CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. uditi i difensori Avv.ti Emilio [OSCURATO:PERSONA] e Antonio CECCANI, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari, ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, con cui era stata rigettata la domanda di applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il giudice del riesame ha, dunque, disposto applicarsi tale misura cautelare in relazione al reato di cui agli artt.589 bis e 589 ter cod. ?en. commesso in Cassino il 12 settembre 2022 con l'aggravante dell'essersi il conducente dato alla fuga dopo aver investito il pedone [OSCURATO:PERSONA] provocandone la morte. 2. Il ricorrente ha dedotto, con unico articolato motivo, violazione dell'art.274 cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato il pericolo di recidiva sebbene l'indagato fosse destinatario di provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida per la durata di un anno, nonché violazione degli artt.275 e 292 cod. proc. pen. per omessa indicazione delle ragioni per le quali non fosse possibile applicare misure alternative a quella custodiale. 3. All'odierna udienza si è proceduto a trattazione orale su istanza della difesa e le parti hanno presentato le conclusioni trascritte in epigrafe. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. La censura omette di confrontarsi con il punto dell'ordinanza in cui, alle pagg.8-9, il Tribunale del riesame, dopo aver descritto la personalità dell'indagato desumibile dalla fuga e dal tentativo di occultare le tracce del reato, ha ritenuto che il provvedimento prefettizio di ritiro della patente di guida, ove adottato, non avrebbe sufficiente efficacia deterrente nei confronti del Soave nel senso di indurlo a conformarsi al provvedimento amministrativo. Nel provvedimento impugnato è, dunque, specificamente esaminata la necessità di adottare un provvedimento che precluda al ricorrente la libertà di movimento, indipendentemente dalla disponibilità del documento abilitativo, ed è al contempo indicata la ragione per la quale, al fine indicato, sarebbe inadeguata ogni altra misura. 6. Contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione è, innanzitutto ed indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a confrontarsi solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 29 marz