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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 19745/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1, già [OSCURATO:PERSONA] E, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore il direttore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoElisa Scotti, presso il cui studio èelettivamente domiciliata Lungotevere dei Mellini n. 24. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 01453700583 ), con sede in Roma , alla via c.

Ferrero di Cambiano n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio de i difensori.- controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 25.3.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del febbraio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] E proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 24703/2006, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le aveva ingiunto il pagamento dell’importo di euro 149.157,21, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, quale saldo di dodici fatture emesse il 20.3.2006 per prestazione effettuate in regime di accreditamento con il SSN nei mesi da gennaio a giugno dell’anno 2004, sul rilievo che gli importi ingiunti si riferivano a differenze di rimborsi per prestazioni di emodialisi ad alta efficienza e biocompatibili.

2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 25297/2010, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non spettanti gli interessi moratori nella misura richiesta, e condannava la [OSCURATO:PERSONA] E al pagamento delle prestazioni di emodialisi ad alta efficienza e biocompatibili per l’importo di euro 149.1576,21, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo.

3. Proposto gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA] E avverso la predetta sentenza, con ilquale si chiedeva, in parziale riforma di quest’ultima, la declaratoria di inesistenza delle ragioni di credito avanzate in via monitoria dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si costituivaquest’ultima nel giudizio di appello, avanzando appello incidentale volto al riconoscimento anche dei richiesti interessi moratori, per come reclamati in primo grado.

4. La Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, confermando integralmente la sentenza appellata.

La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse,che: a) sebbene il primo motivo di appello – con il quale si lamentava la violazione dell’art. 2909 cod. civ., avendo il primo giudice erroneamente attribuito efficacia di giudicato vincolante per le parti alla sentenza Tar n. 1599/2006 - fosse fondato, in ragione del fatto che lo stesso si era formato in una controversia instaurata tra la Regione Lazio ed alcun Case di cura private (e non già nei confronti anche della [OSCURATO:PERSONA] E), ciò nonostante l’esito del giudizio non avrebbe potuto mutare; b) in relazione al secondo motivo di gravame, il Tribunale aveva infatti correttamente interpretato il contenuto della sopra citata pronuncia amministrativa, pur non avendo la stessa forza di giudicato tra le parti, ricavandone le corrette ripercussioni anche in relazione all’esito del presente giudizio; c) la quaestio iuris da risolvere era infatti fornita dalla vicenda della rimborsabilità alle strutture sanitarie accreditate al [OSCURATO:PERSONA] dei trattamenti di emodialisi ad alta efficienza e biocompatibili, esigenza che si era posta in conseguenza dell’evoluzione scientifica rispetto alle pratiche tradizionali basate sulla somministrazione di acetato e bicarbonato, che in precedenza costituivano le uniche prestazioni di emodialisi rimborsabili; d) nella regione Lazio la prima delibera che aveva previsto tale nuova metodologia di interventoera stata la n. 1458/2002, ma tale impegno non era stato accompagnato da un nuovo tariffario per tali prestazioni; e) il nuovo tariffario era stato definitivamente approvato con la delibera dirigenziale n. 899 del 5.6.2003, prevedendo lo stesso che, oltrealle prestazioni di emodialisi “di base”, fossero autorizzate anche altre prestazioni emodialiche, nelle quali rientravano anche quelle oggetto della richiesta di rimborso azionata in via monitoria; f) tale delibera dirigenziale era stata preceduta dalla DGR n. 410 del 9.5.2003 che aveva dichiarato di recepire in via preliminare il nuovo tariffario proposto da uno specifico gruppo di lavoro; g) era stata successivamente adottata la DGR n. 603 del 9.7.2004,la quale aveva previsto espressamente la rimborsabilità di tali nuove prestazioni a far data dalla pubblicazione della delibera; h) nel giudizio innanzi al [OSCURATO:PERSONA], concluso con la sopra ricordata pronuncia, il giudice amministrativo aveva escluso che tale ultima delibera potesse avere efficacia retroattiva, ossia applicarsi a prestazioni emodialitiche effettuate anteriormente alla sua entrata in vigore, ma a tale statuizione si accompagnava tuttavia una motivazione per la quale la possibilità di ottenere il rimborso per prestazioni di emodialisi diverseda quelle di base esisteva già, fin dalla delibera n. 1458 del 8.11.2002, prevedendo la stessa la possibilità di erogare tali prestazioni e di chiederne dunque il rimborso, purchè le stesse fossero comprese nel nomenclatore tariffario, in quanto tale nomenclatore riportava le nuove prestazioni, a partire dalla detta delibera dirigenziale n. 899 del 4.6.2003; i) il Tar aveva dunque escluso l’efficacia retroattiva della delibera n. 603 del 9.7.2004, ma per la diversa ragione per cui la rimborsabilità esisteva già, ed essendo la stessa limitata agli anni 2003-2004, vi era la necessità di disporre anche per gli anni futuri, scelta che l’amministrazione regionale aveva perseguito con l’approvazione della delibera n. 603/2004; l) la pronuncia Tar n. 1599/2006 costituiva dunque un superamento della precedente sentenza n. 7006/2004 con la quale il Tar aveva effettivamente escluso la rimborsabilità delle predette prestazioni proprio nei confronti dell’appellata; m) la fondatezza della predetta ricostruzione ermeneutica era inoltre confermata: dal fatto che il contenuto meramente programmatico della citata DGR del 2002, perorata dall’appellante, non era convincente,in quanto era stata adottata la forma tipica dell’atto amministrativo a contenuto deliberativo e decisionale; dalla circostanza che l’adozione di una nuova tariffa di rimborso, come dalla citata delibera dirigenziale, non avrebbe avuto alcun significato, se le prestazioni indicate da tale tariffa non fossero divenute effettivamente rimborsabili; dal fatto che la successiva citata DGR del luglio 2004 aveva attribuito pieno valore ed efficacia al precedente tariffario o nomenclatore, perché, oltre a citarlo come fonte regolatrice di rapporti correnti, ne aveva modificato leggermente le voci che interessavano il numerario, per sopravvenute esigenze di trasmissione informatica dei dati; n) anche il terzo motivo di appello –con il quale si censurava la sentenza impugnata sul rilievo che il nuovo nomenclatore tariffario non avrebbe potuto impegnare l’amministrazione regionale nel senso ritenuto dal Tar, non avendo il provvedimento la veste formale di delibera della giunta regionale e non rivestendo contenuto autorizzatorio – era infondato, posto che l’approvazione del nuovo nomenclatore tariffario era avvenuto a seguito della precedente delibera della Giunta regionale n. 410 del 9.5.2003, con la quale l’amministrazione aveva preliminarmente recepito il nuovo tariffario che sarebbe stato adottato da lì a pochi giorni, con la conseguenza che il nuovo nomenclatore non risultava mancante del necessario supporto autorizzatorio, pur essendo stato lo stesso fornito in un atto separato ma antecedente al nuovo tariffario.

2. La sentenza, pubblicata il 25.3.2016 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] 1 co n ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.

La società controricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo laAsl ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe, da un lato, violato il giudicato reso tra le parti con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 7006/2004 e, dall’altro, avrebbe invece fondato la decisione su un giudicato, rappresentato dalla diversa e successiva sentenza n. 1599/2006, invece non riguardante essa ricorrente che non aveva preso parte al giudizio conclusosi con la sentenza da ultimo ricordata. 1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2. Sul punto occorre subito evidenziare che la ratio decidendi del provvedimento qui impugnato non si fonda, quanto al diritto alla rimborsabilità delle prestazioni emodialitiche precedenti al DRG n. 603 del 9.7.2004sull’esistenza di un giudicato formatosi tra le parti oggi in causa in sede di giudizio amministrativo tramite la sopra ricordata sentenza Tar n. 1599/2006, giudicato che anzi è stato espressamente escluso dalla Corte territoriale proprio in ragione della ritenuta fondatezza delle doglianze proposte nel primo motivo di gravame proposto dalla Asl, e ciò nella condivisa opinione che nel giudizio amministrativo conclusosi con la sentenza n. 1599/2006 non era stata parte la [OSCURATO:PERSONA] E, ma la Regione Lazio.

In realtà, la decisione della Corte distrettuale, qui contestata, non si basava sul profilo della opponibilità alla Asl, sotto il profilo tecnico processuale, del giudicato di cui alla sopra ricordata sentenza Tar, quanto piuttosto su di una autonoma valutazione di merito operata dal giudice di appello, fondato sull’esistenza di un precedente provvedimento autorizzatorio all’adozione del nuovo tariffario di cui alla delibera dirigenziale n. 899 del 4.6.2003 e che trovava nella precedente sentenza del giudice amministrativo solo la conferma di alcuni snodi argomentativi, fondati sulla interpretazione delle diverse delibere regionali succedutesi nel tempoe sul contenuto autorizzatorio delle stesse. 1.3 Ne consegue che le doglianze così proposte non riescono a cogliere la vera ratio decidendi del provvedimento impugnato ed anzi attingono un profilo (e cioè l’assenza di un giudicato amministrativo opponibile alla Asl) sul quale la Corte di appello aveva addirittura accolto la prospettiva ricostruttiva proposta dall’appellante, benchè la stessa non avesse poi assunto rilievo per la soluzione del caso concreto, per le ragioni già sopra evidenziate in premessae che qui solo si richiamano. 1.4 Le ulteriori censure sollevate dalla Asl ricorrente sul diverso versante dell’esistenza di un diverso giudicato amministrativo rappresentato dalla sentenza Tar n. 7006/2004, ritenuto dalla ricorrente a sé favorevole, peccano, con tutta evidenza, di un difetto di autosufficienza perché non riportano se non un brano della motivazione dalle cui argomentazioni - ritenute sempre dalla ricorrente, non più contestabili- si evincerebbe la non rimborsabilità delle prestazioni mediche in parola, senza invece allegare il testo integrale della sentenza ovvero gli snodi argomentativi da cui evincere con sicurezza l’esistenza di un giudicato rilevante per la definizione del giudizio ed opponibile ad entrambe le parti (così, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17310del 19/08/2020 ; Sez.

L , Sentenza n. 5508 del 08/03/2018 ; Sez.

L , Sentenza n. 26627del 13/12/2006).

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativamente alla corretta interpretazione della sentenza Tar di cui aln. 1599/2006, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretazione del contenuto della predetta sentenza. 2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile. 2.3 Osserva la ricorrente che la motivazione impugnata avrebbe omesso di considerare un passaggio argomentativo fondamentale della predetta sentenza del Tar, e cioè che, in relazione alla delibera n. 603 del 9.7.2004 (di cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’annullamento, unitamente ad altre strutture sanitarie della regione), il giudice amministrativo aveva riconosciuto, a decorrere dalla sua adozione, efficacia autorizzativa alle prestazioni sanitarie oggetto di causa, assicurando ultrattività ad una autorizzazione che altrimenti sarebbe scaduta nel 2004 ecosì emergendo che tale autorizzazione non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva ed in relazione allaquale la parti interessate avrebbero dovuto attivare un giudizio diverso da quello impugnatorio-annullatorio invece azionato nel giudizio amministrativo.

Da tale passaggio argomentativo –sottolinea la Asl ricorrente –si sarebbe evinto che i giudici amministrativi – lungi dal ritenere possibile il rimborso per prestazioni di emodialisi diverse da quelle base, sulla scorta della delibera n. 1458 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – ave vano , al contrario, ben chiaro il carattere meramente programmatorio di tale prima delibera di giunta, la quale avrebbe necessitato il “ricorso ad altri strumenti giuridici” per la sua “compiuta esecuzione” ovvero per ottenere il rispetto degli impegni versati nell’accordo siglato tra Assessore regionale alla sanità e AIOP (ed approvato con DGR n. 1458/2002). 2.4 La DGR 603/2004 –aggiunge, pertanto, la Asl ricorrente – non avrebbe preso in alcuna considerazione l’accordo raccolto nella precedente DGR 1458/2002, proprio perché mai attuato, così che la sentenza n. 1599/2006 non avrebbe segnato alcun mutamento di orientamento rispetto alla precedente sentenza Tar n. 7006/2004: entrambe infatti non avrebbero riconosciuto alcuna effettiva operatività, in punto di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni dialitiche in accreditamento e di approvazione del nuovo tariffario, alle delibere giuntali e alle determine anteriori alla DGR 603/2004. 2.5 Sottolinea inoltre la ricorrente che la forma tipica dell’atto amministrativo a contenuto deliberativo e decisionale, con cui era stata adottata la DGR 1458/2002, non avrebbe potuto comunque influire sulla natura programmatoria dell’Accordo tra Assessore regionale alla sanità ed AIOP, accordo che avrebbe necessitato proprio di ulteriori atti implementativi per la “compiuta esecuzione” degli impegni in esso versati. 2.6 L’omesso esame di un fatto storico, necessario per la denuncia ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., qui proposto nel motivo di ricorso in esame, sarebbe rintracciabile nella parziale lettura di alcuni passaggi motivazionali della suddetta sentenza amministrativa decisivi ai fini della delimitazione dei confini del giudicato calato su di essa, e ciò con particolare riferimento, da un lato, al passaggio motivazione, riferito alla DGR 1458/2002 (ove viene affermato che la sua compiuta esecuzione non poteva essere ottenuta a mezzo di un giudizio impugnatorio-annullatorio), e, dall’altro, al profilo motivazionale successivo nel quale si leggeva che la soddisfazione dell’interesse coltivato dalle ricorrenti era condizionato dall’utilizzo di strumenti giuridici idonei ad ottenere il rispetto di tale impegno.

Tali “fatti” non sarebbero stati esaminati dal Giudice di appello, così incorrendo la sentenza impugnata nel denunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 2.7 Ricorrono due profili concorrenti di inammissibilità della censura. 2.7.1 Da un lato, si è costretti ancora una volta evidenziare che la ratio decidendidella decisione impugnata non si fonda, in realtà, sulla supposta e qui di nuovo contestata esistenza di un giudicato amministrativo opponibile ad entrambe le parti, rappresentato dalla più volte richiamata sentenza Tar n. 1599/2006, giudicato anzi espressamente escluso dalla stessa sentenza della Corte di appello qui impugnata che aveva ritenuto fondate (sebbene irrilevanti) le doglianze proposte nel primo motivo di gravame. 2.7.2 Sotto altro profilo, non può sfuggire che le circostanze – di cui la ricorrente lamenta, oggi, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame – non possono certo essere ricondotte nel paradigma dei “fatti storici” oggetto di possibile denuncia secondo la declinazione applicativa prevista dalla norma da ultimo citata, rappresentando invece tali presunte omissioni autonomi profili di giudizio espressi dalla Corte territoriale, indipendentemente dal contenuto nellasentenza Tar n. 1599/2006 e dalla quale la Corte di merito ha tratto solo conferme in ordine alla ricostruzione fattuale delle diverse delibere adottate dalla G iunta regionale per la disciplina delle autorizzazione necessarie al regime di rimborso delle prestazioni sanitarie oggetto di causa.

Si tratta, dunque, di profili giuridici di valutazione sottesial decisum giudiziale che avrebbero, al più, potuto dare la stura alla prospettazione del vizio di erronea interpretazione ovvero falsa applicazione di norme di legge, declinabile, nel giudizio di cassazione, sotto il diverso paradigma applicativo di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e non già attraverso il qui prospettato vizio di omesso esame di fatto decisivo. 2.7.3 Sotto quest’ultimo profilo di riflessione, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ).

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 22 dello Statuto della Regione Lazio approvato con legge 22.56.1971, n. 346, in ordine alla insussistenza della competenza dirigenziale all’approvazione del nomenclatore tariffario e conseguente alterazione dell’ordine delle competenze deliberative, con ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 8-quater e 8-quinquies del D.lgs. n. 502/92.

4. Il quarto mezzo denuncia “erroneità” della sentenza impugnata “per violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli artt. 8- quater e 8-quinques del D.lgs. n. 502/92; insussistenza della competenza dirigenziale all’approvazione del nomenclatore tariffario”.4.1 Il terzo e quarto motivo – che possono essere trattati congiuntamente, stante la proposizione delle medesime doglianze –sono inammissibili perché prospettato questioni sollevate, come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, per la prima in questo giudizio di legittimità e sulle quali la Corte di merito non si è infatti pronunciata, in assenza della relativa prospettazione impugnatoria.

Si tratta infatti della denuncia di una presunta alternazione dell’ordine di competenze regionali e delle conseguenze sul piano del contenuto autorizzatorio delle relative deliberazioni che non risultano –tramite la lettura della pronuncia impugnata -essere state prospettate in grado di appello né la ricorrente indica ove le stesse fossero state dedotte nei precedenti giudizi di merito.

Ne consegue la complessiva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1, già [OSCURATO:PERSONA] E, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore il direttore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoElisa Scotti, presso il cui studio èelettivamente domiciliata Lungotevere dei Mellini n. 24. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 01453700583 ), con sede in Roma , alla via c. Ferrero di Cambiano n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio de i difensori.- controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 25.3.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del febbraio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] E proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 24703/2006, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le aveva ingiunto il pagamento dell’importo di euro 149.157,21, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, quale saldo di dodici fatture emesse il 20.3.2006 per prestazione effettuate in regime di accreditamento con il SSN nei mesi da gennaio a giugno dell’anno 2004, sul rilievo che gli importi ingiunti si riferivano a differenze di rimborsi per prestazioni di emodialisi ad alta efficienza e biocompatibili. 2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 25297/2010, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non spettanti gli interessi moratori nella misura richiesta, e condannava la [OSCURATO:PERSONA] E al pagamento delle prestazioni di emodialisi ad alta efficienza e biocompatibili per l’importo di euro 149.1576,21, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo. 3. Proposto gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA] E avverso la predetta sentenza, con ilquale si chiedeva, in parziale riforma di quest’ultima, la declaratoria di inesistenza delle ragioni di credito avanzate in via monitoria dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si costituivaquest’ultima nel giudizio di appello, avanzando appello incidentale volto al riconoscimento anche dei richiesti interessi moratori, per come reclamati in primo grado. 4. La Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, confermando integralmente la sentenza appellata. La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse,che: a) sebbene il primo motivo di appello – con il quale si lamentava la violazione dell’art. 2909 cod. civ., avendo il primo giudice erroneamente attribuito efficacia di giudicato vincolante per le parti alla sentenza Tar n. 1599/2006 - fosse fondato, in ragione del fatto che lo stesso si era formato in una controversia instaurata tra la Regione Lazio ed alcun Case di cura private (e non già nei confronti anche della [OSCURATO:PERSONA] E), ciò nonostante l’esito del giudizio non avrebbe potuto mutare; b) in relazione al secondo motivo di gravame, il Tribunale aveva infatti correttamente interpretato il contenuto della sopra citata pronuncia amministrativa, pur non avendo la stessa forza di giudicato tra le parti, ricavandone le corrette ripercussioni anche in relazione all’esito del presente giudizio; c) la quaestio iuris da risolvere era infatti fornita dalla vicenda della rimborsabilità alle strutture sanitarie accreditate al [OSCURATO:PERSONA] dei trattamenti di emodialisi ad alta efficienza e biocompatibili, esigenza che si era posta in conseguenza dell’evoluzione scientifica rispetto alle pratiche tradizionali basate sulla somministrazione di acetato e bicarbonato, che in precedenza costituivano le uniche prestazioni di emodialisi rimborsabili; d) nella regione Lazio la prima delibera che aveva previsto tale nuova metodologia di interventoera stata la n. 1458/2002, ma tale impegno non era stato accompagnato da un nuovo tariffario per tali prestazioni; e) il nuovo tariffario era stato definitivamente approvato con la delibera dirigenziale n. 899 del 5.6.2003, prevedendo lo stesso che, oltrealle prestazioni di emodialisi “di base”, fossero autorizzate anche altre prestazioni emodialiche, nelle quali rientravano anche quelle oggetto della richiesta di rimborso azionata in via monitoria; f) tale delibera dirigenziale era stata preceduta dalla DGR n. 410 del 9.5.2003 che aveva dichiarato di recepire in via preliminare il nuovo tariffario proposto da uno specifico gruppo di lavoro; g) era stata successivamente adottata la DGR n. 603 del 9.7.2004,la quale aveva previsto espressamente la rimborsabilità di tali nuove prestazioni a far data dalla pubblicazione della delibera; h) nel giudizio innanzi al [OSCURATO:PERSONA], concluso con la sopra ricordata pronuncia, il giudice amministrativo aveva escluso che tale ultima delibera potesse avere efficacia retroattiva, ossia applicarsi a prestazioni emodialitiche effettuate anteriormente alla sua entrata in vigore, ma a tale statuizione si accompagnava tuttavia una motivazione per la quale la possibilità di ottenere il rimborso per prestazioni di emodialisi diverseda quelle di base esisteva già, fin dalla delibera n. 1458 del 8.11.2002, prevedendo la stessa la possibilità di erogare tali prestazioni e di chiederne dunque il rimborso, purchè le stesse fossero comprese nel nomenclatore tariffario, in quanto tale nomenclatore riportava le nuove prestazioni, a partire dalla detta delibera dirigenziale n. 899 del 4.6.2003; i) il Tar aveva dunque escluso l’efficacia retroattiva della delibera n. 603 del 9.7.2004, ma per la diversa ragione per cui la rimborsabilità esisteva già, ed essendo la stessa limitata agli anni 2003-2004, vi era la necessità di disporre anche per gli anni futuri, scelta che l’amministrazione regionale aveva perseguito con l’approvazione della delibera n. 603/2004; l) la pronuncia Tar n. 1599/2006 costituiva dunque un superamento della precedente sentenza n. 7006/2004 con la quale il Tar aveva effettivamente escluso la rimborsabilità delle predette prestazioni proprio nei confronti dell’appellata; m) la fondatezza della predetta ricostruzione ermeneutica era inoltre confermata: dal fatto che il contenuto meramente programmatico della citata DGR del 2002, perorata dall’appellante, non era convincente,in quanto era stata adottata la forma tipica dell’atto amministrativo a contenuto deliberativo e decisionale; dalla circostanza che l’adozione di una nuova tariffa di rimborso, come dalla citata delibera dirigenziale, non avrebbe avuto alcun significato, se le prestazioni indicate da tale tariffa non fossero divenute effettivamente rimborsabili; dal fatto che la successiva citata DGR del luglio 2004 aveva attribuito pieno valore ed efficacia al precedente tariffario o nomenclatore, perché, oltre a citarlo come fonte regolatrice di rapporti correnti, ne aveva modificato leggermente le voci che interessavano il numerario, per sopravvenute esigenze di trasmissione informatica dei dati; n) anche il terzo motivo di appello –con il quale si censurava la sentenza impugnata sul rilievo che il nuovo nomenclatore tariffario non avrebbe potuto impegnare l’amministrazione regionale nel senso ritenuto dal Tar, non avendo il provvedimento la veste formale di delibera della giunta regionale e non rivestendo contenuto autorizzatorio – era infondato, posto che l’approvazione del nuovo nomenclatore tariffario era avvenuto a seguito della precedente delibera della Giunta regionale n. 410 del 9.5.2003, con la quale l’amministrazione aveva preliminarmente recepito il nuovo tariffario che sarebbe stato adottato da lì a pochi giorni, con la conseguenza che il nuovo nomenclatore non risultava mancante del necessario supporto autorizzatorio, pur essendo stato lo stesso fornito in un atto separato ma antecedente al nuovo tariffario. 2. La sentenza, pubblicata il 25.3.2016 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] 1 co n ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. La società controricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo laAsl ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe, da un lato, violato il giudicato reso tra le parti con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 7006/2004 e, dall’altro, avrebbe invece fondato la decisione su un giudicato, rappresentato dalla diversa e successiva sentenza n. 1599/2006, invece non riguardante essa ricorrente che non aveva preso parte al giudizio conclusosi con la sentenza da ultimo ricordata. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.2. Sul punto occorre subito evidenziare che la ratio decidendi del provvedimento qui impugnato non si fonda, quanto al diritto alla rimborsabilità delle prestazioni emodialitiche precedenti al DRG n. 603 del 9.7.2004sull’esistenza di un giudicato formatosi tra le parti oggi in causa in sede di giudizio amministrativo tramite la sopra ricordata sentenza Tar n. 1599/2006, giudicato che anzi è stato espressamente escluso dalla Corte territoriale proprio in ragione della ritenuta fondatezza delle doglianze proposte nel primo motivo di gravame proposto dalla Asl, e ciò nella condivisa opinione che nel giudizio amministrativo conclusosi con la sentenza n. 1599/2006 non era stata parte la [OSCURATO:PERSONA] E, ma la Regione Lazio. In realtà, la decisione della Corte distrettuale, qui contestata, non si basava sul profilo della opponibilità alla Asl, sotto il profilo tecnico processuale, del giudicato di cui alla sopra ricordata sentenza Tar, quanto piuttosto su di una autonoma valutazione di merito operata dal giudice di appello, fondato sull’esistenza di un precedente provvedimento autorizzatorio all’adozione del nuovo tariffario di cui alla delibera dirigenziale n. 899 del 4.6.2003 e che trovava nella precedente sentenza del giudice amministrativo solo la conferma di alcuni snodi argomentativi, fondati sulla interpretazione delle diverse delibere regionali succedutesi nel tempoe sul contenuto autorizzatorio delle stesse. 1.3 Ne consegue che le doglianze così proposte non riescono a cogliere la vera ratio decidendi del provvedimento impugnato ed anzi attingono un profilo (e cioè l’assenza di un giudicato amministrativo opponibile alla Asl) sul quale la Corte di appello aveva addirittura accolto la prospettiva ricostruttiva proposta dall’appellante, benchè la stessa non avesse poi assunto rilievo per la soluzione del caso concreto, per le ragioni già sopra evidenziate in premessae che qui solo si richiamano. 1.4 Le ulteriori censure sollevate dalla Asl ricorrente sul diverso versante dell’esistenza di un diverso giudicato amministrativo rappresentato dalla sentenza Tar n. 7006/2004, ritenuto dalla ricorrente a sé favorevole, peccano, con tutta evidenza, di un difetto di autosufficienza perché non riportano se non un brano della motivazione dalle cui argomentazioni - ritenute sempre dalla ricorrente, non più contestabili- si evincerebbe la non rimborsabilità delle prestazioni mediche in parola, senza invece allegare il testo integrale della sentenza ovvero gli snodi argomentativi da cui evincere con sicurezza l’esistenza di un giudicato rilevante per la definizione del giudizio ed opponibile ad entrambe le parti (così, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17310del 19/08/2020 ; Sez. L , Sentenza n. 5508 del 08/03/2018 ; Sez. L , Sentenza n. 26627del 13/12/2006). 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativamente alla corretta interpretazione della sentenza Tar di cui aln. 1599/2006, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretazione del contenuto della predetta sentenza. 2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile. 2.3 Osserva la ricorrente che la motivazione impugnata avrebbe omesso di considerare un passaggio argomentativo fondamentale della predetta sentenza del Tar, e cioè che, in relazione alla delibera n. 603 del 9.7.2004 (di cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’annullamento, unitamente ad altre strutture sanitarie della regione), il giudice amministrativo aveva riconosciuto, a decorrere dalla sua adozione, efficacia autorizzativa alle prestazioni sanitarie oggetto di causa, assicurando ultrattività ad una autorizzazione che altrimenti sarebbe scaduta nel 2004 ecosì emergendo che tale autorizzazione non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva ed in relazione allaquale la parti interessate avrebbero dovuto attivare un giudizio diverso da quello impugnatorio-annullatorio invece azionato nel giudizio amministrativo. Da tale passaggio argomentativo –sottolinea la Asl ricorrente –si sarebbe evinto che i giudici amministrativi – lungi dal ritenere possibile il rimborso per prestazioni di emodialisi diverse da quelle base, sulla scorta della delibera n. 1458 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – ave vano , al contrario, ben chiaro il carattere meramente programmatorio di tale prima delibera di giunta, la quale avrebbe necessitato il “ricorso ad altri strumenti giuridici” per la sua “compiuta esecuzione” ovvero per ottenere il rispetto degli impegni versati nell’accordo siglato tra Assessore regionale alla sanità e AIOP (ed approvato con DGR n. 1458/2002). 2.4 La DGR 603/2004 –aggiunge, pertanto, la Asl ricorrente – non avrebbe preso in alcuna considerazione l’accordo raccolto nella precedente DGR 1458/2002, proprio perché mai attuato, così che la sentenza n. 1599/2006 non avrebbe segnato alcun mutamento di orientamento rispetto alla precedente sentenza Tar n. 7006/2004: entrambe infatti non avrebbero riconosciuto alcuna effettiva operatività, in punto di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni dialitiche in accreditamento e di approvazione del nuovo tariffario, alle delibere giuntali e alle determine anteriori alla DGR 603/2004. 2.5 Sottolinea inoltre la ricorrente che la forma tipica dell’atto amministrativo a contenuto deliberativo e decisionale, con cui era stata adottata la DGR 1458/2002, non avrebbe potuto comunque influire sulla natura programmatoria dell’Accordo tra Assessore regionale alla sanità ed AIOP, accordo che avrebbe necessitato proprio di ulteriori atti implementativi per la “compiuta esecuzione” degli impegni in esso versati. 2.6 L’omesso esame di un fatto storico, necessario per la denuncia ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., qui proposto nel motivo di ricorso in esame, sarebbe rintracciabile nella parziale lettura di alcuni passaggi motivazionali della suddetta sentenza amministrativa decisivi ai fini della delimitazione dei confini del giudicato calato su di essa, e ciò con particolare riferimento, da un lato, al passaggio motivazione, riferito alla DGR 1458/2002 (ove viene affermato che la sua compiuta esecuzione non poteva essere ottenuta a mezzo di un giudizio impugnatorio-annullatorio), e, dall’altro, al profilo motivazionale successivo nel quale si leggeva che la soddisfazione dell’interesse coltivato dalle ricorrenti era condizionato dall’utilizzo di strumenti giuridici idonei ad ottenere il rispetto di tale impegno. Tali “fatti” non sarebbero stati esaminati dal Giudice di appello, così incorrendo la sentenza impugnata nel denunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 2.7 Ricorrono due profili concorrenti di inammissibilità della censura. 2.7.1 Da un lato, si è costretti ancora una volta evidenziare che la ratio decidendidella decisione impugnata non si fonda, in realtà, sulla supposta e qui di nuovo contestata esistenza di un giudicato amministrativo opponibile ad entrambe le parti, rappresentato dalla più volte richiamata sentenza Tar n. 1599/2006, giudicato anzi espressamente escluso dalla stessa sentenza della Corte di appello qui impugnata che aveva ritenuto fondate (sebbene irrilevanti) le doglianze proposte nel primo motivo di gravame. 2.7.2 Sotto altro profilo, non può sfuggire che le circostanze – di cui la ricorrente lamenta, oggi, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame – non possono certo essere ricondotte nel paradigma dei “fatti storici” oggetto di possibile denuncia secondo la declinazione applicativa prevista dalla norma da ultimo citata, rappresentando invece tali presunte omissioni autonomi profili di giudizio espressi dalla Corte territoriale, indipendentemente dal contenuto nellasentenza Tar n. 1599/2006 e dalla quale la Corte di merito ha tratto solo conferme in ordine alla ricostruzione fattuale delle diverse delibere adottate dalla G iunta regionale per la disciplina delle autorizzazione necessarie al regime di rimborso delle prestazioni sanitarie oggetto di causa. Si tratta, dunque, di profili giuridici di valutazione sottesial decisum giudiziale che avrebbero, al più, potuto dare la stura alla prospettazione del vizio di erronea interpretazione ovvero falsa applicazione di norme di legge, declinabile, nel giudizio di cassazione, sotto il diverso paradigma applicativo di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e non già attraverso il qui prospettato vizio di omesso esame di fatto decisivo. 2.7.3 Sotto quest’ultimo profilo di riflessione, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 22 dello Statuto della Regione Lazio approvato con legge 22.56.1971, n. 346, in ordine alla insussistenza della competenza dirigenziale all’approvazione del nomenclatore tariffario e conseguente alterazione dell’ordine delle competenze deliberative, con ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 8-quater e 8-quinquies del D.lgs. n. 502/92. 4. Il quarto mezzo denuncia “erroneità” della sentenza impugnata “per violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli artt. 8- quater e 8-quinques del D.lgs. n. 502/92; insussistenza della competenza dirigenziale all’approvazione del nomenclatore tariffario”.4.1 Il terzo e quarto motivo – che possono essere trattati congiuntamente, stante la proposizione delle medesime doglianze –sono inammissibili perché prospettato questioni sollevate, come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, per la prima in questo giudizio di legittimità e sulle quali la Corte di merito non si è infatti pronunciata, in assenza della relativa prospettazione impugnatoria. Si tratta infatti della denuncia di una presunta alternazione dell’ordine di competenze regionali e delle conseguenze sul piano del contenuto autorizzatorio delle relative deliberazioni che non risultano –tramite la lettura della pronuncia impugnata -essere state prospettate in grado di appello né la ricorrente indica ove le stesse fossero state dedotte nei precedenti giudizi di merito. Ne consegue la complessiva declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto de
Decreto Cassazione n. 19745/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris