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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 28837/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-740(- '6(AiL G2_ itYytuyyv,t,;(2 rake_ ?(9 ,i(SÌ-1 6 ( 2 J-; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte assise appello di Catanzaro in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con due sentenze definitive, una per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e cessione illecita di stupefacenti, l'altra, per i reati di sequestro di persona aggravata e omicidio volontario aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto, pur alla luce delle ulteriori deduzioni svolte con la memoria difensiva depositata il 18 giugno 2025 (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., con vizio di motivazione) è riproduttivo di profili già vagliati nell'istanza disattesi con congrua motivazione, con particolare riferimento alla riscontrata estemporaneità dell'azione omicidiaria, sicché non sussiste violazione di legge né erronea applicazione di legge penale.

Rilevato, infatti, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con adeguata analisi.di puro merito, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica (v. p. 3 e ss.), immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il contesto mafioso in cui sono maturati i fatti decisi con la seconda sentenza, tenuto conto che il sequestro e l'uccisione del cognato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sono fatti che sono stati considerati maturati, in maniera improvvisa, in risposta ad un attentato che, nel pomeriggio della stessa giornata, la vittima aveva posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], con un ruolo del tutto occasionale, cioè quello di esca fidata, proprio per i buoni e stretti rapporti con la vittima designata.n [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il Giudice dell'esecuzione, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, ha rimarcato come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, considerando anche il contesto temporale in cui si sono svolti i fatti oggetto delle due sentenze. [OSCURATO:PERSONA] che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-740(- '6(AiL G2_ itYytuyyv,t,;(2 rake_ ?(9 ,i(SÌ-1 6 ( 2 J-; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte assise appello di Catanzaro in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con due sentenze definitive, una per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e cessione illecita di stupefacenti, l'altra, per i reati di sequestro di persona aggravata e omicidio volontario aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto, pur alla luce delle ulteriori deduzioni svolte con la memoria difensiva depositata il 18 giugno 2025 (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., con vizio di motivazione) è riproduttivo di profili già vagliati nell'istanza disattesi con congrua motivazione, con particolare riferimento alla riscontrata estemporaneità dell'azione omicidiaria, sicché non sussiste violazione di legge né erronea applicazione di legge penale. Rilevato, infatti, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con adeguata analisi.di puro merito, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica (v. p. 3 e ss.), immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il contesto mafioso in cui sono maturati i fatti decisi con la seconda sentenza, tenuto conto che il sequestro e l'uccisione del cognato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sono fatti che sono stati considerati maturati, in maniera improvvisa, in risposta ad un attentato che, nel pomeriggio della stessa giornata, la vittima aveva posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], con un ruolo del tutto occasionale, cioè quello di esca fidata, proprio per i buoni e stretti rapporti con la vittima designata.n [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il Giudice dell'esecuzione, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, ha rimarcato come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, considerando anche il contesto temporale in cui si sono svolti i fatti oggetto delle due sentenze. [OSCURATO:PERSONA] che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28837/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris