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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 06918/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16306 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 02971220237), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 02924210236), in per- sona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M12 E349X) e Carlo d’Errico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P07 A662P) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63R13 A952F), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69M59 A952E) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H08 L219U) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di procu- ratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata- Ric. n. 16306/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16306/2021 Numero sezionale 1277/2022 per la cassazione della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 6918/2022Data pubblicazione 02/03/2022 – Sezione distaccata di Bolzano n. 96/2020, pubblicata in data 11 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Le società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno notificato alla Cassa di Risparmio di Bol- zano S.p.A. ed a [OSCURATO:SOCIETA]. (quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].), in data 8 febbraio 2021, ricorso per cassazione av- verso la sentenza della Corte di appello di Trento – Sezione di- staccata di Bolzano n. 96/2020, pubblicata in data 11 luglio 2020.

Il ricorso non risulta iscritto a ruolo a tutto il 23 giugno 2021, come da attestazione della Cancelleria, in atti.

In data 23 giugno 2021 ha provveduto all’iscrizione a ruolo del ricorso la società controricorrente.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è improcedibile, in quanto non depositato nel ter- mine di cui all’art. 369 c.p.c..

In base alla giurisprudenza di questa Corte, «la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustifi- cazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione» (Cass., Sez. 6 - L, Ric. n. 16306/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16306/2021 Ordinanza n. 27571 del 02/12/2020, Rv. 660042 – 01; Numero sezionale 1277/2022Numero di raccolta generale 6918/2022Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20327 del 26/07/2019, Rv. 654847 – 01; Data pubblicazione 02/03/2022 Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016, Rv. 638563 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011, Rv. 620108 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008, Rv. 604827 - 01) La società controricorrente ha regolarmente depositato la copia notificatale del ricorso (come prescritto da Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 4500 del 07/07/1988, Rv. 459449 – 01: «qualora il ricorso per Cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichia- rare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione»; conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10810 del 17/05/2011, Rv. 618017 - 01) e ha documentato di avere regolarmente notificato il controricorso.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna le società ricorrenti a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 15.000,00, oltre € 3.599,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ric. n. 16306/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16306/2021 Numero sezionale 1277/2022 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiNumero di raccolta generale 6918/2022 (ri- Data pubblicazione 02/03/2022 getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 16306/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16306 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 02971220237), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 02924210236), in per- sona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M12 E349X) e Carlo d’Errico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P07 A662P) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63R13 A952F), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69M59 A952E) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H08 L219U) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di procu- ratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata- Ric. n. 16306/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16306/2021 Numero sezionale 1277/2022 per la cassazione della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 6918/2022Data pubblicazione 02/03/2022 – Sezione distaccata di Bolzano n. 96/2020, pubblicata in data 11 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Le società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno notificato alla Cassa di Risparmio di Bol- zano S.p.A. ed a [OSCURATO:SOCIETA]. (quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].), in data 8 febbraio 2021, ricorso per cassazione av- verso la sentenza della Corte di appello di Trento – Sezione di- staccata di Bolzano n. 96/2020, pubblicata in data 11 luglio 2020. Il ricorso non risulta iscritto a ruolo a tutto il 23 giugno 2021, come da attestazione della Cancelleria, in atti. In data 23 giugno 2021 ha provveduto all’iscrizione a ruolo del ricorso la società controricorrente. La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è improcedibile, in quanto non depositato nel ter- mine di cui all’art. 369 c.p.c.. In base alla giurisprudenza di questa Corte, «la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustifi- cazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione» (Cass., Sez. 6 - L, Ric. n. 16306/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16306/2021 Ordinanza n. 27571 del 02/12/2020, Rv. 660042 – 01; Numero sezionale 1277/2022Numero di raccolta generale 6918/2022Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20327 del 26/07/2019, Rv. 654847 – 01; Data pubblicazione 02/03/2022 Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016, Rv. 638563 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011, Rv. 620108 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008, Rv. 604827 - 01) La società controricorrente ha regolarmente depositato la copia notificatale del ricorso (come prescritto da Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 4500 del 07/07/1988, Rv. 459449 – 01: «qualora il ricorso per Cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichia- rare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione»; conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10810 del 17/05/2011, Rv. 618017 - 01) e ha documentato di avere regolarmente notificato il controricorso. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna le società ricorrenti a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 15.000,00, oltre € 3.599,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ric. n. 16306/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16306/2021 Numero sezionale 1277/2022 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiNumero di raccolta generale 6918/2022 (ri- Data pubblicazione 02/03/2022 getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 16306/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s
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