltre accessori, quale somma dovuta per l'espletamentodi attività formativa da parte dello stesso I.N.F.A.O.P.Proposta opposizione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diPalermo aveva ritenuto dovuta la sola somma di € 51.633,10 ‒ ri-guardante il pagamento del saldo del finanziamento dell'attività for-mativa resa dall'odierno ricorrente nell'anno 1994/1995 – mentreaveva escluso la debenza della somma di € 152.625,71, ingiunta a ti-tolo di trattamento di garanzia ex art. 132, L.R.

Sicilia n. 4/2003.Il Tribunale, infatti, aveva argomentato che dal contenuto dellaCircolare del 23 settembre 2003, emessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA],era dato evincere che il Fondo di garanzia poteva trovare applicazionesolo nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato primadell'entrata in vigore della stessa L.R.

Sicilia n. 4/2003 – lavoratoriSez.

S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/2026che, ulteriormente, non potevano essere utilizzati nelle attività finan-ziate con il piano regionale dell'offerta formativa, in quanto sprovvistidi professionalità con queste compatibili e soggetti a mobilità peresubero – mentre l'odierna ricorrente aveva chiesto di beneficiaredelle somme del Fondo di garanzia per il personale non utilizzato, acausa del mancato finanziamento dei progetti presentati nel 2005.3.

La Corte d'appello di Palermo – adita da I.N.F.A.O.P. con unicomotivo nel quale si deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c., peravere il Tribunale fondato la propria interpretazione della disciplinasulla base di una Circolare, criticando altresì l'interpretazione data allaCircolare medesima – ha disatteso il gravame, osservando che il Tri-bunale non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, avendo semplicemente proceduto alla individuazionedelle norme applicabili alla fattispecie, interpretando correttamente laL.R.

Sicilia n. 4/2003 alla luce della Circolare del 23 settembre 2003.Ha ulteriormente osservato la Corte territoriale che, alla luce ditale disciplina, era da ritenersi che i casi in cui i dipendenti del settoredella formazione professionale potevano accedere al Fondo dovevanoritenersi tassativi e presupponevano tutti che l'esubero del personaleriguardasse attività di formazione finanziate e non svolte, mentre l'o-dierno ricorrente aveva agito in relazione all'accesso al Fondo di lavo-ratori adibiti a progetti non finanziati.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Paler-mo ricorre I.N.F.A.O.P. – [OSCURATO:PERSONA]-NE, L'ADDESTRAMENTO E L'[OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]'I-STRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA].Sez.

S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/20265.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità del procedimento e della sentenza per violazio-ne del disposto dell'art. 113 c.p.c. conseguente all'attribuzione di for-za di legge alla circolare amministrativa emanata dall'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, la decisione impugnata sa-rebbe viziata perché fondata “(…) sull'attribuzione di forza di legge odi norma sub primaria alla circolare, mero atto ammnistrativo; sull'in-terpretazione della medesima circolare e non sull'interpretazione delloart. 132 suddetto, del quale nulla si dice” nonché sull'affermazionedella natura tassativa delle ipotesi contemplate dalla medesima circo-lare “con una limitazione dell'efficacia della norma di legge.”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza per violazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. per aver ritenuto specificatamente contestati ifatti allegati dall'Infaop nel giudizio di merito”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa, da un lato,avrebbe omesso di rilevare che l'odierno intimato non aveva conte-stato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della circolare10/3/fp Regione Siciliana e, dall'altro lato, “per aver posto i fatti nonspecificatamente contestati a fondamento della decisione in spregio alprecetto normativo di cui agli artt. 115 e 2697 c.c.”Sez.

S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/20261.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza per violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “la causa petendi del giudi-zio consiste nell'affermazione dell'esistenza di un diritto soggettivo enella richiesta di condanna al relativo adempimento da parte dell'In-faop e nell'eccezione secondo cui l'oggetto della domanda giudiziariaconsisterebbe in un interesse legittimo perché l'[OSCURATO:PERSONA] che la giuridica esistenza del diritto sorgerebbe «esclusiva-mente a seguito della concreta ed effettiva approvazione» dell'Ammi-nistrazione.Deduce pertanto il ricorso che “Invero, la Corte di Merito: si è ri-tenuta munita di giurisdizione in quanto ha valutato l'oggetto delladomanda come un diritto soggettivo seppur come fattispecie astratta;ha ritenuto non giuridicamente esistente il diritto soggettivo concretoponendo a fondamento della decisione una realtà fattuale non dedottae allegata in giudizio tra le parti, introducendo nel processo una causapetendi diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della do-manda di annullamento del decreto ingiuntivo opposto”.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, L.R.Sicilia n. 4/2003 e dell'art 12 delle Disposizioni sulla legge in genera-Come sintetizzato nello stesso ricorso, “La Corte del merito è in-corsa in errore perché non ha utilizzato la circolare amministrativacome parametro di riscontro di una interpretazione della norma fon-data sul «significato proprio delle parole secondo la connessione diesse, e dalla intenzione del legislatore».Sez.

S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026Viceversa, ha invertito il procedimento logico-interpretativo e -bollata la norma come "lacunosa" - ha identificato il contenuto dellacircolare come norma giuridica regolante la fattispecie in esame. at-tribuendovi efficacia cogente e dirimente.È, quindi, incorsa in errore: per aver ritenuto che l'art. 132 dellaL.R. 4/2003 evidenzi un precetto normativo avente ad oggetto «ladettagliata previsione di singoli casi» ai quali è erogabile la provvi-denza in esame, assimilando il termine «categoria» a quello «ipotesi»o «caso» singolo e attribuendovi il medesimo «significato proprio»;per aver considerato «che l'esubero del personale dipendente riguardigazione dell'ammortizzatore sociale”.2.

Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità delcontroricorso – e, conseguentemente, della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020; Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 4428 del 11/02/2022) ‒ dell'[OSCURATO:PERSONA].Il controricorso, infatti, risulta notificato solo in data 9 febbraio2026, a fronte di un ricorso notificato in data 9 febbraio 2021.La difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, al riguardo, di non avermai ricevuto regolare notifica del ricorso, in quanto quest'ultimo sa-rebbe stato notificato all'[OSCURATO:PERSONA] e non all'AvvocaturaGenerale dello Stato.Così non è, tuttavia, in quanto il ricorrente ha dato prova di avereproceduto alla notifica del ricorso (non solo all'[OSCURATO:PERSONA] anche) all'Avvocatura Generale, producendo – con deposito del 5marzo 2026 ‒ l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, re-golarmente pervenuta all'Avvocatura Generale in data 12 ottobre2021.Sez.

S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/20263.

Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,non merita accoglimento.3.1.

Il primo motivo di ricorso, infatti, risulta infondato, scaturen-do da un'errata prospettazione del contenuto della decisione impu-gnata.Diversamente da quanto esposto dal ricorrente, la Corte di Paler-mo – come, del resto, il Tribunale prima di essa – non ha in alcunmodo attribuito un diretto valore normativo alla Circolare del 23 set-tembre 2003 – in tal modo equiparando la medesima ad una fontenormativa ‒ ma ha invece evidenziato che la Circolare medesima benpoteva costituire adeguato prisma interpretativo attraverso il qualeindividuare il contenuto e l'ambito normativo del disposto di cui alloart. 132, L.R.

Sicilia n. 4/2003.Va anzi rimarcato che questa impostazione – e cioè che, nell'ap-plicare l'art. 132, L.R.

Sicilia n. 4/2003, ben si poteva ricorrere, qualecriterio interpretativo utile, alla già citata Circolare ‒ risulta esserestata sostanzialmente già fatta propria precedentemente dallo stessoricorrente.Quest'ultimo, invero – riproducendo il contenuto della comparsa dicostituzione e risposta da esso depositata nel giudizio di primo grado– viene ad evidenziare proprio nel ricorso (pag. 12) che sin dagli attiintroduttivi del giudizio innanzi il Tribunale era venuto a fondare leproprie deduzioni sul contenuto della Circolare ed aveva rinvenutoproprio in quest'ultima le indicazioni per la concreta applicazione delloart. 132, L.R.

Sicilia n. 4/2003, invocando, conseguentemente, diver-se previsioni della Circolare stessa.Né possono valer a modificare i termini della questione alcuneespressioni impiegate dalla decisione impugnata, sulle quali molto ilricorso insiste al fine di corroborare la tesi da esso espressa.Sez.

S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/2026È agevole osservare, tuttavia, che, al di là di alcune incertezzeespressive contenute nella motivazione, risulta con univoca chiarezzache la Corte d'appello – ben lungi dall'annoverare la Circolare del 23settembre 2003 tra le fonti normative ‒ l'ha semplicemente, e corret-tamente, intesa come parametro interpretativo per individuare laconcreta funzionalità del Fondo di cui all'art. 132, L.R.

Sicilia n.4/2003, secondo un procedimento che – si ripete – era già stato fattoproprio dallo stesso odierno ricorrente.3.2.

Il secondo motivo, invece, deve essere dichiarato inammissi-bile.Lo stesso, infatti, risulta radicalmente incoerente rispetto alla ratiodecidendi esposta dalla Corte d'appello, risultando conseguentementeinidoneo ad invalidarla.La Corte territoriale, infatti, non ha in alcun modo basato la pro-pria decisione sull'applicazione della regola di distribuzione dell'oneredella prova – regola la cui violazione si configura soltanto nell'ipotesiche il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma– e questo per la semplice ragione che la decisione impugnata è ve-nuta sostanzialmente a vertere sulla questione – di mero diritto -concernente l'ambito di operatività del Fondo, prescindendo radical-mente da profili di ordine probatorio.Men che meno, poi, appare pertinente la deduzione della violazio-ne della regola di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.: anche anon voler considerare il fatto che il ricorrente sembra voler estenderela regola di non contestazione dai fatti costitutivi del diritto – come ècorretto ‒ alla stessa sussistenza del diritto – laddove il principio dinon contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze difatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di dirittoSez.

S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 2844 del 30/01/2024; Cass. Sez. 2 - Or-dinanza n. 8967 del 4/04/2024) – risulta dirimente il richiamo al prin-cipio, da questa Corte costantemente enunciato, per cui spetta algiudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al me-desimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non con-testazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, exart. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onere probandi(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 3680 del 7/02/2019), in quanto tale apprezzamentoesige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda edelle deduzioni delle parti, da ciò derivando che l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione ri-sulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o ap-parenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez.

L, Sentenzan. 10182 del 3/05/2007; Cass. Sez.

L, n. 27833 del 16/12/2005).3.3.

Inammissibile, parimenti, è il terzo motivo.Nel suo non perspicuo argomentare il motivo sembra imputare al-la decisione impugnata di aver erroneamente applicato al diritto sog-gettivo pieno del ricorrente il regime giuridico dell'interesse legittimo,e ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe accolto le deduzioni delloASSESSORATO sul mancato rispetto delle regole procedimentali, intal modo ammettendo una modifica della causa petendi.L'inammissibilità del mezzo discende, ancora una volta, dall'asso-luta incoerenza tra le deduzioni del ricorso e l'effettiva ratio decidendidella sentenza: quest'ultima, infatti, ben lungi dal riqualificare la posi-zione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente, si è limitata ad ope-rare la doverosa verifica della fondatezza della domanda stessa allaluce delle previsioni di legge applicabili, senza che su tale giudizio ab-Sez.

S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026bia concretamente inciso il profilo della procedura amministrativa esenza che sia stata concretamente posta in discussione la qualifica-zione della posizione soggettiva azionata dal ricorrente.Non pertinenti, ulteriormente, risultano anche le deduzioni relativealla modifica della causa petendi da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], sol chesi consideri che quest'ultimo – in quanto mero opponente a decretoingiuntivo – non aveva dedotto alcuna causa petendi, essendosi limi-tato a contestare la fondatezza della domanda dell'odierno ricorrentecon contestazioni in punto di mero diritto.3.4.

Infondato, infine, risulta l'ultimo motivo.Si è già visto, in sede di esame del primo motivo, che la decisioneimpugnata ha proceduto ad interpretare l'art. 132, L.R.

Sicilia n.4/2003 senza in alcun modo attribuire alla Circolare del 23 settembre2003 valenza normativa, essendosi la Corte d'appello limitata ad im-piegare tale atto quale mero strumento di interpretazione della previ-sione di legge.Queste considerazioni valgono già di per sé ad evidenziare l'infon-datezza del mezzo che, ancora una volta, attribuisce alla sentenzadella Corte palermitana l'errore di aver trattato la Circolare quale attonormativo.Esclusa la fondatezza di tale deduzione, allora, appare pienamentecorretta la scelta meramente interpretativa della Corte d'appello, equindi la decisione di valorizzare la suddetta circolare quale strumen-to primario di interpretazione del disposto di cui all'art. 132, L.R.

Sici-lia n. 4/2003 e di specifica perimetrazione dei presupposti da que-st'ultimo individuati, in piena armonia con l'orientamento espresso daquesta Corte in ordine alla valenza delle circolari amministrative(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10739 del 25/05/2015; Cass. Sez.

L, Sen-tenza n. 23960 del 24/11/2015).Sez.

S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026Scelta che – si ripete ancora una volta – risulta essere stata ope-rata in primo luogo dallo stesso odierno ricorrente nei propri atti in-troduttivi del giudizio, a conferma della correttezza del governo dellanorma fatto della Corte d'appello e dell'infondatezza delle deduzionicontenute nel motivo.Scelta che, correttamente, è poi giunta alla conclusione per cui –diversamente da quanto opinato nel ricorso ‒ l'art. 132, L.R.

Sicilia n.4/2003 non costituisce previsione “aperta” ma, per evidenti ragioni dirispetto dei limiti del bilancio regionale e di adeguata distribuzionedelle risorse dello stesso Fondo, viene a limitare l'operatività dellostesso a determinate, specifiche, ipotesi, al di fuori delle quali l'acces-so al Fondo deve ritenersi escluso.Scelta che, nel suo approdo finale, il ricorso non riesce a sottopor-re ad alcuna concreta critica, limitandosi a reiterare la tesi per cui laCircolare non avrebbe nessuna concreta incidenza sull'interpretazionedell'art. 132, L.R.

Sicilia n. 4/2003.4.

Il ricorso deve quindi essere respinto.Nulla sulle spese, attesa l'inammissibilità del controricorso.5.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MSez.

