CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15242/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] icuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del rico so. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6 novembre :023, la Corte di appello di Nap )1i aveva rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimE nto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con: 1) la ;entenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 15 giug lo 2011, irrevocabile il 13 gennaio 2012, che lo aveva condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione oltre la multa, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n 309 del 1990 e 337 cod. pen., commessi il 2 marzo 2011; 2) la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 aprile 2020, irrevocabile in data 12 maggio 202 E, che lo aveva condannato alla pena di 14 anni di reclusione per i reati di cui agli ertt. 416- bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi almeno dall'ottob -e 2012, con condotte perduranti. Secondo il Collegio, infatti, non erano ravvisabili elementi concreti per ritenere che alla data del 2 marzo 2011, allorché aveva com nesso la illecita detenzione di sostanze stupefacenti e la resistenza a pubblico ufficiale, Marfella avesse programmato anche la sua partecipazione all'associazione camorristica e a quella finalizzata al traffico di stupefacenti, né, tantome io, che i primi reati rientrassero, quali reati-fine, nel contesto associativo p !.r cui è intervenuta la seconda condanna, posto che le associazioni di cui all'art 416-bis cod. pen. e all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 erano state contestate, corm termine iniziale di operatività, a distanza di circa un anno e mezzo dai reati COrra lessi il 2 marzo 2011. Inoltre, questi ultimi erano stati realizzati in concorso con soggetti diversi dai partecipi delle associazioni per le quali Marfella era stato con lannato. Dunque, l'accertata gestione, da parte di quest'ultimo, di una piazza di paccio a Pianura non doveva essere necessariamente ricollegata alle cennate :ondotte associative, in quanto collocabile un anno e mezzo prima rispetto ad essi!. 1.1. Con sentenza n. 26229/2024 del 26 marzo 2024, la Prima Sezior e penale della Corte di cassazione annullò con rinvio la predetta ordinanza, osserv 'rido che il Giudice della esecuzione si era limitato ad apprezzare lo scarto tempor lie tra le varie condotte criminose senza compiere un'analisi dei contenuti delle sei itenze di condanna; e ciò pur dinnanzi alla specifica allegazione difensiva secondo cui dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nel processo per i reati a sociativi era emerso che Marfella aveva gestito una piazza di spaccio a Pianura, oggetto della sentenza n. 1), sicché lo spaccio di droga commesso nel 2011 ben avrebbe potuto rientrare in un progetto criminoso preesistente, atteso che Marfell i gestiva già, in quegli anni, la piazza di spaccio per conto del clan capeggiato dal padre. 1.2. Con ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 18 novemt: re 2024, emessa in sede di rinvio, è stata nuovamente respinta la richiesta, avenck la Corte ritenuto che non vi fosse la prova che i reati oggetto dell'istanza fosserc riferibili a un unico programma criminoso, essendosi al cospetto di un sistern i di vita criminale grazie a cui Mar-feila aveva tratto a :ungo i mezzi per vivere. Infatti, i reati commessi il 2 marzo 2011 erano scati realizzati circa un anno e mezzo prima della costituzione delle associazioni criminose per cui Marfella e -a stato condannato; i soggetti coinvolti non erano neppure parzialmente coin Adenti; i collaboratori di giustizia non confortavano la retrodatazione al 2011 del i iroposito di commettere i futuri reati associativi, attestando una serie di auto iome ed estemporanee decisioni di Marfella, assunte di volta in volta e al di fuori di qualsiasi programmazione unitaria, come emerso, in particolare, dalle dichiara ioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sicché qualsiasi legame tra i fatti del marz ) 2011 e le associazioni costituite un anno e mezzo dopo doveva ritenersi inesiste 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alli! cogenti indicazioni della sentenza rescindente; nonché. la mancanza, contraddil torietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte territc:riale, nel valutare la sussistenza di concreti indicatori dell'istituto della continuazion (come: l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), abbia svolto una verifica soltanto parziale e parcellizzata, attestandosi su una generica distinzione tra continuazione e condotta di vita che non troverebbe risc )ntro nei fatti accertati; e che abbia fondato il suo convincimento sulle sole dichian izioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], trascurando quelle rese da tutti gli altri colli:. boratori. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] gestisse, già nel 2011, una piazza di spaccio per conto del clan capeggiato dal padre, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato ribadito da tutti i collaboratori di giustizia, a cominciare da [OSCURATO:PERSONA], suo fratella -Aro, fino a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, i! dato di fatto ri Thiamato dall'ordinanza sarebbe stato smentito dal materiale dichiarativo prodoth , con cui contrasterebbe l'affermazione della Corte territoriale secondo cui i reati commessi nel 2011 devono ritenersi «una serie di autonome ed estemporanee decisioni del Marfella, assunte di volta in volta fuori di qualsiasi programmazione unita' la» (Ord. pag. 4). I collaboratori, infatti, avrebbero affermato che Marfella gestiva la piazza di spaccio, insieme ad alcuni giovani, sotto l'egida del clan Marfella. L.: Corte di appello, male interpretando quanto riferito dal collaboratore Pesce, affei merebbe che Marfella agisse da solo, autonomamente e al di fuori di ogni contesto malavitoso, sulla base di una asserzione che contrasterebbe con il fatto cl e il reato commesso nel 2011, connesso alla gestione di una piazza di spaccio, sare )be parte di un programma criminoso già in atto es.;:,endo Martella il figlio del car loclan e, come tale, pienamente inserito nell'associazione che aveva anche la gesti me delle piazze di droga tra i suoi reati-fine. La circostanza che i coimputati di Ma -fella nel 2011 non fossero camorristi non rileverebbe, dato che egli sarebt e stato, comunque, inserito nel clan, sicché ben avrebbe potuto servirsi anche ch soggetti estranei allo stesso. 3. In data 3 febbraio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria s :ritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Va premesso che il riconoscimento dell'esistenza della conti luazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione.di più violazioni della legge p( nale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro, specificità, almeno a grar di linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo -iolazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di viti o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a comp ere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'orr ogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, li singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini prograi imate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali imidici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estempora lea (così Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Va, inoltre, icordato che secondo la giurisprudenza di legittimità non è configurabile la conti ivazione tra il reato associativo e quei reati-fine che, pur rientrando nell'ambito del e attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al . rafforzamento del medes imo, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi cc ntingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'ass )ciazione stessa (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 - 01). 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Giudice dell'esecu ,_ione ha compiutamente dato conto, con argomenti immuni da vizi logici e giuri( ici, delle ragioni per cui ha ritenuto di non poter ricondurre le condotte illecite Hscritte a Martella ad una unica e originaria determínaz,one criminosa, costituen io esse, piuttosto, espressione di una scelta di vita criminale da parte del rici iedente. Rispetto a tale ricostruzione, invece, il ricorso ha dedotto che tutti i colk iboratori di giustizia, a cominciare da [OSCURATO:PERSONA], fratellastro di [OSCURATO:PERSONA] alla, fino a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbero riferito che lo stesso r corrente gestiva la piazza di spaccio sotto l'egida del clan Martella; sicché l'o -dinanza avrebbe sostanzialmente travisato il contenuto di quelle dichiarazioni, peraltro appuntandosi, essenzialmente, su quanto riferito dal solo collaboratore P ?sce. 3.1. Osserva, nondimeno, il Collegio che il Giudice dell'esecw ione ha puntualmente chiarito che i reati oggetto della prima sentenza erz no stati commessi nel 2011, mentre l'inserimento del ricorrente nel clan era risultata attestata soltanto a partire dal 2012; né - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - il ricorso ha prodotto le fonti di prova dichiar itiva che deporrebbero per la diversa tesi da esso propugnata, essendosi il rr edesimo limitato a un generico e indímostrato richiamo ai loro contenuti, il cu tenore, peraltro, non appare affatto collimante con il significato che la Difesa inter derebbe attribuirgli. 3.2. Infatti, secondo la valutazione della pronuncia rescissoria, la ;entenza della Corte di appello di Napoli del 29 aprile 2020 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati associativi (indicata sub 2), ,nel riportare le dichiarazioni dei coll.iboratori di giustizia, non ha in alcun modo confermato l'esistenza di oggettivi alementi idonei a ricondurre nell'ambito del clan storicamente capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] l'attività di spaccio oggetto della sentenza sub 1), né tantomeno a certificare l'esistenza di una cornice deliberativa comune a tutti i fatti oggi tto della richiesta. La sentenza n. 2), infatti, ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] era assurto al rango di referente dell'organizzazione criminale a partire dal luglio 20 .5, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA]: ciò che, alli( videnza, rende logicamente improponibile stabilire, sulla scorta di tale sola emerq enza, un legame psicologico tra i due ambiti criminosi. Del pari, l'affermaz one del fratellastro, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, stando a quanto riportato nell'ordinanza, Martella era co-gestore di una delle piazze di spaccio di ( ocaina e marljuana del quartiere di Pianura, sotto l'egemonia del clan Martella, ir sieme al fratello, [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], nor fornisce alcuna indicazione di ordine temporale, per cui essa non può essere utili::zata per ricondurre la piazza di spaccio, nel 2011, nell'orbita del clan. E ad analoi lo rilievo si espongono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, sempre second quanto riportato dal provvedimento impugnato, si è limitato a riferire che Marfell 3 gestiva una piazza di spaccio di "erba" a Pianura. Quanto, poi, alle dichiarazioni di 3asquale Pesce, il Giudice dell'esecuzione ha evidenziato come la Corte di appelli , ancora una volta nella sentenza n. 2), avesse riportato la circostanza che Martelli gestiva 5 Jzfrk con [OSCURATO:PERSONA] una piazza di "erba" in via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, prima de l'arresto nel 2011 - circostanza pacifica ma non ancora rilevante ai fini che interessano - e che, dopo la sua scarcerazione, erano sorte incomprensioni con Enzo tornano, rimasto da solo a gestire quella piazza, sicché Marfella aveva iniziato a rifornire alcune piazze di spaccio controllate da loro e a vendere a privati, senzz: versare nulla al clan - circostanza che, invece, orienta per la sua autonon lia dalle associazioni capeggiate dal padre. Secondo il medesimo collaboratore inoltre, successivamente Marfella aveva aperto una piazza di spaccio con l'iovanni Bellofiore, sino al 2015, quando il padre, [OSCURATO:PERSONA], dal carcere, aveva deciso che il comando del clan doveva essere assunto dal figlio Mario, «consigliandosi•con [OSCURATO:PERSONA]». Circostanza, quest'ultima, anch'a sa priva di rilievo ai fini dell'individuazione di una comune deliberazione criminosa tra l'episodio di spaccio del 2011 e la successiva, pacifica, partecipaz one alle associazioni per delinquere in relazione alle quali è sopraggiunta la seconda condanna. Tale compiuta rassegna dichiarativa dimostra, del tutto perspici, arnente, l'infondatezza dell'affermazione difensiva secondo cui il Giudice dell'esecuzione avrebbe fatto riferimento soltanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], tra ;curando quelle rese da tutti gli altri collaboratori, Nel merito, poi, le considera :ioni che precedono smentiscono anche la già ricordata affermazione difensiva se l: ondo cui tutti i collaboratori di giustizia avrebbero riferito che [OSCURATO:PERSONA] gestiv ì, già nel 2011, una piazza di spaccio per conto del clan capeggiato dal padre, giuseppe Marfella, atteso che le cennate dichiarazioni presentano un contenuto dit'erente e del tutto neutro ai fini che qui rilevano. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere igettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] M