CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen. , del Tribunale di Palermo in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625 n.2 e 7 (capo a) e 624 e 625 nn. 4 e 7 cod.pen. commesso in Palermo il 29 gennaio 2020 con conseguente condanna alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 140, 00 di multa. I due motivi di ricorso, volti entrambi a contestare la mancata derubricazione dei reati nel delitto di furto tentato, sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi della censura già dedotta in sede di impugnazione e già adeguatamente disattesa dalla Corte di Appello con argomenti giuridici corretti e conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel delitto di furto, il criterio distintivo fra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez 5, n. 26749 del 11/04/2016, Oureghi, Rv. 267266). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 estens