CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27621/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria già in atti.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Motta, che deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimentodello stesso.udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimentodello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di associazione perdelinquere di stampo mafioso, per avere fatto parte del clan [OSCURATO:PERSONA], operante nei comuni diPoggiomarino e Striano, capeggiato dal marito [OSCURATO:PERSONA].1.1. Dalla ricostruzione dei giudici di merito, emerge che il procedimento nei confronti diinsussistenza del fatto, poi revocata dal G.U.P. distrettuale di Napoli a seguito della sceltacollaborativa di [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni di altra collaboratrice, [OSCURATO:PERSONA] (examante di [OSCURATO:PERSONA]), nonché sulla base delle intercettazioni dei colloqui in carcere di Amorusoe di [OSCURATO:PERSONA] con i rispettivi familiari, fonti dalle quali era emerso il ruolo assunto daterritori limitrofi, a partire dagli anni ’90, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], latitante e poidetenuto dal giugno 2006 - e gli associati operanti sul territorio, sia quelli a piede libero (cheportavano avanti le attività dell’organizzazione), sia quelli detenuti in carcere (ai quali garantireuna difesa e uno stipendio per il mantenimento delle loro famiglie).2. Il ricorso per cassazione, con il ministero dei difensori di fiducia, prof. [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiestiper la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, è dedotta violazione dell’art. 192 comma 3, cod. proc. pen., conriguardo ai vizi della motivazione in ordine alla affermata attendibilità soggettiva intrinseca edestrinseca del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo alle doglianzedell’appellante.2.1.1. In particolare, ci si duole del giudizio di inattendibilità reso dai giudici di meritoriguardo alle dichiarazioni rese dalla compagna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dettaLuciana, la quale ebbe a riferire, circa dieci anni prima, nell’ambito del processo a carico diAntonio [OSCURATO:PERSONA], che l’[OSCURATO:PERSONA] (soggetto ambiguo, scaltro, fortemente instabile etossicomane), in più occasioni, aveva manifestato l’intento di dissociarsi dai [OSCURATO:PERSONA],costituendo un autonomo gruppo criminale, ciò che effettivamente si verificherà quando, adistanza di anni, l’[OSCURATO:PERSONA], abbandonato il programma di protezione, farà ritorno aPoggiomarino con l’intento di costituire una autonoma associazione camorristica, pianocriminale interrotto dall’arresto e poi dalla condanna alla pena di sei anni di reclusione per reatiaggravati ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.Sostiene la Difesa – alla luce di tali circostanze, oltre che evocando il tentato omicidio aisuoi danni a opera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figure di spicco della criminalitàorganizzata vesuviana, e fermati dalla procura di Salerno,– che, in realtà, l’[OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe mai avuto l’intenzione di sottrarsi al suo destino criminale, avendo acceduto alla sceltacollaborativa solo per ottenere i benefici premiali e sottrarsi al pericolo di essere ucciso, da luichiaramente percepito dopo l’attentato omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA], ucciso per errorein quanto scambiato per l’[OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello – si sostiene – non ha fornito adeguataragione dei motivi del proprio convincimento limitandosi ad affermare la inverosimiglianza dellaversione difensiva, peraltro, contraddittoriamente ravvisando la credibilità della [OSCURATO:PERSONA] nelrendere dichiarazioni conformi a quelle del collaboratore senza esplicitarne le ragioni.La sentenza impugnata avrebbe omesso di replicare alle doglianze difensive in ordine allaesterne dalle quali egli aveva potuto apprendere le informazioni riferite, che, invece, la Cortedi appello ha immotivatamente ricondotto alla sua intraneità al contesto associativo.Si evidenzia come la Corte di appello abbia dato rilievo alle conversazioni intercettate traAmoruso e i suoi familiari in carcere, senza confrontarsi con le deduzioni difensive che nesegnalavano la neutralità e la inidoneità a fungere da riscontro al ruolo verticistico assegnatoalla ricorrente, di fatto travisando le dichiarazioni intercettate, prive di apprezzabili riferimentialla [OSCURATO:PERSONA], e comunque neppure genuine, atteso che i colloquianti erano ben consapevolidi essere assoggettati a intercettazione.Del tutto illogicamente, la Corte di appello avrebbe svalutato la deduzione difensiva mirantea evidenziare l’assenza di riscontri oggettivi al ruolo di contabile per l’associazioneasseritamente svolto da [OSCURATO:PERSONA], facendo rilevare l’assenza di incontri, telefonate, sequestriche potessero dare conto dell’affermazione.Contradditoria sarebbe la replica alla deduzione difensiva con cui si segnalava comeSvetlana [OSCURATO:PERSONA] non avesse riscontrato l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di avere vissuto inabitazioni di cui non pagava il canone, al quale provvedeva la [OSCURATO:PERSONA]; apodittiche leargomentazioni svolte per sostenere la presenza di riscontri alla circostanza, riferita dalcollaboratore, del pagamento di una somma cospicua di danaro (25.000 euro) messa adisposizione dalla [OSCURATO:PERSONA] per predisporre una finta perizia nell’interesse del marito AntonioGiuliano, affinchè fosse dichiarato insano di mente; priva di riscontro è rimasta la doglianzadifensiva relativa al contrasto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di Loreto; con riguardoalle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la sentenza impugnata,corroborerebbero le propalazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], si richiama quanto esposto nell’atto di appelloin ordine alla circostanza che si tratti di dichiarazioni de relato e comunque inattendibili.Complessivamente, la sentenza impugnata non ha svolto una autonoma valutazione inordine alla attendibilità soggettiva, intrinseca ed estrinseca del collaboratore, secondo lecoordinate delineate dall’art. 192 cod. 3 cod. proc. pen., nella elaborazione giurisprudenziale,e per altro verso ha omesso di riscontrare alcune doglianze sollevate con l’atto di appello,mentre, in alcuni casi, le considerazioni difensive sono confutate con argomentazioniapodittiche, illogiche e contraddittorie.2.2. Analoghe doglianze sono svolte con riguardo all’art. 192 comma 2 cod. proc. pen. perl’omessa motivazione in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi ancherelativamente alle doglianze difensive che segnalavano l’assenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e glialtri membri del sodalizio e la mancata contestazione di delitti scopo dell’associazione. Lasentenza impugnata – si sostiene - si è limitata a reiterare considerazioni analoghe a quelle delgiudice di primo grado, senza replicare alle specifiche deduzioni con le quali l’appellantesegnalava la mancanza di riscontri sia in ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelconferimento del mandato al difensore nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sia in meritoall’elargizione di somme per il sostentamento dell’[OSCURATO:PERSONA].Allo stesso modo, la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le doglianze difensivevolte a segnalare l’assenza di elementi concreti indiziari a carico della [OSCURATO:PERSONA] provenientidai colloqui intercettati durante i colloqui in carcere sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], come anchein merito al suo coinvolgimento nel ferimento di [OSCURATO:PERSONA], a opera di [OSCURATO:PERSONA],risultando del tutto perentoria l’affermazione secondo cui, dalle dichiarazioni di quest’ultimo,emergerebbe che l’ordine sarebbe partito proprio dalla ricorrente.2.3. Con gli ultimi due motivi, ci si duole del vizio motivazionale della sentenza impugnatanel trattamento sanzionatorio, non essendo stati esplicitati i criteri in base ai quali è stataapplicata la pena di dieci anni di reclusione nè le ragioni del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.3. Con memoria del 3 aprile 2026 i difensori della ricorrente hanno inoltrato memoria direplica alle conclusioni del P.G. insistendo per la fondatezza del ricorso e concludendo per il suoaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato, al limite della inammissibilità.2. Non ha pregio il primo motivo, che censura il percorso motivazionale della sentenzaimpugnata in merito allo scrutinio di attendibilità del collaboratore di giustizia.2.1. Dalle fonti di prova valutate, è emerso che l’ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nel sodaliziocapeggiato da [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto a partire dal 2006, su sollecitazione del cognato delcapoclan, [OSCURATO:PERSONA], quale autista di quest’ultimo, addetto al ritiro delle estorsioni, e chenel medesimo periodo egli conobbe [OSCURATO:PERSONA], contabile del gruppo, alla quale venivanoconsegnati gli incassi delle estorsioni.2.2. In merito alle regole di valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie delcollaboratore di giustizia, in un noto precedente delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 1653/93 del21/10/1992, Marino ed altri, Rv. 192465), si è affermato che il giudice dovrebbe, in primoluogo, sciogliere il problema della credibilità del dichiarante; in secondo luogo, dovrebbeverificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla lucedi criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, dellaspontaneità; infine, dovrebbe esaminare i riscontri. L'esame del giudice, sempre secondo talearresto, andrebbe compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non sarebbe possibileprocedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di provache ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che siaddensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.2.2.1. Tale orientamento, a lungo perpetratosi nella giurisprudenza di questa Corte, è statonel recente passato rettificato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno avuto modo di precisarecome, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertarel'esistenza di riscontri esterni, deve sì verificare la credibilità soggettiva del dichiarante el'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversil'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicandol'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. alcuna specifica tassativa sequenza logica o cronologica(Sez. Un., n. 20804/13 del 29/11/ 2012, Aquilina e altri, Rv. 255145).2.2.2. Come ricordato dalla sentenza Aquilina, poi, l’unica regola posta dall’art. 192 cod.proc. pen. è quella contenuta nel terzo comma del suddetto articolo e relativa all’acquisizionedi riscontri esterni alla dichiarazione etero-accusatoria resa dal coimputato. Ogni eventualequestione relativa alla valutazione sull’attendibilità intrinseca del dichiarante rimane dunqueconfinata nell’ambito della critica della motivazione della sentenza, che se priva di illogicitàmanifeste si sottrae al giudizio di legittimità.2.3. Ed è a tale arresto – condiviso dalla giurisprudenza successiva – che si è ispirata laCorte territoriale nel compiere una valutazione complessiva dell’attendibilità dell’[OSCURATO:PERSONA].2.3.1. Premesso che il tema della attendibilità del collaboratore era stato già positivamenterisolto dal giudice di primo grado, la Corte di appello ha, dunque, osservato che la deduzionedifensiva non si era confrontata con le molteplici sentenze emesse in altri procedimenti, anchenei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], nei quali egli, in ragione del contributo conoscitivo prestato, è statobeneficiato della circostanza attenuante di cui all’art. 8 della legge n. 203/1991 (oggi previstodall’art. 416-bis. 1. comma terzo, cod. pen.), attestanti la sua partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA] ela commissione di diversi reati fine posti in essere in favore del medesimo sodalizio.2.3.2. Con riguardo a tale elemento, giova ricordare che, nella giurisprudenza di questaCorte, si è affermato che le precedenti valutazioni di attendibilità di un medesimo collaboratoredi giustizia non costituiscono un limite al libero apprezzamento del giudice, pur rappresentandol’antecedente valutazione un indubbio riferimento logico (Sez. 1 n. 8218 del 29/01/2019, Rv.274917).2.3.3. D’altronde, l'eventuale motivazione "mercenaria" che spinge alla collaborazione nonè di per sé indice di insincerità delle dichiarazioni stesse, sicché la preliminare valutazione dicredibilità non può essere effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi delle condotte deldichiarante, in particolare considerando la sua posizione all'interno dell'organizzazione criminaledi cui ha fatto parte (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Rv. 2578329); si afferma, infatti, cheil generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazionirese dai collaboranti perché l'interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confusocon l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi.(Sez. 2, n. 39241 del 08/10/2010, Rv. 248771), dovendosi, piuttosto, distinguere, in tema dicriteri di valutazione della chiamata in correità, il generico interesse a "collaborare", che puòanimare utilitaristicamente ogni collaborante in ragione della possibilità di fruire dei benefici dilegge, e non ne inficia la credibilità, in mancanza di quantomeno serie allegazioni contrarie,dall'interesse concreto a rendere dichiarazioni etero-accusatorie inquinate - per malanimo,astio, rancore, intese collusive o altro - tale da rendere legittimo il sospetto concreto diinattendibilità delle propalazioni accusatorie, ciò che deve indurre il giudice a maggiore cautelae ad applicare con criterio di rigore gli ulteriori parametri valutativi offerti dall'esperienza e dallalogica (Sez. 6 n. 48320 del 12/04/2022, Rv. 28407402).2.3.4. In tale ottica, la Corte di appello, confrontandosi con la tesi difensiva (qui ribadita)circa le reali intenzioni asseritamente sottostanti alla scelta collaborativa, ovvero disarticolareil clan con il proposito di ricostruirlo a distanza di anni assumendone un ruolo apicale, haargomentato le ragioni della ritenuta inverosimiglianza di siffatta “machiavellica”prospettazione, priva di apprezzabili riscontri, tali non rinvenendosene nelle dichiarazioni dellaex campagna dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ripetutamente tradita e poi lasciata, soprattuttosegnalandosi, nell’affermare la inattendibilità e insincerità della medesima, il particolare legamepersonale e lavorativo con [OSCURATO:PERSONA], che, invero, l’accompagnava in auto a deporre nelprocesso a carico del marito, [OSCURATO:PERSONA].2.4. La Corte di appello ha, quindi, ripercorso plurimi elementi narrativi coerentementeesposti dal collaboratore circa la genesi della sua adesione al sodalizio, il ruolo svolto nelsodalizio, i rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] e il ruolo da quest’ultima assunto nel clan dopo l’arrestodel marito, e ha individuato una pluralità di riscontri confermativi della attendibilità, segnalandoi colloqui intercorsi in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari (significativi della intraneitàdell’[OSCURATO:PERSONA], al quale veniva garantito uno stipendio durante la sua detenzione, con ildisappunto di [OSCURATO:PERSONA] in merito all’intenzione di collaborare, senza che i familiari e gli avvocatitentassero di farlo desistere), e i colloqui in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi congiunti(durante i quali lo stesso ricorrente ricostruisce il suo percorso e il ruolo all’interno del clan, conriferimenti alla travagliata decisione di collaborare con la giustizia).2.4.1 Come ha osservato la sentenza impugnata, alle già chiare intercettazioni, siaffiancano, quale ulteriore riscontro all’attendibilità del propalato collaborativo dell’[OSCURATO:PERSONA],anche le dichiarazioni della fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], mentre le indicazioni fornite in merito alruolo dallo stesso assunto nell’ambito del clan, quello di autista di [OSCURATO:PERSONA], trovanoimportanti riscontri nelle annotazioni di polizia giudiziaria circa i controlli svolti a carico dei due,e nelle dichiarazioni dibattimentali del maresciallo Russo.2.5. Anche le informazioni date dall’[OSCURATO:PERSONA] in merito a [OSCURATO:PERSONA] – che, comedetto, è descritta come la contabile del gruppo, alla quale l’[OSCURATO:PERSONA], accompagnatodall’autista [OSCURATO:PERSONA], consegnava quotidianamente i proventi dell’esazione delle estorsioni sulterritorio – e ai rapporti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] con la ricorrente hanno trovato indiscutibileriprova nella partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ai festeggiamenti in occasione della nascita del figliodella [OSCURATO:PERSONA] e del capoclan, nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (detta Luciana) e diCristina [OSCURATO:PERSONA], oltre che nelle intercettazioni ambientali dei colloqui tra la [OSCURATO:PERSONA] e il maritodetenuto, i quali danno conto della consapevolezza della donna di possibili intercettazioni edella necessaria prudenza da mantenere nelle conversazioni, ma anche del passaggio diinformazioni veicolate al marito circa le strategie difensive da assumere in seguito alla sceltacollaborativa dell’[OSCURATO:PERSONA].2.6. La Corte di appello ha ampiamente scrutinato, uno per uno, con minuziosa attenzione,tutti i rilievi propugnanti una alternativa ricostruzione dei fatti e delle fonti di prova, tuttifinalizzati a decretare la inattendibilità del collaboratore, disattesi però dalla Corte di appellocon motivazione strettamente ancorata al compendio probatorio e giuridicamente ineccepibile,individuando per ogni tema narrativo i necessari riscontri alla attendibilità della accusa mossadal collaboratore di giustizia, i quali, giova sottolinearlo, possono essere costituiti da qualsiasielemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendentee, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare siaautonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, e a condizione che abbia valenzaindividualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilitàdello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova"autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto laprova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità. (Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Rv. 26060701).2.7. Va anche ricordato, nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che neconfermano l'attendibilità - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. – che la confermaimposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilitàè da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori logici e storici tali daasseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare in modo chiarole modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (tra le altre, sez. 1, n. 2030del 03/06/2021, dep. 2022). Nel senso che il riscontro - seppure in via mediata - non puòlimitarsi ad accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve essere riferibile (siapure anche solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisioneall'indagato (portata individualizzante), idoneità probatoria dell'elemento di riscontro che nonva intesa - a sua volta - in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungereda 'necessario completamento' della narrazione oggetto di verifica (cfr. , tra le molte, già Sez.VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante, rv 208898, nella parte in cui si precisa che la funzioneprocessuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilitàdelle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinataed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneitàprobatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata;altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra ingioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di liberavalutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, tra le molte, Sez. VI n.4108 del17.2.1996, rv 204439). Così come il dato probatorio valorizzabile in chiave di riscontro puòanche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logicadeduzione, all'oggetto dell'accusa (già da Sez.6 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ric. Fortugno).2.7.1. Tale essendo la 'direzione' degli elementi di riscontro, occorre anche considerareche, nel particolare ambito relazionale dei contesti criminali, gli indicatori di attendibilità'tradizionali' - storicamente elaborati sul modello del 'teste indifferente' - appaiono ribaltati,posto che il livello di attendibilità soggettiva è qui correlato alla avvenuta emersione di indicatoritesi a rappresentare l'effettiva 'inclusione' del dichiarante nel contesto umano che ha condottoalla realizzazione del crimine (per tutte Sez. VI n. 4108 del 17.2.1996, Cariboni, rv 204436).Del resto, se così non fosse non vi sarebbe necessità dell'elemento convalidante 'autonomo' perorientare il giudizio verso la responsabilità dell'incolpato.2.8. Ritiene il collegio che è con tale consapevolezza che, in sede di merito, è statoaffrontato il tema della attendibilità intrinseca, orientato - al di là degli ovvi profili di coerenzalogica della narrazione - alla constatazione della esistenza di dati storici rappresentativi dellaavvenuta inclusione del dichiarante nel particolare contesto relazionale in cui risulta maturatoil fatto narrato; e alla insussistenza di elementi di chiara smentita su segmenti 'significativi'della specifica narrazione, tali da incidere complessivamente sul giudizio di attendibilità.3. Del tutto infondato il secondo motivo, che pone il tema della mancata o apparente replicadella Corte di appello alle deduzioni dell’appellante, giacchè detta doglianza trova assolutasmentita nell’ampio corredo motivazionale della sentenza impugnata, che ha replicato puntoper punto, minuziosamente ed esaustivamente, a ogni deduzione difensiva, con motivazioneche oltre a non essere, all’evidenza, apparente, neppure si presta a censure di illogicità ocontraddittorietà nello scrutinio delle fonti di prova.3.1. Si tratta in realtà di doglianze meramente ripetitive delle censure formulate in sede diappello, tese a una non consentita parcellizzazione delle prove e finalizzate ad ottenere unarivalutazione di aspetti attinenti all'accertamento di merito della penale responsabilità.3.2. Invero, le critiche esposte dalla ricorrente riguardano profili in fatto, coerentementescrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione mira - in tutta evidenza -ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova, in tal senso finendo il ricorsocon il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E'costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione delprovvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionaleespresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compierein sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura deimedesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura,maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).3.3. Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile,deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo ilsindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzionidifensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili conla decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni delconvincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del24/09/2003, Rv. 226074).3.4. Dunque, osserva il Collegio che il motivo si sostanzia in una critica generica allaricostruzione dei fatti e delle prove, che manca di correlare le ragioni argomentate nelladecisione impugnata con quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (comeviceversa richiede l'art. 581, comma 1, lett. a) c.p.p.), finendo così con l’ignorare leargomentazioni del provvedimento censurato, in tal senso incorrendo nel vizio diinammissibilità per difetto di specificità "estrinseca", atteso che l’atto di impugnazionenon può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmenteevidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso (da ultimo, Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Rv. 286468; Sez. 5, n. 15897 del09/01/2025, Rv. 288005).3.5. D’altronde, il ricorso non tiene conto del fatto che la motivazione costituisce ununicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sullasussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamenteconsiderato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragionedi una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali siastato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n.15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez.1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340) Si è affermato, infatti, che la sentenza di meritonon è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prenderein esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, ancheed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è statotenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensiveche, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con ladecisione adottata (Sez. 4, Sent. n. 26660 del 13/5/2011Rv. 250900; Sez. 6, Sent. n.20092 del 4/5/2011, Rv. 250105). Come si è ripetutamente affermato, il rigetto di unmotivo può anche risultare implicitamente dalla complessiva struttura argomentativa dellasentenza (ex multis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096). Tali principi sirinvengono, del resto, anche nella giurisprudenza della C.e.d.u., che ha avuto modo dipuntualizzare che l’obbligo di motivazione non comporta, in generale, una rispostadettagliata su ogni argomento sottoposto dalle parti (C. eur. Dir. Uomo, 19 aprile 1994,Van de Hurk c. Olanda), né è necessario motivare dettagliatamente su delle eccezioni odargomenti manifestamente infondati (C.E.D.U. 9 marzo 1999, SA [OSCURATO:PERSONA]. Francia; C.E.DU, 10 dicembre 2002, ric n. 50321/99, Latournerie c. Francia; C.E.D.U.28 gennaio 2003, ric. n. 34763/02, Burg c. Francia), come quelli attinenti a temi oggettodi una giurisprudenza consolidata e pacifica. Tale obbligo di motivazione risulta ancora più‘‘sfumato’’ allorquando si tratti di un giudizio d’appello, in cui la mancata motivazione suun argomento, per di più ininfluente, non costituisce difetto di motivazione (C.E.D.U., 29agosto 2000, Jahnke et Lenoble c. Francia). Per soddisfare le esigenze di difesa èsufficiente dare una risposta, sì specifica ed esplicita, ma comunque globale (C.E.D.U. 9dicembre 1994, [OSCURATO:PERSONA]-Torija et [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna; C.E.D.U., 19 febbraio 1998, Higgingsc. Francia) e, trattandosi di giurisdizione di secondo grado, è ben possibile ricorrere aimotivi della decisione di primo grado nella misura in cui la stessa sia motivata in fattoed in diritto (C.E.D.U., 21 gennaio 1999, ric. n. 30544/96, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna).3.6. La reiterazione di doglianze tutte puntualmente ed efficacemente scrutinate neigiudizi di merito, e il mancato confronto con la motivazione, peraltro integrante una doppiaconforme, comporta la manifesta infondatezza del motivo.4. Le censure afferenti al trattamento sanzionatorio, con le quali si lamenta il vizio dimotivazione nella determinazione della pena, sono sconfessate dalla lettura della sentenzaimpugnata, che ha, invece, replicato, evidenziando come la pena sia stata assestata, dalprimo giudice, già nei minimi termini, avendo valutato specificamente sia la condotta siala personalità dell’agente, quali elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti e allariduzione ulteriore della pena.4.1. Deve ribadirsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti edalle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", oppure con ilrichiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena siadi gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).4.2. D’altronde, è consolidato canone ermeneutico di questa Corte il principio per cui,in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizionedi cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazionecirca ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione deglielementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti(Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.5.1. La ricorrente deve anche essere condannata alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute, nel giudizio di legittimità, dalla costituita parte civileA.L.I.L.A.C.C.O. – S.O.S. IMPRESA, da liquidarsi come in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna,inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalla parte civile A.L.I.L.A.C.C.O., che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena