CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 31956/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 28/01/2026 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli haparzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il25/03/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizio abbreviato, èstato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 159del 2011 – perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza specialecon obbligo di soggiorno nel Comune di Pozzuoli, violava le prescrizioniimpostegli, venendo sorpreso in Quarto, in compagnia di altro pregiudicato, il23/03/2019 – rideterminando la pena inflitta, previa esclusione della recidiva econcessione delle circostanze attenuanti generiche, in cinque mesi e dieci giornidi reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aniello,che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando un unicomotivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge in relazione agli artt.53 e ss. l. 689 del 1981 e 20-bis cod. pen., e vizio di motivazione per avere laCorte territoriale rigettato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutivadel lavoro di pubblica utilità sia per «mancanza dei presupposti», per presuntaincompatibilità del lavoro di pubblica utilità con la violazione commessa, sia per«mancanza di procura speciale».Il ricorrente osserva che, nel corso del giudizio di appello, la difesadell’imputato aveva chiesto alla Corte l’applicazione della sanzione sostitutivadella pena pecuniaria ovvero del lavoro di pubblica utilità, avendo acquisito ladisponibilità di un ente pubblico, individuato nel Comune di Pozzuoli. [OSCURATO:PERSONA] aveva, tuttavia, rigettato la richiesta, disattendendo, ad avviso delladifesa, i criteri che presiedono all’applicazione delle sanzioni sostitutive eritenendo erroneamente mancante la procura speciale. Quest’ultima, infatti, erastata allegata alla richiesta scritta depositata in data 19 gennaio 2026; in ognicaso, essa non sarebbe stata necessaria ai fini dell’applicazione della sanzionesostitutiva della pena pecuniaria, secondo quanto affermato dalla SupremaCorte di cassazione. La Corte avrebbe, pertanto, dovuto esplicitare le ragioniper le quali riteneva non applicabile la sanzione sostitutiva della penapecuniaria.Quanto alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, i giudici diappello respingevano la relativa richiesta anche nel merito, rilevando che laviolazione contestata non consentiva di formulare una prognosi favorevole inordine al rispetto, da parte dell’imputato, delle prescrizioni inerenti alla penasostitutiva.Secondo la difesa, tale motivazione sarebbe, tuttavia, apodittica,contraddittoria e meramente apparente, poiché la Corte territoriale avrebbeomesso ogni effettivo confronto con i criteri valutativi dettati dagli artt. 58legge n. 689 del 1981 e 133 cod. pen., rilevanti ai fini dell’apprezzamento inordine alla concreta applicabilità della misura sostitutiva richiesta.Osserva, poi, il ricorrente che il vizio motivazionale risulterebbe ancor piùevidente alla luce delle stesse statuizioni della Corte territoriale, la quale, inaccoglimento dei motivi di gravame, aveva escluso la recidiva e concessoall’imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione della tenuità dellacondotta.La Corte d’appello, infine, avrebbe omesso del tutto di valutare ladocumentazione prodotta dalla difesa, relativa alla revoca della misura disicurezza da parte del Magistrato di sorveglianza di Napoli e allegata all’istanzadi applicazione della pena sostitutiva depositata il 19 gennaio 2026. Taledocumento non sarebbe stato rinvenuto in atti; nondimeno, secondo ilricorrente, tale mancanza non potrebbe essere imputata alla difesa, che avevaindicato il numero di procedimento risultante dall’avviso di fissazionedell’udienza, poi rivelatosi diverso da quello successivamente riportato insentenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Quanto alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva dellavoro di pubblica utilità, la Corte di appello, pur dando atto della mancanzadella procura speciale, non si è arrestata a tale rilievo formale, ma ha,comunque, esaminato il merito dell’istanza, rigettandola sul presupposto che lanatura della trasgressione accertata non consentisse di formulare una prognosipositiva circa il rispetto, da parte dell’imputato, delle prescrizioni connesse allapena sostitutiva.La motivazione, sebbene sintetica, è immune dalle censure dedotte.Essa si fonda su un dato strettamente pertinente ai criteri di cui all’art. 58legge n. 689 del 1981, poiché valorizza la specifica natura della condotta per laquale è intervenuta condanna: l’allontanamento dal Comune di soggiornoobbligato e la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione,realizzati peraltro in compagnia di soggetto pregiudicato.Si tratta di apprezzamento non manifestamente illogico, perché il lavorodi pubblica utilità, al pari delle altre pene sostitutive, implica l’affidamento delcondannato all’osservanza di prescrizioni e modalità esecutive predeterminate;sicché la violazione proprio di prescrizioni imposte nell’ambito di una misura diprevenzione costituisce elemento legittimamente valutabile in senso ostativoalla formulazione della prognosi favorevole richiesta dalla norma.Né la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’esclusionedella recidiva rendono la motivazione contraddittoria: tali statuizioni attengonoalla dosimetria della pena e alla valutazione complessiva del fatto e dellapersonalità dell’imputato, mentre la decisione sulla pena sostitutiva richiedeuna distinta prognosi sull’idoneità della misura alternativa e sulla prevedibileosservanza delle relative prescrizioni.3. Parimenti infondato è il profilo di ricorso con il quale si deduce l’omessapronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la penapecuniaria.Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura della doglianza,risulta che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la penapecuniaria era stata formulata nella memoria del 19 gennaio 2026 in terminialternativi rispetto a quella del lavoro di pubblica utilità; nella documentazionesuccessivamente depositata e nelle conclusioni rassegnate all’udienza diappello, l’istanza difensiva è stata, tuttavia, circoscritta al solo lavoro dipubblica utilità.Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente limitato la propriapronuncia all’istanza concretamente coltivata dalla parte, non essendoconfigurabile alcuna omissione decisoria rispetto a una richiesta che, puroriginariamente prospettata in via alternativa, non era stata poi mantenutanelle conclusioni effettivamente rassegnate.4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]