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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 16354/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in margine al ricorso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 302/38/13, depositata il 24 luglio 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto nelle sue conclusioni scritte l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto del primo, con assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia notificava al contribuente un avviso di accertamento per plusvalenza non dichiarata relativamente alla cessione di area edificabile avvenuta in data 30 dicembre 2003.

Il contribuente Accertamento IRPEF ricorreva contro l’atto in questione e la CTP accoglieva il ricorso, sulla base della concreta inedificabilità dell’area, che si assumeva di estensione inferiore al lotto minimo stabilito dai locali strumenti urbanistici.

La pronuncia veniva impugnata dall’Agenzia, e la CTR accoglieva il gravame.

2. Viene così proposto dal contribuente ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

L’Agenzia si è difesa a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa.

Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia violazione degli artt. 81 (oggi 67), TUIR, e 36, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Assume la difesa dello stesso che avrebbero errato i giudici d’appello nel ritenere che la semplice classificazione nel piano regolatore di un’area fra quelle edificabili, indipendentemente dalle concrete potenzialità edificatorie, ne determinasse appunto la natura edificatoria anche a fini fiscali, laddove a parere del ricorrente occorreva invece l’utilizzabilità edificatoria, e nella specie il terreno era di soli mq 4.610, quando il lotto minimo per edificare, secondo il programma di fabbricazione era di mq 8.000, mentre secondo il p.r.g. era di mq 5.000, quest’ultimo peraltro all’epoca solo adottato dal Consiglio Comunale.

1.1. Il motivo è infondato, dal momento che la natura edificabile non può dirsi esclusa da uno strumento urbanistico che consenta di costruire solo su lotti di dimensioni superiori a quello ceduto, potendo ad esempio il terreno ceduto essere accorpato ad altri (Cass. 28/05/2014, n. 11963).

2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

Lamenta il ricorrente di aver denunciato anche in appello (pag. 24 delle controdeduzioni) l’eccessività del carico sanzionatorio, tenendoconto del fatto che il certificato di destinazione urbanistica attestava implicitamente la natura non edificabile del suolo in quanto inferiore al suddetto lotto minimo.

Tuttavia, la CTR nulla pronunciava sul punto.

3. Con il terzo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Lo stesso allega infatti che il proprio comportamento, consistente nella mancata denuncia della plusvalenza, non fosse caratterizzato da colpevolezza, essendosi egli basato sul certificato di destinazione urbanistica, ed essendo intervenuta la disciplina di cui al d.l. n. 223/2006 successivamente alla stipula del contratto di cessione dell’area.

Ove si ritenesse che l’eccezione di cui al motivo precedente fosse stata oggetto di rigetto, si deduce la violazione della norma in epigrafe.

4. Con il quarto motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

Lo stesso lamenta infatti che, pur avendo riproposto (pagg. 22 e 23 delle controdeduzioni in appello), riguardo alle sanzioni, la questione, già dedotta in primo grado, del la non imputabilità per errore di fatto, determinato da erronea indicazione dei limiti di edificabilità indicati dal comune, a nche a questo proposito nulla aveva detto la CTR.

5. Con il quinto motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Ove si ritenesse che la sentenza contenga il rigetto dell’eccezione di inapplicabilità della sanzione di cui al motivo precedente, essa sarebbe posta in violazione della norma in epigrafe.

6. Con il sesto motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

Lo stesso deduceva di aver in tutti i gradi di giudizio dedotto la violazione del principio di buona fede da parte dell’Erario (pagg. 23-24 controdeduzioni in appello).

Anche sul punto è, tuttavia, secondo il ricorrente, omessa ogni decisione.

7. Con il settimo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 10, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Il contribuente assume di essersi fidato del contenuto del certificato di destinazione urbanistica, su cui dunque aveva fatto legittimo affidamento.

8. I motivi da secondo a settimo, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Essi lamentano l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla doglianza in ordine al carico sanzionatorio, ed in subordine la violazione di legge derivante, se ritenuta, dalla pronuncia implicita di rigetto.

Orbene il giudice d’appello aveva ben presente la domanda di annullamento del carico sanzionatorio proposto, tanto da riportare la relativa domanda nello svolgimento del processo.

Inoltre, nella parte motiva, la CTR ha motivato in ordine alla consapevolezza da parte del contribuente circa la natura edificatoria, espressamente affermandola sulla base di varie considerazioni: l’aver ceduto il terreno ad una società che l’ha “riunito” ad altri terreni, “con il solo scopo di adibirlo alla edificazione”; l’allegazione di un certificato di destinazione urbanistica in cui si dava atto dell’adozione di un p.r.g. che faceva ricadere l’area in zona di espansione residenziale; l’aver ottenuto un elevato prezzo che “sta sicuramente a dimostrare la destinazione non agricola, ma edificatoria del fondo”.

Non sono dunque fondati i motivi laddove il ricorrente deduce che il giudice di secondo grado avrebbe omesso la decisione in punto di domanda di annullamento della sanzione, respingendola.

Quanto alla violazione di legge che avrebbe commesso il giudice d’appello con la reiezione della domanda, i motivi sono infondati anche sotto tale aspetto.

Infatti, la CTR ha accertato, sulla base di elementi neppure contestati dal ricorrente, la sua piena consapevolezza circa le potenzialità edificatorie del terreno.

In particolare, se è vero che l’equiparazione a fini fiscali dei terreni edificabili con quelli rispetto ai quali gli strumenti urbanistici che li qualificavano tali erano solo adottati, come nella specie, è stata oggetto del d.l. n. 223/2006, quindi dopo il rogito in oggetto, la norma era di natura interpretativa e soprattutto la consapevolezza da parte del contribuente dello sfruttamento edificatorio è stata, come detto , accertata.

9. Il ricorso merita dunque rigetto, con aggravio di spese per il ricorrente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obblig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in margine al ricorso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 302/38/13, depositata il 24 luglio 2013, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto nelle sue conclusioni scritte l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto del primo, con assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia notificava al contribuente un avviso di accertamento per plusvalenza non dichiarata relativamente alla cessione di area edificabile avvenuta in data 30 dicembre 2003. Il contribuente Accertamento IRPEF ricorreva contro l’atto in questione e la CTP accoglieva il ricorso, sulla base della concreta inedificabilità dell’area, che si assumeva di estensione inferiore al lotto minimo stabilito dai locali strumenti urbanistici. La pronuncia veniva impugnata dall’Agenzia, e la CTR accoglieva il gravame. 2. Viene così proposto dal contribuente ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L’Agenzia si è difesa a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia violazione degli artt. 81 (oggi 67), TUIR, e 36, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Assume la difesa dello stesso che avrebbero errato i giudici d’appello nel ritenere che la semplice classificazione nel piano regolatore di un’area fra quelle edificabili, indipendentemente dalle concrete potenzialità edificatorie, ne determinasse appunto la natura edificatoria anche a fini fiscali, laddove a parere del ricorrente occorreva invece l’utilizzabilità edificatoria, e nella specie il terreno era di soli mq 4.610, quando il lotto minimo per edificare, secondo il programma di fabbricazione era di mq 8.000, mentre secondo il p.r.g. era di mq 5.000, quest’ultimo peraltro all’epoca solo adottato dal Consiglio Comunale. 1.1. Il motivo è infondato, dal momento che la natura edificabile non può dirsi esclusa da uno strumento urbanistico che consenta di costruire solo su lotti di dimensioni superiori a quello ceduto, potendo ad esempio il terreno ceduto essere accorpato ad altri (Cass. 28/05/2014, n. 11963). 2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente di aver denunciato anche in appello (pag. 24 delle controdeduzioni) l’eccessività del carico sanzionatorio, tenendoconto del fatto che il certificato di destinazione urbanistica attestava implicitamente la natura non edificabile del suolo in quanto inferiore al suddetto lotto minimo. Tuttavia, la CTR nulla pronunciava sul punto. 3. Con il terzo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Lo stesso allega infatti che il proprio comportamento, consistente nella mancata denuncia della plusvalenza, non fosse caratterizzato da colpevolezza, essendosi egli basato sul certificato di destinazione urbanistica, ed essendo intervenuta la disciplina di cui al d.l. n. 223/2006 successivamente alla stipula del contratto di cessione dell’area. Ove si ritenesse che l’eccezione di cui al motivo precedente fosse stata oggetto di rigetto, si deduce la violazione della norma in epigrafe. 4. Con il quarto motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Lo stesso lamenta infatti che, pur avendo riproposto (pagg. 22 e 23 delle controdeduzioni in appello), riguardo alle sanzioni, la questione, già dedotta in primo grado, del la non imputabilità per errore di fatto, determinato da erronea indicazione dei limiti di edificabilità indicati dal comune, a nche a questo proposito nulla aveva detto la CTR. 5. Con il quinto motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ove si ritenesse che la sentenza contenga il rigetto dell’eccezione di inapplicabilità della sanzione di cui al motivo precedente, essa sarebbe posta in violazione della norma in epigrafe. 6. Con il sesto motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Lo stesso deduceva di aver in tutti i gradi di giudizio dedotto la violazione del principio di buona fede da parte dell’Erario (pagg. 23-24 controdeduzioni in appello). Anche sul punto è, tuttavia, secondo il ricorrente, omessa ogni decisione. 7. Con il settimo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 10, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Il contribuente assume di essersi fidato del contenuto del certificato di destinazione urbanistica, su cui dunque aveva fatto legittimo affidamento. 8. I motivi da secondo a settimo, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente. Essi lamentano l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla doglianza in ordine al carico sanzionatorio, ed in subordine la violazione di legge derivante, se ritenuta, dalla pronuncia implicita di rigetto. Orbene il giudice d’appello aveva ben presente la domanda di annullamento del carico sanzionatorio proposto, tanto da riportare la relativa domanda nello svolgimento del processo. Inoltre, nella parte motiva, la CTR ha motivato in ordine alla consapevolezza da parte del contribuente circa la natura edificatoria, espressamente affermandola sulla base di varie considerazioni: l’aver ceduto il terreno ad una società che l’ha “riunito” ad altri terreni, “con il solo scopo di adibirlo alla edificazione”; l’allegazione di un certificato di destinazione urbanistica in cui si dava atto dell’adozione di un p.r.g. che faceva ricadere l’area in zona di espansione residenziale; l’aver ottenuto un elevato prezzo che “sta sicuramente a dimostrare la destinazione non agricola, ma edificatoria del fondo”. Non sono dunque fondati i motivi laddove il ricorrente deduce che il giudice di secondo grado avrebbe omesso la decisione in punto di domanda di annullamento della sanzione, respingendola. Quanto alla violazione di legge che avrebbe commesso il giudice d’appello con la reiezione della domanda, i motivi sono infondati anche sotto tale aspetto. Infatti, la CTR ha accertato, sulla base di elementi neppure contestati dal ricorrente, la sua piena consapevolezza circa le potenzialità edificatorie del terreno. In particolare, se è vero che l’equiparazione a fini fiscali dei terreni edificabili con quelli rispetto ai quali gli strumenti urbanistici che li qualificavano tali erano solo adottati, come nella specie, è stata oggetto del d.l. n. 223/2006, quindi dopo il rogito in oggetto, la norma era di natura interpretativa e soprattutto la consapevolezza da parte del contribuente dello sfruttamento edificatorio è stata, come detto , accertata. 9. Il ricorso merita dunque rigetto, con aggravio di spese per il ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obblig
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