S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 8 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocatoMario Albergoni– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]'ISTRUZIONE E DELLA FOR-[OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 355/2021 de-positata il 08/03/2021.Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 355/2021, pubblicata in data 8 marzo 2021, laCorte d'appello di Palermo, nella regolare costituzione dell'appellatoASSESSORATO [OSCURATO:PERSONA] DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità“[OSCURATO:PERSONA]”), ha respinto l'appello proposto da I.N.F.A.O.P. –[OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità,“I.N.F.A.O.P.”) avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2593/2016, pubblicata in data 10 maggio 2016.2. I.N.F.A.O.P. aveva ottenuto l'emissione, nei confronti dell'AS-SESSORATO, di un decreto ingiuntivo – il n. 2332/2013 del 24 giugno2013 — con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €204.258,81, oltre accessori, quale somma dovuta per l'espletamentodi attività formativa da parte dello stesso I.N.F.A.O.P.Proposta opposizione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diPalermo aveva ritenuto dovuta la sola somma di € 51.633,10 ‒ ri-guardante il pagamento del saldo del finanziamento dell'attività for-mativa resa dall'odierno ricorrente nell'anno 1994/1995 – mentreaveva escluso la debenza della somma di € 152.625,71, ingiunta a ti-tolo di trattamento di garanzia ex art. 132, L.R. Sicilia n. 4/2003.Il Tribunale, infatti, aveva argomentato che dal contenuto dellaCircolare del 23 settembre 2003, emessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA],era dato evincere che il Fondo di garanzia poteva trovare applicazionesolo nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato primadell'entrata in vigore della stessa L.R. Sicilia n. 4/2003 – lavoratoriSez. S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/2026che, ulteriormente, non potevano essere utilizzati nelle attività finan-ziate con il piano regionale dell'offerta formativa, in quanto sprovvistidi professionalità con queste compatibili e soggetti a mobilità peresubero – mentre l'odierna ricorrente aveva chiesto di beneficiaredelle somme del Fondo di garanzia per il personale non utilizzato, acausa del mancato finanziamento dei progetti presentati nel 2005.3. La Corte d'appello di Palermo – adita da I.N.F.A.O.P. con unicomotivo nel quale si deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c., peravere il Tribunale fondato la propria interpretazione della disciplinasulla base di una Circolare, criticando altresì l'interpretazione data allaCircolare medesima – ha disatteso il gravame, osservando che il Tri-bunale non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, avendo semplicemente proceduto alla individuazionedelle norme applicabili alla fattispecie, interpretando correttamente laL.R. Sicilia n. 4/2003 alla luce della Circolare del 23 settembre 2003.Ha ulteriormente osservato la Corte territoriale che, alla luce ditale disciplina, era da ritenersi che i casi in cui i dipendenti del settoredella formazione professionale potevano accedere al Fondo dovevanoritenersi tassativi e presupponevano tutti che l'esubero del personaleriguardasse attività di formazione finanziate e non svolte, mentre l'o-dierno ricorrente aveva agito in relazione all'accesso al Fondo di lavo-ratori adibiti a progetti non finanziati.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Paler-mo ricorre I.N.F.A.O.P. – [OSCURATO:PERSONA]-NE, L'ADDESTRAMENTO E L'[OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]'I-STRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/20265. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità del procedimento e della sentenza per violazio-ne del disposto dell'art. 113 c.p.c. conseguente all'attribuzione di for-za di legge alla circolare amministrativa emanata dall'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, la decisione impugnata sa-rebbe viziata perché fondata “(…) sull'attribuzione di forza di legge odi norma sub primaria alla circolare, mero atto ammnistrativo; sull'in-terpretazione della medesima circolare e non sull'interpretazione delloart. 132 suddetto, del quale nulla si dice” nonché sull'affermazionedella natura tassativa delle ipotesi contemplate dalla medesima circo-lare “con una limitazione dell'efficacia della norma di legge.”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza per violazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. per aver ritenuto specificatamente contestati ifatti allegati dall'Infaop nel giudizio di merito”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa, da un lato,avrebbe omesso di rilevare che l'odierno intimato non aveva conte-stato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della circolare10/3/fp Regione Siciliana e, dall'altro lato, “per aver posto i fatti nonspecificatamente contestati a fondamento della decisione in spregio alprecetto normativo di cui agli artt. 115 e 2697 c.c.”Sez. S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/20261.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza per violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “la causa petendi del giudi-zio consiste nell'affermazione dell'esistenza di un diritto soggettivo enella richiesta di condanna al relativo adempimento da parte dell'In-faop e nell'eccezione secondo cui l'oggetto della domanda giudiziariaconsisterebbe in un interesse legittimo perché l'[OSCURATO:PERSONA] che la giuridica esistenza del diritto sorgerebbe «esclusiva-mente a seguito della concreta ed effettiva approvazione» dell'Ammi-nistrazione.Deduce pertanto il ricorso che “Invero, la Corte di Merito: si è ri-tenuta munita di giurisdizione in quanto ha valutato l'oggetto delladomanda come un diritto soggettivo seppur come fattispecie astratta;ha ritenuto non giuridicamente esistente il diritto soggettivo concretoponendo a fondamento della decisione una realtà fattuale non dedottae allegata in giudizio tra le parti, introducendo nel processo una causapetendi diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della do-manda di annullamento del decreto ingiuntivo opposto”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, L.R.Sicilia n. 4/2003 e dell'art 12 delle Disposizioni sulla legge in genera-Come sintetizzato nello stesso ricorso, “La Corte del merito è in-corsa in errore perché non ha utilizzato la circolare amministrativacome parametro di riscontro di una interpretazione della norma fon-data sul «significato proprio delle parole secondo la connessione diesse, e dalla intenzione del legislatore».Sez. S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026Viceversa, ha invertito il procedimento logico-interpretativo e -bollata la norma come "lacunosa" - ha identificato il contenuto dellacircolare come norma giuridica regolante la fattispecie in esame. at-tribuendovi efficacia cogente e dirimente.È, quindi, incorsa in errore: per aver ritenuto che l'art. 132 dellaL.R. 4/2003 evidenzi un precetto normativo avente ad oggetto «ladettagliata previsione di singoli casi» ai quali è erogabile la provvi-denza in esame, assimilando il termine «categoria» a quello «ipotesi»o «caso» singolo e attribuendovi il medesimo «significato proprio»;per aver considerato «che l'esubero del personale dipendente riguardigazione dell'ammortizzatore sociale”.2. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità delcontroricorso – e, conseguentemente, della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020; Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 4428 del 11/02/2022) ‒ dell'[OSCURATO:PERSONA].Il controricorso, infatti, risulta notificato solo in data 9 febbraio2026, a fronte di un ricorso notificato in data 9 febbraio 2021.La difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, al riguardo, di non avermai ricevuto regolare notifica del ricorso, in quanto quest'ultimo sa-rebbe stato notificato all'[OSCURATO:PERSONA] e non all'AvvocaturaGenerale dello Stato.Così non è, tuttavia, in quanto il ricorrente ha dato prova di avereproceduto alla notifica del ricorso (non solo all'[OSCURATO:PERSONA] anche) all'Avvocatura Generale, producendo – con deposito del 5marzo 2026 ‒ l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, re-golarmente pervenuta all'Avvocatura Generale in data 12 ottobre2021.Sez. S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/20263. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,non merita accoglimento.3.1. Il primo motivo di ricorso, infatti, risulta infondato, scaturen-do da un'errata prospettazione del contenuto della decisione impu-gnata.Diversamente da quanto esposto dal ricorrente, la Corte di Paler-mo – come, del resto, il Tribunale prima di essa – non ha in alcunmodo attribuito un diretto valore normativo alla Circolare del 23 set-tembre 2003 – in tal modo equiparando la medesima ad una fontenormativa ‒ ma ha invece evidenziato che la Circolare medesima benpoteva costituire adeguato prisma interpretativo attraverso il qualeindividuare il contenuto e l'ambito normativo del disposto di cui alloart. 132, L.R. Sicilia n. 4/2003.Va anzi rimarcato che questa impostazione – e cioè che, nell'ap-plicare l'art. 132, L.R. Sicilia n. 4/2003, ben si poteva ricorrere, qualecriterio interpretativo utile, alla già citata Circolare ‒ risulta esserestata sostanzialmente già fatta propria precedentemente dallo stessoricorrente.Quest'ultimo, invero – riproducendo il contenuto della comparsa dicostituzione e risposta da esso depositata nel giudizio di primo grado– viene ad evidenziare proprio nel ricorso (pag. 12) che sin dagli attiintroduttivi del giudizio innanzi il Tribunale era venuto a fondare leproprie deduzioni sul contenuto della Circolare ed aveva rinvenutoproprio in quest'ultima le indicazioni per la concreta applicazione delloart. 132, L.R. Sicilia n. 4/2003, invocando, conseguentemente, diver-se previsioni della Circolare stessa.Né possono valer a modificare i termini della questione alcuneespressioni impiegate dalla decisione impugnata, sulle quali molto ilricorso insiste al fine di corroborare la tesi da esso espressa.Sez. S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/2026È agevole osservare, tuttavia, che, al di là di alcune incertezzeespressive contenute nella motivazione, risulta con univoca chiarezzache la Corte d'appello – ben lungi dall'annoverare la Circolare del 23settembre 2003 tra le fonti normative ‒ l'ha semplicemente, e corret-tamente, intesa come parametro interpretativo per individuare laconcreta funzionalità del Fondo di cui all'art. 132, L.R. Sicilia n.4/2003, secondo un procedimento che – si ripete – era già stato fattoproprio dallo stesso odierno ricorrente.3.2. Il secondo motivo, invece, deve essere dichiarato inammissi-bile.Lo stesso, infatti, risulta radicalmente incoerente rispetto alla ratiodecidendi esposta dalla Corte d'appello, risultando conseguentementeinidoneo ad invalidarla.La Corte territoriale, infatti, non ha in alcun modo basato la pro-pria decisione sull'applicazione della regola di distribuzione dell'oneredella prova – regola la cui violazione si configura soltanto nell'ipotesiche il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma– e questo per la semplice ragione che la decisione impugnata è ve-nuta sostanzialmente a vertere sulla questione – di mero diritto -concernente l'ambito di operatività del Fondo, prescindendo radical-mente da profili di ordine probatorio.Men che meno, poi, appare pertinente la deduzione della violazio-ne della regola di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.: anche anon voler considerare il fatto che il ricorrente sembra voler estenderela regola di non contestazione dai fatti costitutivi del diritto – come ècorretto ‒ alla stessa sussistenza del diritto – laddove il principio dinon contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze difatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di dirittoSez. S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 2844 del 30/01/2024; Cass. Sez. 2 - Or-dinanza n. 8967 del 4/04/2024) – risulta dirimente il richiamo al prin-cipio, da questa Corte costantemente enunciato, per cui spetta algiudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al me-desimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non con-testazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, exart. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onere probandi(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 3680 del 7/02/2019), in quanto tale apprezzamentoesige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda edelle deduzioni delle parti, da ciò derivando che l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione ri-sulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o ap-parenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenzan. 10182 del 3/05/2007; Cass. Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005).3.3. Inammissibile, parimenti, è il terzo motivo.Nel suo non perspicuo argomentare il motivo sembra imputare al-la decisione impugnata di aver erroneamente applicato al diritto sog-gettivo pieno del ricorrente il regime giuridico dell'interesse legittimo,e ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe accolto le deduzioni delloASSESSORATO sul mancato rispetto delle regole procedimentali, intal modo ammettendo una modifica della causa petendi.L'inammissibilità del mezzo discende, ancora una volta, dall'asso-luta incoerenza tra le deduzioni del ricorso e l'effettiva ratio decidendidella sentenza: quest'ultima, infatti, ben lungi dal riqualificare la posi-zione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente, si è limitata ad ope-rare la doverosa verifica della fondatezza della domanda stessa allaluce delle previsioni di legge applicabili, senza che su tale giudizio ab-Sez. S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026bia concretamente inciso il profilo della procedura amministrativa esenza che sia stata concretamente posta in discussione la qualifica-zione della posizione soggettiva azionata dal ricorrente.Non pertinenti, ulteriormente, risultano anche le deduzioni relativealla modifica della causa petendi da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], sol chesi consideri che quest'ultimo – in quanto mero opponente a decretoingiuntivo – non aveva dedotto alcuna causa petendi, essendosi limi-tato a contestare la fondatezza della domanda dell'odierno ricorrentecon contestazioni in punto di mero diritto.3.4. Infondato, infine, risulta l'ultimo motivo.Si è già visto, in sede di esame del primo motivo, che la decisioneimpugnata ha proceduto ad interpretare l'art. 132, L.R. Sicilia n.4/2003 senza in alcun modo attribuire alla Circolare del 23 settembre2003 valenza normativa, essendosi la Corte d'appello limitata ad im-piegare tale atto quale mero strumento di interpretazione della previ-sione di legge.Queste considerazioni valgono già di per sé ad evidenziare l'infon-datezza del mezzo che, ancora una volta, attribuisce alla sentenzadella Corte palermitana l'errore di aver trattato la Circolare quale attonormativo.Esclusa la fondatezza di tale deduzione, allora, appare pienamentecorretta la scelta meramente interpretativa della Corte d'appello, equindi la decisione di valorizzare la suddetta circolare quale strumen-to primario di interpretazione del disposto di cui all'art. 132, L.R. Sici-lia n. 4/2003 e di specifica perimetrazione dei presupposti da que-st'ultimo individuati, in piena armonia con l'orientamento espresso daquesta Corte in ordine alla valenza delle circolari amministrative(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10739 del 25/05/2015; Cass. Sez. L, Sen-tenza n. 23960 del 24/11/2015).Sez. S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026Scelta che – si ripete ancora una volta – risulta essere stata ope-rata in primo luogo dallo stesso odierno ricorrente nei propri atti in-troduttivi del giudizio, a conferma della correttezza del governo dellanorma fatto della Corte d'appello e dell'infondatezza delle deduzionicontenute nel motivo.Scelta che, correttamente, è poi giunta alla conclusione per cui –diversamente da quanto opinato nel ricorso ‒ l'art. 132, L.R. Sicilia n.4/2003 non costituisce previsione “aperta” ma, per evidenti ragioni dirispetto dei limiti del bilancio regionale e di adeguata distribuzionedelle risorse dello stesso Fondo, viene a limitare l'operatività dellostesso a determinate, specifiche, ipotesi, al di fuori delle quali l'acces-so al Fondo deve ritenersi escluso.Scelta che, nel suo approdo finale, il ricorso non riesce a sottopor-re ad alcuna concreta critica, limitandosi a reiterare la tesi per cui laCircolare non avrebbe nessuna concreta incidenza sull'interpretazionedell'art. 132, L.R. Sicilia n. 4/2003.4. Il ricorso deve quindi essere respinto.Nulla sulle spese, attesa l'inammissibilità del controricorso.5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MSez. S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 25978/2021Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 21465/2026Data pubblicazione 24/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 8 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 25978/2021 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 12 di 12
Decreto Cassazione n. 21465/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris