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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10660/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13640 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Val di Lanzo, n. 79, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro A.M.A.P. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Y CAUTION s.a. [OSCURATO:PERSONA] Y REASEGUROS Rappresentanza Generale per l'Italia - p.i.v.a./[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - (quale incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] N.V.", a sua volta con feritaria del ramo d'azienda "cauzioni" della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.), in persona del procuratore dottoressa [OSCURATO:PERSONA], giusta procura autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 412 - 24.2/6.3.2017, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell'a.t.i. costituita con l' "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.I., citava a comparire dinanzi al Tribunale di Palermo l' "A.M.A.P. - [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] che si era aggiudicata, per l'importo di lire 21.295.866.981, l'appalto di cui al pubblico incanto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'esecuzione dei lavori, richiesti dalla convenuta, consistenti nella realizzazione della nuova rete di distribuzione idropotabile nel settore 3 - centro storico della città di Palermo.

Indi esponeva che l'andamento anomalo dell'appalto aveva giustificato l'iscrizione di n. 6 riserve in virtù delle quali era creditrice dell'importo di lire

2.987.685.194. Esponeva altresì che ingiustificatamente l' "A.M.A.P." aveva disposto la rescissione ex art. 27 del r.d. n. 350/1985 del contratto d'appalto con deliberazione presidenziale n. 21/1999 in danno dell'a.t.i.

Chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto per fatto e colpa della s.p.a. convenuta con condanna della medesima controparte al risarcimento dei danni sofferti; chiedeva inoltre condannarsi la s.p.a. convenuta alla corresponsione della somma di lire 2.987.685.194 con interessi e rivalutazione; chiedeva in subordine darsi atto dell'illegittimo recesso della s.p.a. convenuta dal contratto e dichiararsi l'estinzione delle polizze fideiussorie costituite per i lavori appaltati.

2. Si costituiva l' "A.M.A.P." [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'avversa domanda.

In riconvenzionale chiedeva condannarsi in solido l'a.t.i., la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., l' "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. e la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. al risarcimento dei danni scaturiti dall'inadempimento dell'associazione appaltatrice.

3. Costituitesi, resistevano l'"I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. e la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.

4. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, espletata un'ulteriore c.t.u., acquisiti i chiarimenti richiesti all'ausiliario dapprima nominato, con sentenza n. 104/2012 il Tribunale di Palermo, ogni ulteriore domanda respinta, condannava I' "A.M.A.P." a pagare alla "[OSCURATO:PERSONA]" - in proprio e quale capogruppo dell'a.t.i. costituita con l' "I.PI. e S. Costruzioni" - la somma di euro 2.027.910,16, oltre accessori.

5. Proponeva appello l' "A.M.A.P." [OSCURATO:SOCIETA] l' "I.PI. e S. Costruzioni" [OSCURATO:SOCIETA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; proponeva appello incidentale.

Non si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.

6. Con sentenza n. 412 dei 24.2/6.3.2017 la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della gravata sentenza, tra l'altro, rigettava la domanda esperita in prime cure dalla "[OSCURATO:PERSONA]", in proprio e quale capogruppo dell'a.t.i. costituita con l' "I.PI. e S. Costruzioni", nei confronti dell' "A.M.A.P.", accoglieva la domanda riconvenzionale esperita in prime cure dall'"A.M.A.P." e condannava in solido la "[OSCURATO:PERSONA]", l' "I.PI. e S. Costruzioni" e la "[OSCURATO:PERSONA]" a pagare all' "A.M.A.P." la complessiva somma di euro 170.754,53, oltre interessi legali dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al soddisfo.

Evidenziava la corte d'appello, in ordine al primo motivo del gravame principale, con cui l' "A.M.A.P." aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva opinato per la illegittimità della rescissione del contratto disposta in danno dell'associazione appaltatrice, che l'a.t.i. aveva unilateralmente sospeso i lavori in correlazione con la formulata richiesta di corresponsione immediata del "maggior costo", sicché il ricorso alla risoluzione in autotutela appieno si legittimava.

Evidenziava la corte d'appello, in ordine al secondo motivo del gravame principale, con cui l' "A.M.A.P." aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva opinato per le inadempienze e le manchevolezze dell'appaltante, che, a fronte del chiaro tenore della relazione di c.t.u. e della relazione integrativa, entrambe a firma dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], era da ascrivere ad una non corretta lettura degli elaborati peritali l'affermazione del tribunale secondo cui i ritardi che avevano cagionato i costi aggiuntivi, erano stati determinati in massima parte dalle inefficienze della stazione appaltante.

