CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 4 marzo 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica nel fatto nel reato meno grave di cui all'art. 641 cod. pen., è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). I giudici di appello hanno correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen. in considerazione degli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato - spendita del nome di una società già dichiarata fallita e consegna in pagamento di un assegno tratto su banca estera- con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7