Evidenziava la corte d'appello, in ordine al quarto motivo del gravame principale, con cui l' "A.M.A.P." aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva opinato per la non imputabilità all'associazione appaltatrice dei ritardi nell'esecuzione dell'appalto, che, diversamente da quanto ritenuto dal c.t.u., la responsabilità dei ritardi era da ascrivere all'a.t.i.

Evidenziava dunque che si configurava l'obbligo dell'a.t.i. appaltatrice di risarcire i danni ed i maggiori oneri derivati alla stazione appaltante dai ritardi nell'esecuzione dell'appalto e dall'anticipata interruzione del rapporto.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

L' "A.M.A.P. - [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in quattro motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con ogni conseguente pronuncia.

La "[OSCURATO:PERSONA] y Caution s.a. [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia" (quale incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] N.V.", a sua volta con feritaria del ramo d'azienda "cauzioni" della "[OSCURATO:PERSONA]") ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso incidentale.

La "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. non ha svolto difese.La "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. ha depositato controricorso, onde resistere al ricorso incidentale dell' "A.M.A.P." s.p.a.

8. La ricorrente incidentale ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis.

Deduce che i motivi addotti dall' "A.M.A.P." a sostegno dell'appello esperito dinanzi alla Corte di Palermo erano del tutto generici e aspecifici.

Deduce che, benché avesse prospettato pur con la memoria di replica del 5.1.2017 il difetto di specificità dell'avverso gravame, la corte di merito non si è al riguardo per nulla pronunciata, sebbene abilitata a rilevare ex officio la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ.

10. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. il difetto di motivazione nella parte in cui la corte d'appello ha disatteso le valutazioni espresse dal c.t.u. sui fatti decisivi della controversia.

Deduce che la Corte di Palermo si è discostata dalle conclusioni dell'ausiliario d'ufficio, ingegner [OSCURATO:PERSONA], senza giustificare in alcun modo le sue divergenti determinazioni.

Deduce che la "[OSCURATO:PERSONA]", già con l'iniziale atto di citazione, aveva formulato richiesta di esibizione documentale nei confronti dell'A.M.A.P.", richiesta ingiustificatamente disattesa dalla corte di merito (cfr. ricorso principale, pag. 11).11.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 - 1365 cod. civ.

Deduce che la Corte di Palermo, allorché ha opinato per la legittimità della rescissione in danno dell'associazione appaltatrice del contratto d'appalto e ha denegato all'a.t.i. i corrispettivi tutti ad essa spettanti, ha fatto luogo ad "una non attenta lettura dei fatti posti a fondamento del provvedimento di rescissione" (così ricorso principale, pag. 16).

Deduce che ha errato la Corte di Palermo a ritenere che l'a.t.i. avesse sospeso l'esecuzione dei lavori; che invero, al cospetto del mancato adempimento delle obbligazioni gravanti sull' "A.M.A.P.", l'associazione appaltatrice si è limitata a prospettare che non avrebbe "più aperto nuovi fronti di scavo".

Deduce che la rescissione in danno dell'appaltatrice è viepiù illegittima, siccome il c.t.u. ha riconosciuto appieno la fondatezza delle sei "riserve".

12. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 - 1365 cod. civ.

Deduce che la Corte di Palermo, allorché ha opinato per la responsabilità dell'a.t.i. e ne ha disconosciuto le ragioni di credito, non ha atteso alla corretta lettura della relazione di c.t.u. e del supplemento alla relazione di c.t.u., ambedue a firma dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], relazione e supplemento ove in nessun modo è prefigurata la responsabilità dell'associazione appaltatrice.

Deduce che ben avrebbe dovuto la corte di merito far luogo a supplemento di istruzione.

13. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.'t i IR:p' i -

14. Questa Corte spiega che il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione - che rinviene la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; invero, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di "autosufficienza" di esso (cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.) 4.2.2022, n. 3616; Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l' "error in procedendo" non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento dell' "error"; Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22880).

15. Su tale scorta si evidenzia nella specie che la ricorrente principale non ha provveduto, così come avrebbe dovuto in ossequio alle prescrizioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ., onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, a riprodurre più o meno testualmente i motivi dell'appello principale esperito innanzi alla Corte di Palermo dall' "A.M.A.P." s.p.a., motivi con i quali la medesima appellante aveva censurato la sentenza n. 104/2012 il Tribunale di Palermo.

16. In ogni caso invano la ricorrente principale prospetta che la Corte di Palermo "ha ignorato gravità e peso della violazione nella quale era incorsa l'appellante [principale]" (così ricorso principale, pag. 9).

Invero, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. Cass. 23.1.2009, n. 1701; Cass. 26.9.2013, n. 22083, secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali; Cass. 12.1.2016, n. 321; Cass.25.1.2018, n. 1876).

17. Il secondo motivo del ricorso principale del pari è inammissibile.

18. Senza dubbio - spiega questa Corte - le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, l'organo giudicante può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (cfr. Cass. 3.3.2011, n. 5148; Cass. sez. lav. 7.8.2014, n. 17757, secondo cui nel nostro ordinamento vige il principio njudex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche; in ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto).

19. Su tale scorta si rappresenta che la Corte di Palermo essenzialmente in sede di disamina del quarto motivo dell'appello principale ha disatteso le risultanze della relazione dell'ausiliario d'ufficio (invero, in sede di accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, la corte di merito ha ritenuto che il tribunale avesse fatto luogo "ad una non corretta lettura dell'elaborato peritale": così sentenza d'appello, pag. 12).

E tuttavia a supporto della valutazione espressa, nonostante i divergenti esiti dell'indagine demandata al consulente d'ufficio, in punto di responsabilità dell'associazione appaltatrice per i ritardi e per il disordine nell'esecuzione dei lavori (cfr. sentenza d'appello, pag. 14) la corte distrettuale ha rimarcato che gli elementi di fatto addotti dall' "A.M.A.P." rinvenivano riscontro nei documenti allegati, segnatamente nelle note della direzione lavori del 3.8.1998 e del 28.9.1998, nei verbali di riunione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 18.5.1999, del 24.5.1999 e del 3.6.1999, negli ordini di servizio della direzione lavori del 30.4.1999 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei verbali di constatazione del 4.8.1999 e del 4.10.1999 (cfr. sentenza d'appello, pagg. 14 - 15).

Evidentemente in questi termini la corte territoriale ha esaustivamente e congruamente dato conto delle ragioni, innegabilmente ancorate alle risultanze processuali, in virtù delle quali ha reputato di dissentire dalle conclusioni dell'ausiliario d'ufficio.20.

Si è anticipato che con il secondo mezzo la "I.PI. e S. Costruzioni" si duole altresì giacché i giudici del merito non hanno inteso far luogo all'ordine di esibizione sollecitato sin dall'iniziale atto di citazione.

E però questa Corte spiega che il provvedimento di cui all'art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. 29.10.2010, n. 22196; Cass. sez. lav. 25.10.2013, n. 24188; Cass. 2.2.2006, n. 2262).

In ogni caso, i riscontri operati sulla scorta della documentazione dapprima analiticamente menzionata danno conto, sostanzialmente, delle ragioni per le quali la Corte siciliana ha ritenuto di non far luogo all'ordine di esibizione.

21. Il terzo motivo del ricorso principale parimenti è inammissibile.

22. Con il terzo mezzo di impugnazione la ricorrente principale censura essenzialmente il giudizio "di fatto" sulla cui scorta la Corte di Palermo ha reputato legittima la rescissione in danno dell'appaltatrice del contratto d'appalto ("(...) la Corte territoriale non si sia adeguatamente soffermata né sui fatti né sul loro significato": così ricorso principale, pag. 16).

Il motivo in disamina si qualifica quindi, essenzialmente, in rapporto alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n. 28054).

Del resto, questa Corte spiega, seppur in ordine alla domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., sia ai fini della decisione circa la fondatezza della medesima domanda sia, segnatamente, ai fini del riscontro della gravità dell'inadempimento, che siffatte indagini costituiscono accertamenti "di fatto" demandati al giudice del merito, censurabili in sede di legittimità solo se viziati nei principi di diritto applicabili e nella logica del ragionamento, recte, a tal ultimo proposito, al cospetto del novello disposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., solo se inficiati da omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. 20.4.1982, n. 2454; Cass.30.3.1989, n. 1554; Cass. 16.9.1991, n. 9619; Cass. 9.6.2010, n. 13840; Cass.30.3.2015, n. 6401; Cass. (ord.) 22.6.2020, n. 12182).

23. In questi termini si rimarca nella specie quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia" motivazionale destinate, in rapporto alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art.360 cod. proc. civ., ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua agitur, la corte d'appello ha ancorato il suo dictum.

Per altro verso, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua agitur, la "res litigiosa".

Per altro verso ancora, l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta, pur in parte qua agitur, in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.

24. Si soggiunge, infine, che per nulla si giustifica la denuncia di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. di cui alla rubrica del mezzo in disamina.

25. Il quarto motivo del ricorso principale similmente è inammissibile.26.

I rilievi formulati a supporto della declaratoria di inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale vanno pedissequamente reiterati ai fini della declaratoria di inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale.

D'altronde, la "I.PI. e S. Costruzioni" ha puntualizzato che il quarto mezzo è "diretta conseguenza di una non attenta lettura, da parte della Corte territoriale, dei fatti posti a fondamento del provvedimento di rescissione" (così ricorso principale, pagg. 17 - 18).

27. In pari tempo la ricorrente principale si duole per l'asserita non corretta valutazione da parte della Corte siciliana della relazione di c.t.u. e del supplemento alla relazione, ambedue a firma dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA] ("non c'è, in verità, un solo passo della c.t.u. dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] né del suo supplemento di consulenza nel quale venga espressamente addebitata all'a.t.i. la responsabilità dei ritardi": così ricorso principale, pag. 18).

E tuttavia questa Corte spiega che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).

28. Va dichiarata l'inefficacia del ricorso incidentale.

29. Un duplice rilievo si impone previamente.

In primo luogo, le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod.proc. civ., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale (cfr. Cass. (ord.) 24.8.2020, n. 17614; Cass. sez. un. 29.10.2020, n. 23903).

Evidentemente è il caso di specie, siccome il ricorso incidentale è stato proposto dall' "A.M.A.P." s.p.a. nei cui confronti la "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. ha esperito il suo ricorso principale.

In secondo luogo, la norma dell'art. 334, 2° co., cod. proc. civ. - in base al quale, se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - trova applicazione nei casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero per mancata osservanza degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità (cfr. Cass. 5.9.2008, n. 22385).

Evidentemente è il caso di specie, siccome il ricorso principale è incorso nel rilievo di inammissibilità sia in dipendenza della mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ. - previste, appunto, a pena di inammissibilità - sia in dipendenza della veicolazione di ragioni di censura afferenti tout court al giudizio "di fatto", come tali esorbitanti dalle prefigurazioni e dai limiti entro i quali, ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., il medesimo giudizio è soggetto, in sede di legittimità, a rivisitazione.

30. Su tale scorta, a riscontro, della tardiva proposizione del ricorso incidentale si rileva quanto segue.La sentenza della Corte di Palermo è stata depositata il 6 marzo 2017 ed è stata notificata a mezzo p.e.c. dalla "A.M.A.P." s.p.a. alla "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. 1111 aprile 2017.

Il controricorso recante il ricorso incidentale della "A.M.A.P." s.p.a. è stato notificato a mezzo posta ordinaria alla "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. in data 14/18.7.2017.

Evidentemente alla data dei 14/18.7.2017 era ampiamente decorso il termine "breve" di sessanta giorni ex art. 325 cod. proc. civ. a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

31. Un duplice rilievo si impone da ultimo.

In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 cod. proc. civ. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti (Cass. sez. un. 4.3.2019, n. 6278; Cass. sez. un. (ord.) 19.11.2007, n. 23829).

L'impugnazione incidentale - segnatamente il ricorso per cassazione incidentale - avanzata allorché i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ. siano decorsi, giammai può essere ritenuta tempestiva, anche se proposta nel rispetto del termine - limitatamente al ricorso incidentale - di cui all'art. 371 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20963; Cass.8.2.2011, n. 3056, secondo cui l'inammissibilità del ricorso principale per cassazione non priva di efficacia il ricorso incidentale che sia stato proposto tempestivamente ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ. e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., dovendosi ritenere anzi che il ricorso incidentale in tale ipotesi tenga luogo di quello principale).

32. In dipendenza delle ragioni che hanno indotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ed alla declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale si giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti tutte costituite.

La "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. non ha svolto difese; nessuna statuizione, pertanto, in punto di spese va nei suoi confronti assunta.

33. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Questa Corte spiega che il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. (ord.) 25.7.2017, n. 18468; Cass. (ord.) 18.1.2019, n. 1343).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti tutte costituite le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della ,sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, "A.M.P.A." s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13640 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Val di Lanzo, n. 79, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro A.M.A.P. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Y CAUTION s.a. [OSCURATO:PERSONA] Y REASEGUROS Rappresentanza Generale per l'Italia - p.i.v.a./[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - (quale incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] N.V.", a sua volta con feritaria del ramo d'azienda "cauzioni" della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.), in persona del procuratore dottoressa [OSCURATO:PERSONA], giusta procura autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 412 - 24.2/6.3.2017, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell'a.t.i. costituita con l' "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.I., citava a comparire dinanzi al Tribunale di Palermo l' "A.M.A.P. - [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] che si era aggiudicata, per l'importo di lire 21.295.866.981, l'appalto di cui al pubblico incanto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'esecuzione dei lavori, richiesti dalla convenuta, consistenti nella realizzazione della nuova rete di distribuzione idropotabile nel settore 3 - centro storico della città di Palermo. Indi esponeva che l'andamento anomalo dell'appalto aveva giustificato l'iscrizione di n. 6 riserve in virtù delle quali era creditrice dell'importo di lire 2.987.685.194. Esponeva altresì che ingiustificatamente l' "A.M.A.P." aveva disposto la rescissione ex art. 27 del r.d. n. 350/1985 del contratto d'appalto con deliberazione presidenziale n. 21/1999 in danno dell'a.t.i. Chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto per fatto e colpa della s.p.a. convenuta con condanna della medesima controparte al risarcimento dei danni sofferti; chiedeva inoltre condannarsi la s.p.a. convenuta alla corresponsione della somma di lire 2.987.685.194 con interessi e rivalutazione; chiedeva in subordine darsi atto dell'illegittimo recesso della s.p.a. convenuta dal contratto e dichiararsi l'estinzione delle polizze fideiussorie costituite per i lavori appaltati. 2. Si costituiva l' "A.M.A.P." [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'avversa domanda. In riconvenzionale chiedeva condannarsi in solido l'a.t.i., la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., l' "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. e la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. al risarcimento dei danni scaturiti dall'inadempimento dell'associazione appaltatrice. 3. Costituitesi, resistevano l'"I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. e la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. 4. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, espletata un'ulteriore c.t.u., acquisiti i chiarimenti richiesti all'ausiliario dapprima nominato, con sentenza n. 104/2012 il Tribunale di Palermo, ogni ulteriore domanda respinta, condannava I' "A.M.A.P." a pagare alla "[OSCURATO:PERSONA]" - in proprio e quale capogruppo dell'a.t.i. costituita con l' "I.PI. e S. Costruzioni" - la somma di euro 2.027.910,16, oltre accessori. 5. Proponeva appello l' "A.M.A.P." [OSCURATO:SOCIETA] l' "I.PI. e S. Costruzioni" [OSCURATO:SOCIETA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; proponeva appello incidentale. Non si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. 6. Con sentenza n. 412 dei 24.2/6.3.2017 la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della gravata sentenza, tra l'altro, rigettava la domanda esperita in prime cure dalla "[OSCURATO:PERSONA]", in proprio e quale capogruppo dell'a.t.i. costituita con l' "I.PI. e S. Costruzioni", nei confronti dell' "A.M.A.P.", accoglieva la domanda riconvenzionale esperita in prime cure dall'"A.M.A.P." e condannava in solido la "[OSCURATO:PERSONA]", l' "I.PI. e S. Costruzioni" e la "[OSCURATO:PERSONA]" a pagare all' "A.M.A.P." la complessiva somma di euro 170.754,53, oltre interessi legali dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al soddisfo. Evidenziava la corte d'appello, in ordine al primo motivo del gravame principale, con cui l' "A.M.A.P." aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva opinato per la illegittimità della rescissione del contratto disposta in danno dell'associazione appaltatrice, che l'a.t.i. aveva unilateralmente sospeso i lavori in correlazione con la formulata richiesta di corresponsione immediata del "maggior costo", sicché il ricorso alla risoluzione in autotutela appieno si legittimava. Evidenziava la corte d'appello, in ordine al secondo motivo del gravame principale, con cui l' "A.M.A.P." aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva opinato per le inadempienze e le manchevolezze dell'appaltante, che, a fronte del chiaro tenore della relazione di c.t.u. e della relazione integrativa, entrambe a firma dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], era da ascrivere ad una non corretta lettura degli elaborati peritali l'affermazione del tribunale secondo cui i ritardi che avevano cagionato i costi aggiuntivi, erano stati determinati in massima parte dalle inefficienze della stazione appaltante. Evidenziava la corte d'appello, in ordine al quarto motivo del gravame principale, con cui l' "A.M.A.P." aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva opinato per la non imputabilità all'associazione appaltatrice dei ritardi nell'esecuzione dell'appalto, che, diversamente da quanto ritenuto dal c.t.u., la responsabilità dei ritardi era da ascrivere all'a.t.i. Evidenziava dunque che si configurava l'obbligo dell'a.t.i. appaltatrice di risarcire i danni ed i maggiori oneri derivati alla stazione appaltante dai ritardi nell'esecuzione dell'appalto e dall'anticipata interruzione del rapporto. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. L' "A.M.A.P. - [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in quattro motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con ogni conseguente pronuncia. La "[OSCURATO:PERSONA] y Caution s.a. [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia" (quale incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] N.V.", a sua volta con feritaria del ramo d'azienda "cauzioni" della "[OSCURATO:PERSONA]") ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso incidentale. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. non ha svolto difese.La "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. ha depositato controricorso, onde resistere al ricorso incidentale dell' "A.M.A.P." s.p.a. 8. La ricorrente incidentale ha depositato memoria. 9. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis. Deduce che i motivi addotti dall' "A.M.A.P." a sostegno dell'appello esperito dinanzi alla Corte di Palermo erano del tutto generici e aspecifici. Deduce che, benché avesse prospettato pur con la memoria di replica del 5.1.2017 il difetto di specificità dell'avverso gravame, la corte di merito non si è al riguardo per nulla pronunciata, sebbene abilitata a rilevare ex officio la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. 10. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. il difetto di motivazione nella parte in cui la corte d'appello ha disatteso le valutazioni espresse dal c.t.u. sui fatti decisivi della controversia. Deduce che la Corte di Palermo si è discostata dalle conclusioni dell'ausiliario d'ufficio, ingegner [OSCURATO:PERSONA], senza giustificare in alcun modo le sue divergenti determinazioni. Deduce che la "[OSCURATO:PERSONA]", già con l'iniziale atto di citazione, aveva formulato richiesta di esibizione documentale nei confronti dell'A.M.A.P.", richiesta ingiustificatamente disattesa dalla corte di merito (cfr. ricorso principale, pag. 11).11. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 - 1365 cod. civ. Deduce che la Corte di Palermo, allorché ha opinato per la legittimità della rescissione in danno dell'associazione appaltatrice del contratto d'appalto e ha denegato all'a.t.i. i corrispettivi tutti ad essa spettanti, ha fatto luogo ad "una non attenta lettura dei fatti posti a fondamento del provvedimento di rescissione" (così ricorso principale, pag. 16). Deduce che ha errato la Corte di Palermo a ritenere che l'a.t.i. avesse sospeso l'esecuzione dei lavori; che invero, al cospetto del mancato adempimento delle obbligazioni gravanti sull' "A.M.A.P.", l'associazione appaltatrice si è limitata a prospettare che non avrebbe "più aperto nuovi fronti di scavo". Deduce che la rescissione in danno dell'appaltatrice è viepiù illegittima, siccome il c.t.u. ha riconosciuto appieno la fondatezza delle sei "riserve". 12. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 - 1365 cod. civ. Deduce che la Corte di Palermo, allorché ha opinato per la responsabilità dell'a.t.i. e ne ha disconosciuto le ragioni di credito, non ha atteso alla corretta lettura della relazione di c.t.u. e del supplemento alla relazione di c.t.u., ambedue a firma dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], relazione e supplemento ove in nessun modo è prefigurata la responsabilità dell'associazione appaltatrice. Deduce che ben avrebbe dovuto la corte di merito far luogo a supplemento di istruzione. 13. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.'t i IR:p' i - 14. Questa Corte spiega che il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione - che rinviene la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; invero, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di "autosufficienza" di esso (cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.) 4.2.2022, n. 3616; Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l' "error in procedendo" non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento dell' "error"; Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22880). 15. Su tale scorta si evidenzia nella specie che la ricorrente principale non ha provveduto, così come avrebbe dovuto in ossequio alle prescrizioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ., onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, a riprodurre più o meno testualmente i motivi dell'appello principale esperito innanzi alla Corte di Palermo dall' "A.M.A.P." s.p.a., motivi con i quali la medesima appellante aveva censurato la sentenza n. 104/2012 il Tribunale di Palermo. 16. In ogni caso invano la ricorrente principale prospetta che la Corte di Palermo "ha ignorato gravità e peso della violazione nella quale era incorsa l'appellante [principale]" (così ricorso principale, pag. 9). Invero, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. Cass. 23.1.2009, n. 1701; Cass. 26.9.2013, n. 22083, secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali; Cass. 12.1.2016, n. 321; Cass.25.1.2018, n. 1876). 17. Il secondo motivo del ricorso principale del pari è inammissibile. 18. Senza dubbio - spiega questa Corte - le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, l'organo giudicante può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (cfr. Cass. 3.3.2011, n. 5148; Cass. sez. lav. 7.8.2014, n. 17757, secondo cui nel nostro ordinamento vige il principio njudex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche; in ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto). 19. Su tale scorta si rappresenta che la Corte di Palermo essenzialmente in sede di disamina del quarto motivo dell'appello principale ha disatteso le risultanze della relazione dell'ausiliario d'ufficio (invero, in sede di accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, la corte di merito ha ritenuto che il tribunale avesse fatto luogo "ad una non corretta lettura dell'elaborato peritale": così sentenza d'appello, pag. 12). E tuttavia a supporto della valutazione espressa, nonostante i divergenti esiti dell'indagine demandata al consulente d'ufficio, in punto di responsabilità dell'associazione appaltatrice per i ritardi e per il disordine nell'esecuzione dei lavori (cfr. sentenza d'appello, pag. 14) la corte distrettuale ha rimarcato che gli elementi di fatto addotti dall' "A.M.A.P." rinvenivano riscontro nei documenti allegati, segnatamente nelle note della direzione lavori del 3.8.1998 e del 28.9.1998, nei verbali di riunione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 18.5.1999, del 24.5.1999 e del 3.6.1999, negli ordini di servizio della direzione lavori del 30.4.1999 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei verbali di constatazione del 4.8.1999 e del 4.10.1999 (cfr. sentenza d'appello, pagg. 14 - 15). Evidentemente in questi termini la corte territoriale ha esaustivamente e congruamente dato conto delle ragioni, innegabilmente ancorate alle risultanze processuali, in virtù delle quali ha reputato di dissentire dalle conclusioni dell'ausiliario d'ufficio.20. Si è anticipato che con il secondo mezzo la "I.PI. e S. Costruzioni" si duole altresì giacché i giudici del merito non hanno inteso far luogo all'ordine di esibizione sollecitato sin dall'iniziale atto di citazione. E però questa Corte spiega che il provvedimento di cui all'art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. 29.10.2010, n. 22196; Cass. sez. lav. 25.10.2013, n. 24188; Cass. 2.2.2006, n. 2262). In ogni caso, i riscontri operati sulla scorta della documentazione dapprima analiticamente menzionata danno conto, sostanzialmente, delle ragioni per le quali la Corte siciliana ha ritenuto di non far luogo all'ordine di esibizione. 21. Il terzo motivo del ricorso principale parimenti è inammissibile. 22. Con il terzo mezzo di impugnazione la ricorrente principale censura essenzialmente il giudizio "di fatto" sulla cui scorta la Corte di Palermo ha reputato legittima la rescissione in danno dell'appaltatrice del contratto d'appalto ("(...) la Corte territoriale non si sia adeguatamente soffermata né sui fatti né sul loro significato": così ricorso principale, pag. 16). Il motivo in disamina si qualifica quindi, essenzialmente, in rapporto alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n. 28054). Del resto, questa Corte spiega, seppur in ordine alla domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., sia ai fini della decisione circa la fondatezza della medesima domanda sia, segnatamente, ai fini del riscontro della gravità dell'inadempimento, che siffatte indagini costituiscono accertamenti "di fatto" demandati al giudice del merito, censurabili in sede di legittimità solo se viziati nei principi di diritto applicabili e nella logica del ragionamento, recte, a tal ultimo proposito, al cospetto del novello disposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., solo se inficiati da omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. 20.4.1982, n. 2454; Cass.30.3.1989, n. 1554; Cass. 16.9.1991, n. 9619; Cass. 9.6.2010, n. 13840; Cass.30.3.2015, n. 6401; Cass. (ord.) 22.6.2020, n. 12182). 23. In questi termini si rimarca nella specie quanto segue. Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia" motivazionale destinate, in rapporto alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art.360 cod. proc. civ., ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua agitur, la corte d'appello ha ancorato il suo dictum. Per altro verso, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua agitur, la "res litigiosa". Per altro verso ancora, l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta, pur in parte qua agitur, in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica. 24. Si soggiunge, infine, che per nulla si giustifica la denuncia di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. di cui alla rubrica del mezzo in disamina. 25. Il quarto motivo del ricorso principale similmente è inammissibile.26. I rilievi formulati a supporto della declaratoria di inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale vanno pedissequamente reiterati ai fini della declaratoria di inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale. D'altronde, la "I.PI. e S. Costruzioni" ha puntualizzato che il quarto mezzo è "diretta conseguenza di una non attenta lettura, da parte della Corte territoriale, dei fatti posti a fondamento del provvedimento di rescissione" (così ricorso principale, pagg. 17 - 18). 27. In pari tempo la ricorrente principale si duole per l'asserita non corretta valutazione da parte della Corte siciliana della relazione di c.t.u. e del supplemento alla relazione, ambedue a firma dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA] ("non c'è, in verità, un solo passo della c.t.u. dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] né del suo supplemento di consulenza nel quale venga espressamente addebitata all'a.t.i. la responsabilità dei ritardi": così ricorso principale, pag. 18). E tuttavia questa Corte spiega che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 28. Va dichiarata l'inefficacia del ricorso incidentale. 29. Un duplice rilievo si impone previamente. In primo luogo, le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod.proc. civ., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale (cfr. Cass. (ord.) 24.8.2020, n. 17614; Cass. sez. un. 29.10.2020, n. 23903). Evidentemente è il caso di specie, siccome il ricorso incidentale è stato proposto dall' "A.M.A.P." s.p.a. nei cui confronti la "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. ha esperito il suo ricorso principale. In secondo luogo, la norma dell'art. 334, 2° co., cod. proc. civ. - in base al quale, se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - trova applicazione nei casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero per mancata osservanza degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità (cfr. Cass. 5.9.2008, n. 22385). Evidentemente è il caso di specie, siccome il ricorso principale è incorso nel rilievo di inammissibilità sia in dipendenza della mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ. - previste, appunto, a pena di inammissibilità - sia in dipendenza della veicolazione di ragioni di censura afferenti tout court al giudizio "di fatto", come tali esorbitanti dalle prefigurazioni e dai limiti entro i quali, ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., il medesimo giudizio è soggetto, in sede di legittimità, a rivisitazione. 30. Su tale scorta, a riscontro, della tardiva proposizione del ricorso incidentale si rileva quanto segue.La sentenza della Corte di Palermo è stata depositata il 6 marzo 2017 ed è stata notificata a mezzo p.e.c. dalla "A.M.A.P." s.p.a. alla "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. 1111 aprile 2017. Il controricorso recante il ricorso incidentale della "A.M.A.P." s.p.a. è stato notificato a mezzo posta ordinaria alla "I.PI. e S. Costruzioni" s.r.l. in data 14/18.7.2017. Evidentemente alla data dei 14/18.7.2017 era ampiamente decorso il termine "breve" di sessanta giorni ex art. 325 cod. proc. civ. a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 31. Un duplice rilievo si impone da ultimo. In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 cod. proc. civ. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti (Cass. sez. un. 4.3.2019, n. 6278; Cass. sez. un. (ord.) 19.11.2007, n. 23829). L'impugnazione incidentale - segnatamente il ricorso per cassazione incidentale - avanzata allorché i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ. siano decorsi, giammai può essere ritenuta tempestiva, anche se proposta nel rispetto del termine - limitatamente al ricorso incidentale - di cui all'art. 371 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20963; Cass.8.2.2011, n. 3056, secondo cui l'inammissibilità del ricorso principale per cassazione non priva di efficacia il ricorso incidentale che sia stato proposto tempestivamente ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ. e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., dovendosi ritenere anzi che il ricorso incidentale in tale ipotesi tenga luogo di quello principale). 32. In dipendenza delle ragioni che hanno indotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ed alla declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale si giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti tutte costituite. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. non ha svolto difese; nessuna statuizione, pertanto, in punto di spese va nei suoi confronti assunta. 33. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Questa Corte spiega che il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. (ord.) 25.7.2017, n. 18468; Cass. (ord.) 18.1.2019, n. 1343). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti tutte costituite le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della ,sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, "A.M.P.A." s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
Sentenza Cassazione n. 10660/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris